Modifica del regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro a singole categorie di dipendenti provinciali.(GU n.36 del 3-9-1988)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 17 maggio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 26 novembre 1987; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 479 dell'8 febbraio 1988; Decreta: Articolo unico Dopo la lettera b) della terza sezione dell'art. 1 del regolamento per la fornitura di divise di servizio ed indumenti da lavoro a singole categorie di dipendenti provinciali approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 1981, n. 19 e decreto del presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1983, n. 101/S/IP-5 viene aggiunta la seguente lettera c): " c) ai cantonieri annualmente vengono messi a disposizione due camicie per l'estate e due camicie per l'inverno. In cambio al medesimo personale vengono assegnati ogni due anni anziche' ogni anno un paio di scarpe da montagna (leggere) ed un paio di scarponi da montagna nonche' un paio di guanti.". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 13 aprile 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1988 Registro n. 7, foglio n. 191