Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali(GU n.94 del 22-4-1988)
Con decreto ministeriale 5 aprile 1988 la riscossione del carico tributario di L. 1.895.305.000 dovuto dalla S.r.l. Compagnia italiana porfidi, con sede in Fornace, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Trento nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a minifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 5 aprile 1988 la riscossione del carico tributario di L. 191.745.400 dovuto dalla S.p.a. GEO, in proprio e quale incorporante la S.p.a. Framas e la S.p.a. ILP, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Firenze nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a minifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 5 aprile 1988 la riscossione del carico tributario di L. 260.721.000 dovuto dalla S.p.a "La.Go.", con sede in Firenze, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Firenze nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a minifestarsi fondato pericolo per la riscossione.