N. 802 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1997

                                N. 802
  Ordinanza  emessa  il  16  luglio  1997 dal pretore di Roma, sezione
 distaccata di Frascati nel procedimento penale a  carico  di  Pieroni
 Dante ed altro
 Ubriachezza ed alcoolismo - Ubriachezza manifesta in luogo pubblico o
    aperto  al  pubblico  -  Punibilita'  come  reato  - Disparita' di
    trattamento  rispetto  a  quanto  previsto  nell'ipotesi  di   uso
    personale di sostanze stupefacenti.
 (C.P., art. 688).
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Tratti  a  giudizio  per rispondere del reato p. e p. dall'art. 688
 c.p., gli imputati rimanevano contumaci. Ammesse le prove richieste e
 sentito un testimone del p.m., questo giudice, non  potendo  definire
 il  processo  indipendentemente  dalla risoluzione della questione di
 legittimita'  qui  appresso  articolata,  rilevava  d'ufficio  che  a
 seguito  del referendum popolare del 1993 abrogativo dell'art. 76 del
 d.P.R.  n. 309/1990 si e' venuto a creare una palese sperequazione di
 trattamento tra chi nel fare uso personale di  sostanze  stupefacenti
 non  e'  piu'  punibile  in sede penale e chi facendo uso di sostanze
 alcoliche e' punito ai sensi dell'art. 688 c.p.
   L'art. 688 c.p. e' reato contenuto nel Libro III del codice  penale
 sotto  il  capo  I  Sez.  IlI che prevede una pena fino a tre mesi di
 arresto per chi e' colto in luogo pubblico o aperto  al  pubblico  in
 stato di manifesta ubriachezza. La norma contravvenzionale punisce il
 solo fatto di trovarsi in stato di ubriachezza a prescindere da altre
 condotte  che  comunque  possono  concorrere con esso. Com'e' noto lo
 stato di ubriachezza e' quello derivante dall'ingerimento di  liquidi
 con  una  certa gradazione alcolica ed ha come effetto un'alterazione
 dell'autodeterminazione   annullando   i   freni   inibitori    della
 personalita'.    A  seconda  il livello culturale del soggetto ovvero
 della sua estrazione sociale lo stato di ubriachezza  puo'  provocare
 piu'   o   meno   comportamenti   antisociali.   Una  certa  affinita
 sintomatolica  e'  quella  derivante  dall'ingerimento  di   sostanze
 stupefacenti.  Conseguenziale  e'  percio' la domanda del perche' chi
 ingerisce sostanze alcoliche deve essere punito in sede penale e  del
 perche'  la  stessa  rilevanza  penale  e'  stata abrogata dal citato
 referendum per chi sceglie di drogarsi.   Il fatto che  lo  stato  di
 ubriachezza  sia accertato in luogo pubblico o aperto al pubblico non
 e' rilevante in quanto la stessa previsione non operava per la  norma
 abrogata  riguardante  gli  stupefacenti.  Quello  che  si  chiede di
 individuare e' se esista una palese sperequazione tra  chi  ingerisce
 sostanze  stupefacenti  e  chi ingerisce semplicemente dell'alcool. A
 parere di questo giudice e' evidente una violazione dell'art. 3 della
 Costituzione a seguito dell'entrata in vigore dell'art.   1 d.P.R.  5
 giugno  1993,  n.  171  che  attuava il risultato della consultazione
 popolare del 18 aprile 1993.
                               P. Q. M.
   Vista la legge n. 87/53, non ritenendo manifestamente infondata  la
 questione  e  non potendo decidere nel giudizio de quo, chiede che la
 Corte costituzionale voglia esaminare la questione se l'art. 688 c.p.
 e' incostituzionale nel momento in cui punisce chi e' colto in  luogo
 pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza anche
 dopo  che  sono  stati  abrogate  con il citato d.P.R. le fattispecie
 legislative  che  punivano  chi  faceva  uso  personale  di  sostanze
 stupefacenti;
   Manda   la   cancelleria  per  gli  invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale ai due rami del Parlamento al Presidente del Consiglio
 dei Ministri;
   Sospende il procedimento.
     Frascati, addi' 16 luglio 1997
                        Il vice pretore: Iorio
 97C1269