N. 802 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1997
N. 802 Ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico di Pieroni Dante ed altro Ubriachezza ed alcoolismo - Ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico - Punibilita' come reato - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nell'ipotesi di uso personale di sostanze stupefacenti. (C.P., art. 688). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 19-11-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Tratti a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 688 c.p., gli imputati rimanevano contumaci. Ammesse le prove richieste e sentito un testimone del p.m., questo giudice, non potendo definire il processo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' qui appresso articolata, rilevava d'ufficio che a seguito del referendum popolare del 1993 abrogativo dell'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990 si e' venuto a creare una palese sperequazione di trattamento tra chi nel fare uso personale di sostanze stupefacenti non e' piu' punibile in sede penale e chi facendo uso di sostanze alcoliche e' punito ai sensi dell'art. 688 c.p. L'art. 688 c.p. e' reato contenuto nel Libro III del codice penale sotto il capo I Sez. IlI che prevede una pena fino a tre mesi di arresto per chi e' colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza. La norma contravvenzionale punisce il solo fatto di trovarsi in stato di ubriachezza a prescindere da altre condotte che comunque possono concorrere con esso. Com'e' noto lo stato di ubriachezza e' quello derivante dall'ingerimento di liquidi con una certa gradazione alcolica ed ha come effetto un'alterazione dell'autodeterminazione annullando i freni inibitori della personalita'. A seconda il livello culturale del soggetto ovvero della sua estrazione sociale lo stato di ubriachezza puo' provocare piu' o meno comportamenti antisociali. Una certa affinita sintomatolica e' quella derivante dall'ingerimento di sostanze stupefacenti. Conseguenziale e' percio' la domanda del perche' chi ingerisce sostanze alcoliche deve essere punito in sede penale e del perche' la stessa rilevanza penale e' stata abrogata dal citato referendum per chi sceglie di drogarsi. Il fatto che lo stato di ubriachezza sia accertato in luogo pubblico o aperto al pubblico non e' rilevante in quanto la stessa previsione non operava per la norma abrogata riguardante gli stupefacenti. Quello che si chiede di individuare e' se esista una palese sperequazione tra chi ingerisce sostanze stupefacenti e chi ingerisce semplicemente dell'alcool. A parere di questo giudice e' evidente una violazione dell'art. 3 della Costituzione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 che attuava il risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993.
P. Q. M. Vista la legge n. 87/53, non ritenendo manifestamente infondata la questione e non potendo decidere nel giudizio de quo, chiede che la Corte costituzionale voglia esaminare la questione se l'art. 688 c.p. e' incostituzionale nel momento in cui punisce chi e' colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza anche dopo che sono stati abrogate con il citato d.P.R. le fattispecie legislative che punivano chi faceva uso personale di sostanze stupefacenti; Manda la cancelleria per gli invio degli atti alla Corte costituzionale ai due rami del Parlamento al Presidente del Consiglio dei Ministri; Sospende il procedimento. Frascati, addi' 16 luglio 1997 Il vice pretore: Iorio 97C1269