N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1998
N. 77 Ordinanza emessa il 3 novembre 1998 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Nicolai Giuseppe c/ U.S.S.L. n. 79 di Voghera ed altra Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Assistenza sanitaria indiretta presso case di cura non convenzionate con il servizio sanitario nazionale - Onere della preventiva autorizzazione delle competenti UU.SS.LL. - Ingiustificata disciplina piu' restrittiva rispetto a quella statale (esonero dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza ivi comprese prestazioni gia' usufruite dai cittadini all'estero) - Incidenza sul principio della tutela della salute. (Legge regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 7, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 32).(GU n.8 del 24-2-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4427/92 proposto dal signor Giuseppe Nicolai, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Formentin, elett. dom. presso il suo studio in Pavia, viale Matteotti n. 70; Contro la U.S.S..L. n. 79. in persona dell'amministratore straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Ambrogio Rebecchi Majnardi, elett. dom. presso l'avv. Maria Luigia Aiani, Largo Augusto 8, Milano e della Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituito, per l'annullamento: 1) della deliberazione dell'U.S.S.L. n. 79 n. 649/Ai del 27 luglio 1992; 2) della deliberazione della Giunta regionale n. 20347 del 24 marzo 1992; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.S.S.L. n. 79; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 3 novembre 1998, il Presidente; Uditi i difensori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il sig. Giuseppe Nicolai, con istanza del 24 marzo 1992, ha chiesto all'U.S.S.L. n. 79 di Voghera l'autorizzazione in sanatoria per ricovero in struttura non convenzionata, al fine di fruire, ai sensi dell'art. 7 l.reg. Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5. del rimborso di una quota delle spese sostenute. Con deliberazione n. 649/Ai del 27 luglio 1992 la U.S.S.L. ha respinto la richiesta per "carenza dell'autorizzazione preventiva al ricovero prevista dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 20347 del 24 marzo 1992". Il sig. Nicolai ha impugnato la deliberazione della U.S.S.L. nonche' la deliberazione della Giunta regionale, deducendo eccesso di potere per illogicita' manifesta, incongruenza, contraddittorieta' e sviamento di potere. Egli sostiene l'illogicita' della previsione di un'autorizzazione necessariamente preventiva, anche nelle ipotesi in cui sia addotta l'urgenza di un intervento altamente specializzato che non possa essere assicurato tempestivamente da strutture pubbliche o convenzionate. Resiste la U.S.S.L. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e in subordine l'infondatezza del ricorso. D i r i t t o 1. - Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di difetto giurisdizione sollevata dall'Amministrazione. Tale eccezione deve ritenersi infondata, in quanto oggetto della domanda non e' il diritto primario e fondamentale alla salute, ma un provvedimento che ha respinto una richiesta di autorizzazione al ricovero in sanatoria. Il ricorrente lamenta, dunque, l'illegittimo esercizio di un potere discrezionale, con conseguente lesione di un suo interesse legittimo, e non deduce carenza di potere. Pertanto, alla luce della giurisprudenza in materia (Cass. SS.UU., 26 settembre 1997, n. 9477) deve concludersi che la controversia in esame rientri nella giurisdizione amministrativa, come ritenuto anche dal pretore di Voghera (sent. 7 nov. 1995, n. 197/95). 2. - Ai fini della pronuncia di merito non puo' prescindersi dalla questione di legittimita' costituzionale della norma regionale, vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato. La legge reg. Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, all'art. 7 cosi' dispone: "(Assistenza a rimborso). Salvo quanto disposto dal successivo art. 20, ai soggetti che, avendo diritto ai sensi del precedente art. 2 all'assistenza della Regione, si ricoverino in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, la Regione rimborsa una quota delle spese sostenute pari alla spesa media accertata per analoghe prestazioni presso strutture convenzionate ubicate nella Regione. Il ricovero, ai fini del rimborso, deve essere preventivamente autorizzato dal medico provinciale o, per sua delega, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, previa visita di controllo per l'accertamento della necessita' e durata della spedalizzazione. Entro cinque giorni da quello del ricovero gli interessati devono, a pena di decadenza, comunicare alla Giunta regionale l'avvenuto ricovero mediante l'invio del certificato di ammissione". La norma e' stata abrogata dopo l'adozione del provvedimento impugnato dalla legge reg. Lombardia 5 novembre 1993, n. 36, la quale ha confermato la necessita' di autorizzazione preventiva, disponendo all'art. 2 l'assistenza indiretta. 1. - In conformita' a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/88, ai cittadini iscritti negli elenchi degli assistiti dalle USSL della regione Lombardia e' consentito il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale e non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ovvero per specialita' non convenzionate, solo nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate siano nella impossibilita' di erogarla in forma diretta o di erogarla tempestivamente. 2. - Ai fini della presente legge e' considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in forma diretta la prestazione per la cui erogazione presso le strutture pubbliche o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale e' richiesto un periodo di attesa che comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilita' dell'intervento o delle cure. 3. - Il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti USSL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma uno su relazione di un medico specialista di struttura pubblica ospedaliera. 4. - Il rifiuto dell'autorizzazione al ricorso all'assistenza indiretta deve essere motivato per iscritto da parte della USSL competente". 5. - La normativa regionale appare di dubbia legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede, per le prestazioni sanitarie presso case di cura non convenzionate, la possibilita' di autorizzazione successiva, ammessa per le prestazioni rese all'estero. Per queste ultime il d.m. 3 novembre 1989, modificato dal d.m. 13 maggio 1993 (in Gazz. uff. 12 giugno 1993, n. 136), prevede, all'art. 7, comma 2, che "ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia' all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unita' sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso. La disciplina statale delle prestazioni erogabili in forma indiretta presso centri all'estero dettata in base all'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, consente, anche se non necessariamente in via preventiva, di contemperare interessi costituzionalmente garantiti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone (C. cost., 3 giugno 1992, n. 247; C. cost., 31 gennaio 1991, n. 40; C. cost., 16 ottobre 1990, n. 455), sicche' non appare giustificata la piu' restrittiva disciplina dettata dalle norme regionali per le prestazioni rese nel territorio nazionale presso case di cura non convenzionate.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge della regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5; Sospende il giudizio; Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della regione Lombardia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Cosi' deliberato in Milano nella camera di consiglio del 3 novembre 1998. Il presidente estensore: Vacirca 99C0115