N. 663 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1997

                                N. 663
  Ordinanza  emessa  il  2  giugno  1997  dal  pretore  di Trieste nel
 procedimento penale a carico di Bruss Alberto
 Edilizia e urbanistica -  Reati  edilizi  -  Sospensione  dell'azione
    penale  a  seguito  della presentazione della domanda di sanatoria
    fino alla decisione del sindaco sulla stessa entro sessanta giorni
    - Mancata previsione della  sospensione  dell'azione  penale  fino
    all'esaurimento  dei  ricorsi  giurisdizionali come gia' stabilito
    inizialmente con  d.-l.  28  luglio  1994  n.  468,  ripetutamente
    reiterato  fino,  da  ultimo, con d.-l. 24 settembre 1996, n, 495,
    non convertito e pertanto  decaduto,  con  conseguente  ripristino
    della  normativa  impugnata  -  Irragionevolezza  e  incidenza sul
    diritto  di  difesa  -  Riferimento  alla  sentenza  della   Corte
    costituzionale n. 270/1996.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, comma primo).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 1028/96 r.g.
   Alberto  Bruss  veniva  tratto  a  giudizio  di  questo pretore per
 rispondere della contravvenzione di cui all'art. 20, lett.  c)  legge
 28  febbraio  1985,  n.  47,  "per avere effettuato, o comunque fatto
 effettuare, interventi edilizi consistiti nella sopraelevazione di  m
 1,60  dell'edificio  sito  in  via della Mandria n. 27 ricavandone un
 vasto sottotetto praticabile adibito a mansarda,  zona  sottoposta  a
 vincolo  paesistico  ambientale,  in totale difformita'/assenza della
 prescritta concessione edilizia.   Commesso in Trieste  nel  novembre
 1994".
   Il  procedimento  penale  veniva sospeso ex art. 479 c.p.p., in via
 facoltativa, attesa la presentazione,  in  data  7  giugno  1995,  di
 richiesta  di concessione in sanatoria cd. ordinaria ex artt. 13 e 22
 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
   Avverso il provvedimento sindacale di diniego dd. 18  aprile  1996,
 notificato il 25 giugno 1996, il Bruss interponeva tempestivo ricorso
 giurisdizionale    al    tribunale   amministrativo   regionale   del
 Friuli-Venezia  Giulia  e  produceva  copia  del  relativo  atto  nel
 giudizio penale.
   All'udienza  del 5 marzo 1997, il difensore del Bruss, sollevava la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge  n.
 47/85,  evidenziando come la mancata conversione della modifica (art.
 8, comma ottavo), introdotta dal d.-l. 24 settembre 1996,  n.    495,
 avesse  riportato  la  norma  alla  sua  originaria  formulazione con
 effetti deleteri nella eventualita' di una pronuncia  di  condanna  -
 demolizione  delle opere abusive, se non ancora altrimenti eseguite -
 alla luce del recente orientamento della Cass.  sez.  un.  19  giugno
 1996, n. 15.
   Ritiene   questo   pretore   che   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata non sia palesemente infondata e rilevante ai
 fini del presente giudizio.
   Occorrera'  tuttavia  precisare  piu'  dettagliatamente  i  termini
 relativi al dubbio di costituzionalita' e alla sua rilevanza.
   La  modifica  all'art.  22, primo comma, legge n. 47/85, introdotta
 sin dal d.-l. 28 luglio 1994, n. 468 e da ultimo dall'art.  8,  comma
 ottavo,  del d.-l. 24 settembre 1996, n. 495, non convertito, secondo
 cui l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane  sospesa
 finche'  non  siano stati esauriti anche i ricorsi giurisdizionali di
 cui al secondo comma dello stesso articolo, non e'  stata  riprodotta
 nella  legge  23  dicembre 1996, n. 662: "Misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica" contenente norme innovative e di modifica  in
 materia di edilizia (art. 2, commi da 37 a 71).
   Cio'  determina  il  ripristino  della  situazione  ex  ante  e  la
 sospensione quindi del procedimento penale ex art. 22 della legge  n.
 47/85  limitatamente  al  decorso  del  termine  di  sessanta  giorni
 stabiliti dall'art. 13, comma 2, legge citata  (in  tal  senso  Cass.
 sez. un. 27 marzo 1992, Passerotti, in Cass. pen. 1992, 2066).
   Non  ignora questo pretore l'interpretazione restrittiva di codesta
 Corte sulla durata della sospensione ex art. 22 della legge n. 47 del
 1985, di cui alla nota sentenza del 31 marzo 1988, n. 370,  reiterata
 in  altre  ordinanze con cui sono state dichiarate infondate le varie
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate  sullo  stesso
 articolo (n. 369/88; 704/88; 912/88; 1098/88; 150/89; 167/89; 274/89;
 514/89; 423/89; 539/89; 34/90; 80/90).
   Pur  tuttavia,  codesta  Corte  - edita con ordinanza dd. 10 maggio
 1995 dalla Corte di cassazione - nel dichiarare, con sentenza n.  270
 del 18-22 luglio 1996,  non  fondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 22, primo comma, legge n. 47/85, cosi' come
 modificato dall'art. 7, nono comma del d.-l. 27  marzo  1995,  n.  88
 (modifica  riprodotta  dall'ottavo  comma  dell'art.  8  del d.-l. 24
 settembre 1996, n. 495 anch'esso non convertito), in riferimento agli
 artt.  112, 9, 32 e 77 della Costituzione, ha superato la  originaria
 interpretazione restrittiva circa la durata della sospensione.
   Di  fatto,  pur non comportando la previsione della sospensione del
 procedimento  penale  un  effetto  devolutivo  circa  l'abusivita'  e
 sanabilita'  delle  opere  realizzate,  con  efficacia vincolante sul
 giudizio  penale,  ha  ritenuto   non   irragionevole   -   esistendo
 considerazioni  di opportunita' e di politica legislativa - la scelta
 discrezionale  del  legislatore  di  prevedere   un   meccanismo   di
 sospensione  in  attesa  della  definizione  del  giudizio  avanti al
 tribunale amministrativo regionale sulla  legittimita'  dell'atto  di
 rifiuto (espresso o silenzio rifiuto) di sanatoria.
   Essendo  l'art.  22  legge  n.  47/85 ritornato alla sua originaria
 formulazione, ad avviso del remittente, esso si pone in contrasto con
 i principi costituzionali di eguaglianza e di  ragionevolezza  e  del
 diritto di difesa avverso gli atti amministrativi.
   Il  legislatore  infatti  con l'art. 22, terzo comma della legge 28
 febbraio 1985, n. 47  ha  adottato  una  formulazione  dagli  effetti
 estintivi,   sui   reati   contravvenzionali   previsti  dalle  norme
 urbanistiche vigenti, derivanti dal  rilascio  della  concessione  in
 sanatoria  cd.  ordinaria (accertamento di conformita': art. 13 della
 legge citata).
   Rientra indubbiamente nella discrezionalita' del legislatore  (come
 gia' espresso da codesta Corte nell'ordinanza n. 294 del 18-22 luglio
 1996),  una volta individuata una causa estintiva del reato, fissare,
 in relazione allo stato dell'azione penale,  i  limiti  temporali  di
 questa  causa  estintiva  che  deriva  da una iniziativa dello stesso
 responsabile dell'abuso.
   Cionondimeno,   le   ragioni  -  valutabili  discrezionalmente  dal
 legislatore - di soprassedere al corso dell'azione penale  fino  alla
 definizione  dei  procedimenti  amministrativi  di  sanatoria, devono
 incontrare il limite della ragionevolezza.
   Prendendo pertanto lo spunto dalle  motivazioni  di  codesta  Corte
 espresse nella sentenza n. 270 del 1996 e argomentando ex adverso, si
 evidenzia  come,  se non irragionevole e' stata la scelta operata dal
 legislatore che ha modificato, con i  decreti-legge  non  convertiti,
 l'art.  22,  primo  comma, della legge n. 47 del 1985, in ordine alla
 durata della sospensione con l'aggiunta  anche  dell'esaurimento  dei
 ricorsi  giurisdizionali di cui al secondo comma, cosi' sciogliendo i
 dubbi  interpretativi  giurisprudenziali   e   dottrinali   creatisi,
 irragionevole   deve  ritenersi  senz'altro  la  scelta  opposta  del
 legislatore attuale di non prevedere alcuna  ipotesi  di  sospensione
 del  processo  penale nella ipotesi in cui dalla illegittimita' di un
 atto amministrativo derivi la estinzione del reato.
   La soluzione di  attesa  da  parte  del  giudice  penale  all'esito
 dell'esaurimento  dei ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma
 dell'art. 22 legge n. 47 del  1985,  avrebbe  consentito  infatti  il
 contemperamento   delle   esigenze   di   celerita'   e  immediatezza
 processuali di cui al  criterio  direttivo  della  legge  delega  per
 l'emanazione  del  nuovo  codice  di procedura penale, con i principi
 costituzionali di tutela giurisdizionale dell'interessato  di  fronte
 ad  un  atto amministrativo, contenente rifiuto di sanatoria (oggetto
 di impugnazione), non assistito da certezza di legittimita' e  quello
 di  ragionevolezza  volto  ad evitare eventuali pronunce difformi dal
 giudice penale e di quello amministrativo, in quanto, pur conservando
 il primo ogni potere previsto dall'ordinamento processuale  (ai  fini
 sia delle disapplicazione di una concessione in sanatoria al di fuori
 dei  presupposti di legge, sia della verifica della sussistenza della
 sanatoria per tutte le opere abusive accertate), e' agevolato nel suo
 accertamento  dell'acquisizione  della  sentenza  e  dalla   relativa
 documentazione del processo giurisdizionale amministrativo.
   La  rilevanza  della  questione nel presente giudizio e' data dalla
 circostanza  che  la  sospensione  del  processo  penale  in   attesa
 dell'esito  di  quello giurisdizionale amministrativo, se prevista da
 una disposizione di legge, impedirebbe il decorso della  prescrizione
 ed  eventuali  pronunce difformi del giudice penale e amministrativo,
 con le correlative conseguenze di cui all'art. 7, ultimo comma  legge
 n. 47 del 1985.
   Piu'  precisamente  - e' irragionevole che il legislatore - e vi e'
 il  pericolo  concreto  di  lesione  del  principio  di   uguaglianza
 sostanziale  a  parita' di situazioni - non abbia previsto, anche per
 ragioni di economia processuale, la  sospensione  dell'azione  o  del
 procedimento  penale,  collegata  a  elementi  di  connessione  anche
 probatoria, attese  la  insussistenza  del  rischio  di  prescrizione
 (operando la sospensione di quest'ultima) e la previsione legislativa
 di  strumenti acceleratori, anche indipendenti da iniziativa di parte
 (art. 22, Il comma n. 47/1985), cosi'  come  evidenziato  da  codesta
 Corte nella sentenza n. 270/1996 surrichiamata.
   Nel  caso  di  specie,  non  essendo  eguali  i tempi di durata del
 processo  penale  e  di  quello  giurisdizionale  amministrativo,  si
 potrebbe   verificare   che   questo  giudice,  pur  in  pendenza  di
 quest'ultimo, emetta una sentenza di condanna laddove se il  giudizio
 amministrativo  fosse  stato  piu'  celermente  definito, il processo
 penale  si  sarebbe  potuto concludere con un effetto estintivo. Come
 codesta Corte ha precisato, "poiche' il rilascio della concessione in
 sanatoria  e'  l'ultimo  elemento  della  fattispecie   che   produce
 l'estinzione  dei  reati urbanistici, e' davvero inutile far svolgere
 un'azione penale nel momento stesso in cui viene posta in discussione
 con l'illiceita' amministrativa, la punibilita' del fatto.
   Nella  ipotesi  infatti,  di  conclusione  positiva  del   processo
 amministrativo,   in  sanatoria,  il  reato  deve  essere  dichiarato
 estinto".
   Viceversa, si  potrebbe  avere  altra  pronuncia  difforme  qualora
 questo   giudice   penale   assolvesse   l'imputato   e   il  giudice
 amministrativo confermasse invece  il  provvedimento  di  diniego  in
 sanatoria.  E'  pur  vero  che  i  due processi siano sostanzialmente
 autonomi, ma le diversita' di giudicato lederebbero il  principio  di
 certezza  giuridica,  creando  disparita'  concrete  e  possibili  di
 trattamento a parita' di situazioni, tra i cittadini.
   Quanto  poi  agli  effetti  conseguenti  al  giudicato  penale   di
 condanna,  si  osserva  che  il recente ordinamento giurisprudenziale
 della Cassazione (Cass. sez. un. 19  giugno  1996  rel.  Albamonte  e
 Cass.  sez.  un. 24 luglio 1996 stesso relatore) ritiene che l'ordine
 di demolizione adottato dal giudice ai sensi  dell'art.  7  legge  n.
 47/1985,  abbia  natura  di  provvedimento  giurisdizionale ancorche'
 applicativo di sanzione amministrativa, soggetto all'esecuzione nelle
 forme di cui all'art. 655 c.p.p. e ove sorga controversia sul  titolo
 e modalita' esecutive, nelle forme di cui all'art. 665 e ss. c.p.p..
   La   eventuale  possibilita'  di  revoca,  introdotta  dall'attuale
 sistema processuale penale, in fase  di  esecuzione,  dell'ordine  di
 demolizione,  non  compatibile con la situazione di fatto o giuridica
 sopravvenuta e al  fine  di  adeguare  alla  situazione  concreta  ed
 attuale  gli  effetti dei provvedimenti giurisdizionali adottati, non
 e' di aiuto per l'interprete.
   Nell'eventualita' di concorrenza di titoli  demolitori,  l'avvenuta
 demolizione rende inutiliter datum l'ordine  successivo.
   Nella  eventualita' invece di contrasto tra i due giudicati: penale
 di condanna e amministrativo, che concede invece la sanatoria, se  e'
 vero che i due sistemi (penale e giurisdizionale amministrativo) sono
 autonomi,  il  giudice  dell'esecuzione potrebbe teoricamente, pur in
 presenza  di  una  sanatoria,  applicare   egualmente   la   sanzione
 amministrativa   ritenendo   corretto   il  proprio  accertamento  di
 conformita' o meno dell'opera abusiva ex art. 13  legge  n.  47/1985,
 non  essendo  vincolato  al  giudicato  amministrativo  in assenza di
 qualsiasi espressa indicazione normativa.
                               P. Q .M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  22,  primo  comma  della legge 28 febbraio
 1985, n. 47, nella parte in  cui  non  prevede  la  estensione  della
 sospensione  dell'azione  penale sino alla definizione dei ricorsi di
 cui al secondo comma dello stesso articolo in relazione agli artt.  3
 e 24 della Costituzione;
   Sospende   il   presente  giudizio  e  ordina  che,  a  cura  della
 cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che
 la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio  dei
 Ministri  e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al
 Presidente della Camera dei deputati.
     Trieste, addi' 2 giugno 1997
                          Il pretore: Salva'
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