MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

          Provvedimenti concernenti la sospensione
        della riscossione di imposte dirette erariali
(GU n.94 del 22-4-1988)

   Con  decreto  ministeriale 5 aprile 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 1.895.305.000 dovuto dalla S.r.l. Compagnia italiana
porfidi,  con  sede  in  Fornace,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Trento nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge  n.  46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita
gli atti esecutivi posti in essere sui beni  immobili  e  strumentali
della  sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare
idonea garanzia per la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a minifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
 
   Con  decreto  ministeriale 5 aprile 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 191.745.400 dovuto dalla S.p.a. GEO,  in  proprio  e
quale incorporante la S.p.a. Framas e la S.p.a. ILP, e' stata sospesa
ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Firenze nel  provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge  n.  46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita
gli atti esecutivi posti in essere sui beni  immobili  e  strumentali
della  sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare
idonea garanzia per la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a minifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
 
   Con  decreto  ministeriale 5 aprile 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 260.721.000 dovuto dalla S.p.a "La.Go.", con sede in
Firenze,  e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza  di  finanza  di Firenze nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale,
comunque,  dovra' prestare idonea garanzia per la eventuale parte del
credito  erariale  non  tutelato  dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione  sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
minifestarsi fondato pericolo per la riscossione.