Sospensione della riscossione di imposte indirette erariali dovute da alcune ditte(GU n.277 del 26-11-1996)
Con decreto 14 ottobre 1996 la riscossione del carico tributario di L. 945.143.420, dovuto dalla ditta Rebin S.r.l., con sede in Lecce, e' stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Puglia - sezione staccata di Lecce, nel provvedimento di esecuzione, determinara' l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto 7 ottobre 1996 la riscossione del carico tributario di L. 1.428.042.832, dovuto dalla Grisolia Giovanni ed Ugo S.n.c., con sede in Imperia e dai soci Grisolia Giovanni e Grisolia Ugo e' stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Liguria - sezione staccata di Imperia, nel provvedimento di esecuzione, determinera' l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.