Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma aggiuntivo FESR, da effettuarsi in relazione al P.O. "Protezione civile" nelle regioni dell'obiettivo 1. (Deliberazione n. 152/99).(GU n.261 del 6-11-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(97) 3498 del 5 dicembre 1997, con la quale e' stato approvato il programma operativo multiregionale "Protezione civile" per il periodo 1997-1999, nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1; Vista la determinazione assunta dal Comitato di sorveglianza del Q.C.S. ob. 1 1994-1999, in data 16 dicembre 1998, nel cui contesto sono state destinate al P.O. "Protezione civile" risorse comunitarie aggiuntive per complessivi 40,844 Mecu, di cui 12,211 Mecu relativi alla riprogrammazione del QCS Obiettivo 1 e 28,633 Mecu relativi alla indicizzazione 1999; Considerato che, a fronte delle suddette risorse, occorre provvedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale pubblico, anticipando i tempi di adozione della relativa decisione comunitaria al fine di accelerare l'attuazione dei predetti interventi; Considerata la necessita' di ricorrere alle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, per un importo di 40,844 Meuro, pari a 79,085 miliardi di lire; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile n. OP/21490/CCM89 in data 15 giugno 1999; Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione del programma operativo "Protezione civile", richiamato in premessa, e' autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico pari a 79,085 miliardi di lire (40,844 Meuro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, a seguito della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. 3. Il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile adotta tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma operativo ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura della amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 6 agosto 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 331