Determinazione, per l'anno 1989, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agrario agevolato previste dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.303 del 28-12-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986 con il quale, la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste delle leggi citate in premessa, e' stata demandata al Ministro del tesoro; Visti i propri decreti del 10 dicembre 1987 e del 15 giugno 1988 con i quali e' stata fissata, per l'anno 1988, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra; Attesa la necessita' di determinare la predetta commissione onnicomprensiva per l'anno 1989; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, come appresso: a) 1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989; b) 1,90% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1988 Il Ministro: AMATO