N. 630 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1998
N. 630 Ordinanza emessa l'11 giugno 1998 dal pretore di Pescara nel procedimento penale a carico di Ventura Giancarlo ed altri Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Lamentata dispersione di elementi di prova - Irragionevolezza. (C.P.P. 1988, art. 513, comma 2). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 23-9-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 713/1998 r.g. pret., a carico di Ventura Giancarlo ed altri per reati di omicidio colposo, omissione di referto e favoreggiamento personale; O s s e r v a Con ordinanza del 28 maggio 1998 sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Fra gli altri mezzi di prova e' stato ammesso l'esame, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., di persona gia' sottoposta ad indagine per gli stessi fatti, e per la quale e' stato emesso decreto di archiviazione. La suddetta persona, sentita per la prima volta all'udienza del 2 giugno 1998, si e' avvalsa della facolta' di non rispondere. La richiesta di lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, formulata dal p.m., non ha ottenuto il consenso delle altre parti. Il pubblico ministero ha pertanto dedotto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Va preliminarmente rilevato che le garanzie sancite dall'art. 210 c.p.p., devono trovare applicazione anche nei confronti di persona gia' sottoposta ad indagini, e per la quale sia stata disposta l'archiviazione. Cio' si argomenta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 108/1992, peraltro richiamata pur da Cassazione, sez. VI, 11431/1993 e 6425/1994. Cio' premesso, deve rilevarsi che l'eccezione dedotta dalla pubblica accusa e' rilevante e non appare manifestamente infondata nei termini di cui appresso. In punto di rilevanza e' sufficiente richiamare l'ordinanza ammissiva dell'esame ex art. 210, c.p.p. della persona che ha rifiutato di rispondere: in quella sede si e' valutata la rilevanza dello strumento di prova con riferimento alle dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere l'esaminando. E appare evidente che l'attuale meccanismo della norma denunciata da incostituzionalita' non consente la acquisizione degli elementi oggetto del mezzo di prova richiesto dall'accusa e ammesso al processo. Sicche' dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dedotta dipende se una parte del materiale probatorio in possesso del p.m. possa essere o no legittimamente prodotta in causa, con conseguenze sul piano della prova e dunque altresi' della decisione del merito della causa. In ordine alla non manifesta infondatezza, rileva il decidente che il sistema normativo introdotto con legge n. 267/1997 si pone in contrasto sia con i criteri di ragionevolezza, sia con il principio della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili con il metodo orale nel processo penale, sia con il principio della ricerca della verita' nel rito penale (per un richiamo espresso a tale principio: Corte costituzionale, sent. n. 255/1992, punto 2 del considerato in diritto). Tali argomentazioni rimangono peraltro ferme anche con riferimento alla disciplina transitoria sancita dall'art. 6 della legge n. 267/1997. Infatti l'esercizio della facolta' sancita dal comma 1 di detto articolo avrebbe comunque esposto gli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini con l'interrogatorio dell'esaminando al rischio di irragionevole dispersione, atteso che il meccanismo del comma 5 dell'art. 6 cit., deve trovare applicazione - in base ad un'interpretazione letterale e sistematica - solo con riferimento alle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato art. 6.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti, legge n. 87/1953: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p., per violazione dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione; Sospende il processo; Da' mandato al cancelliere per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del presente processo e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Pescara, addi' 11 giugno 1998 Il pretore: (firma illeggibile) 98C1009