UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.197 del 23-8-1999)

                             IL RETTORE
  Veduto  lo statuto  vigente dell'Universita',  approvato con  regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;
  Veduta la deliberazione adottata nella riunione dell'8 giugno 1999,
approvata dal  senato accademico  e dal consiglio  di amministrazione
rispettivamente nelle riunioni  del 28 giugno 1999 e  29 giugno 1999,
con la quale il consiglio  della facolta' di scienze della formazione
ha  proposto  la modifica  del  vigente  statuto intesa  ad  ottenere
l'adeguamento  del  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione
primaria al decreto ministeriale 26 maggio 1998;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto  del Presidente della Repubblica  31 luglio 1996,
n. 471;
  Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Veduto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;
  Veduto  il  decreto  rettorale  29 giugno  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  con il quale presso la
facolta' di scienze della  formazione dell'Universita' degli studi di
Urbino  veniva  istituito  il  corso   di  laurea  in  scienze  della
formazione  primaria e  approvato il  relativo ordinamento  didattico
universitario;
  Veduto il  decreto del  Ministero dell'universita' e  della ricerca
scientifica e  tecnologica 26 maggio 1998,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1998;
  Ravvisata   la  necessita'   di  adeguarsi   al  predetto   decreto
ministeriale;
  Veduto l'atto  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  Libera   Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con  regio decreto  8 febbraio 1925,  n. 230,  e successive
modificazioni, al  capo III  dell'Ordinamento generale degli  studi -
Sezione  V  -  Norme  speciali  per  la  facolta'  di  scienze  della
formazione, e'  ulteriormente modificato  nel senso che  gli articoli
relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria sono
soppressi e sostituiti come segue:
                FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
                     Corso di laurea in scienze
                      della formazione primaria
 Finalita' del corso di laurea.
  Il  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione  primaria  e'
preordinato   alla  formazione   culturale   e  professionale   degli
insegnanti,  della  scuola  materna  e della  scuola  elementare,  in
relazione alle norme del relativo stato giuridico.
 Collocazione del corso di laurea.
  Il  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione  primaria  e'
collocato nella facolta' di scienze della formazione.
                    Struttura del corso di laurea.
  1. Il corso di laurea ha la  durata di quattro anni. E' previsto il
numero  programmato  degli  accessi,   in  applicazione  del  decreto
ministeriale 21 luglio  1997, n. 245. Tale numero  e' concordato ogni
anno dal  comitato regionale di coordinamento.  Costituisce titolo di
ammissione il  diploma di  istruzione secondaria superiore  di durata
quinquennale.   La   laurea   conseguita   costituisce   titolo   per
l'ammissione,  in relazione  all'indirizzo prescelto,  ai concorsi  a
posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare,
nonche', con  riferimento all'indirizzo  per la scuola  elementare, a
posti di educatore nelle istituzioni educative statali.
  2. Il  corso di laurea  si articola in un  biennio comune e  in due
indirizzi,  uno  per  la  scuola  materna e  l'altro  per  la  scuola
elementare. Il  tirocinio e' attivato  fin dal primo anno.  La scelta
dell'indirizzo e' compiuta al termine del secondo anno accademico.
  3.  Per il  funzionamento del  corso sono  utilizzate le  strutture
dell'Ateneo e, con il loro consenso,  i professori e i ricercatori di
tutte  le   facolta'  presso   cui  le  necessarie   competenze  sono
disponibili.
  4.  L'ordinamento didattico  e'  conforme ai  criteri indicati  nel
decreto ministeriale del 26 maggio 1998:
  a)  almeno il  20% dei  crediti complessivi  nell'indirizzo per  la
scuola  elementare  e almeno  il  25%  nell'indirizzo per  la  scuola
materna e'  relativo alle attivita'  didattiche di formazione  per la
funzione docente  dell'area 1 dei "Contenuti  minimi qualificanti del
corso  di  laurea",  finalizzate  all'acquisizione  di  attitudine  e
competenze nel campo  pedagogico, metodologicodidattico, psicologico,
socioantropologico, igienicomedico, nonche' relative all'integrazione
scolastica per allievi con handicap;
  b)  almeno il  35% dei  crediti complessivi  nell'indirizzo per  la
scuola  elementare  e almeno  il  25%  nell'indirizzo per  la  scuola
materna  e'   relativo  ad  attivita'   didattiche  dell'insegnamento
primario dell'area 2 dei "Contenuti  minimi qualificanti del corso di
laurea" (finalizzate  all'acquisizione di attitudini e  competenze in
relazione ai  fondamenti disciplinari e alle  capacita' operative nei
campi  linguisticoletterario,  matematicoinformatico,  delle  scienze
fisiche, naturali  e ambientali,  della musica e  della comunicazione
sonora,    delle    scienze    motorie,   delle    lingue    moderne,
storicogeografico sociale, del disegno);
  c)  non  meno del  10%  dei  crediti  formativi e'  destinato  alle
attivita'  di laboratorio  (analisi, progettazione  e simulazione  di
attivita' didattiche);
  d) non  meno del  20% dei  crediti e'  destinato alle  attivita' di
tirocinio (esperienze  svolte presso istituzioni scolastiche  al fine
della integrazione tra competenze teoriche e competenze operative);
  e)  almeno  il   5%  dei  crediti  e'   riservato  ad  insegnamenti
liberamente scelti dallo studente.
  Le  attivita'  didattiche,  previste in  ogni  semestre,  impegnano
complessivamente tra le 250 e le 300 ore per un totale di 30 crediti.
  5.  E' garantita,  nei limiti  di  cui al  presente comma  mediante
l'utilizzazione di crediti  acquisiti, la mobilita' di  studenti da e
per il  corso di  laurea. In particolare  attraverso piani  di studio
opportunamente  personalizzati in  relazione al  curricolo di  cui al
punto 4:
  a)  chi ha  conseguito  la laurea  in uno  dei  due indirizzi  puo'
conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in
non piu' di due semestri;
  b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura
didattica  rilevante per  l'insegnamento  nella  scuola elementare  o
materna puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri.
  6.  Ferme restando  le  attivita' previste  per  tutti gli  allievi
nell'area 1 dei "Contenuti minimi  qualificanti del corso di laurea",
sono previste specifiche attivita'  didattiche aggiuntive, per almeno
400  ore,   attinenti  l'integrazione  scolastica  degli   alunni  in
situazione di handicap,  al fine di consentire, allo  studente che lo
desidera, di acquisire  quei contenuti formativi in base  ai quali il
diploma di laurea puo' costituire titolo per l'ammissione ai concorsi
per l'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3,
della  legge 5  febbraio  1992, n.  104.  Almeno 100  tra  le ore  di
tirocinio sono  finalizzate ad  esperienze nel settore  del sostegno.
Chi ha gia' conseguito la laurea nel corso puo' integrare il percorso
formativo, ai  fini indicati, con  uno o due semestri  aggiuntivi. La
preparazione  specialistica  necessaria  in relazione  a  particolari
handicap sensoriali  dovra' essere  completata, con  riferimento alle
specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.
 Obiettivi formativi del corso di laurea.
  Costituisce  obiettivo formativo  del corso  di laurea  il seguente
insieme  di attitudini  e  di competenze  caratterizzanti il  profilo
professionale  dell'insegnante,   che  possono  essere   integrati  e
specificati negli ordinamenti didattici:
  1)   possedere   adeguate   conoscenze  nell'ambito   dei   settori
disciplinari  di  propria  competenza,  anche  con  riferimento  agli
aspetti storici ed epistemologici;
  2)  ascoltare,  osservare,  comprendere   gli  allievi  durante  lo
svolgimento  delle attivita'  formative, assumendo  consapevolmente e
collegialmente i  loro bisogni  formativi e  psicosociali al  fine di
promuovere  la  costruzione  dell'identita'  personale,  femminile  e
maschile, insieme all'autoorientamento;
  3) esercitare le  proprie funzioni in stretta  collaborazione con i
colleghi,  le   famiglie,  le   autorita'  scolastiche,   le  agenzie
formative, produttive e rappresentative del territorio;
  4) inquadrare, con mentalita' aperta alla critica e all'interazione
culturale, le  proprie competenze  disciplinari nei  diversi contesti
educativi;
  5) continuare a  sviluppare e approfondire le  proprie conoscenze e
le proprie  competenze professionali, con permanente  attenzione alle
nuove acquisizioni scientifiche;
  6) rendere  significative, sistematiche,  complesse e  motivanti le
attivita'   didattiche  attraverso   una  progettazione   curriculare
flessibile  che  includa  decisioni  rispetto a  obiettivi,  aree  di
conoscenza, metodi didattici;
  7) rendere  gli allievi  partecipi del dominio  di conoscenza  e di
esperienza  in  cui  operano,  in  modo  adeguato  alla  progressione
scolastica,  alla  specificita'  dei contenuti,  alla  interrelazione
contenutimetodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;
  8)   organizzare  il   tempo,   lo  spazio,   i  materiali,   anche
multimediali,  le  tecnologie didattiche  per  fare  della scuola  un
ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
  9) gestire  la comunicazione  con gli  allievi e  l'interazione tra
loro come  strumenti essenziali per la  costruzione di atteggiamenti,
abilita', esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di
esprimersi e di apprendere e  della fiducia nel poter acquisire nuove
conoscenze;
  10) promuovere l'innovazione nella  scuola, anche in collaborazione
con altre scuole e con il mondo del lavoro;
  11)  verificare   e  valutare,   anche  attraverso   gli  strumenti
docimologici      piu'      aggiornati,     le      attivita'      di
insegnamentoapprendimento e l'attivita' complessiva della scuola;
  12)  assumere il  proprio ruolo  sociale nel  quadro dell'autonomia
della  scuola,   nella  consapevolezza  dei  doveri   e  dei  diritti
dell'insegnante e  delle relative  problematiche organizzative  e con
attenzione a realta' civile e  culturale (italiana ed europea) in cui
essa  opera,  alle  necessarie  aperture  interetniche  nonche'  alle
specifiche  problematiche dell'insegnamento  ad  allievi di  cultura,
lingua e nazionalita' non italiana.
 Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea.
  L'ordinamento  didattico  del  corso  di laurea  in  scienze  della
formazione  primaria individua,  quali contenuti  minimi qualificanti
necessari  al conseguimento  dell'obiettivo  formativo  del corso  di
laurea, attivita'  didattiche e relativi crediti  afferenti alle aree
seguenti e relativi settori scientificodisciplinari:
  Area 1: formazione per la funzione docente.
  Comprende attivita'  didattiche finalizzate  all'acquisizione delle
necessarie  attitudini e  competenze nel  campo pedagogico  (settori:
M09A, M09Y, M09W), metodologicodidattico  (settori: M09A, M09W, M09F,
psicologico    (settori:    Ml0A,    M10C,   M11A,    M1lB,    Ml1D),
socioantropologico  (settori: E03B,  L26A,  L26B,  M05X, M07B,  P0lA,
Q05A, Q05B,  Q05G, S03B), igienicomedico (settori:  F02X, F11A, F15B,
Fl6A, F19A, F19B, F23F), nonche' relative all'integrazione scolastica
per allievi  in situazione  di handicap  (settori: F11B,  F19A, F19B,
F22A, F23F, M09W, M10A, M10B, M11A, M11B, M11D, M11E.
  Area 2: contenuti dell'insegnamento primario.
  Comprende,  tenendo  conto  dei   programmi  e  degli  orientamenti
didattici della  scuola elementare e della  scuola materna, attivita'
didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di
cui sopra  in relazione ai  fondamenti disciplinari e  alle capacita'
operative nei campi linguisticoletterario (settori: L09A, L11A, L12A,
L12D, M07D), matematicoinformatico (settori:  A0lA, A0lB, A0lC, A01D,
A02B, A03X,  A04A, B0lC,  K05B, M07B,  S0lA), delle  scienze fisiche,
naturali ed ambientali (settori: B01C,  C01A, C02X, C03X, C10X, D01B,
D02A, E01A, E02A, E02C, E03A, E03B, F22A, M06A), della musica e della
comunicazione sonora (settori: L27A, L27B), delle scienze motorie (le
discipline  ed i  relativi  settori scientificodisciplinari  verranno
indicati  nel regolamento  delle strutture  didattiche, delle  lingue
moderne (settori:  L09H, L01Y,  L16A, L16B,  L17A, L17C,  L18A, L18C,
L19A,  L19B, L20A),  storicogeograficosociale  (settori: D02A,  L02B,
M01X, M02A,  M03A, M04X, M06A,  M06B, M08E,  P03X), del disegno  e di
altre arti figurative (settori: H11X, L26B).
  Area 3:  laboratorio dedicato  alla progettazione e  simulazione di
attivita' didattiche relative alle discipline per la formazione della
funzione   docente   e   alle  discipline   relative   ai   contenuti
dell'insegnamento primario.
  Area 4: tirocinio esperienze  svolte presso istituzioni scolastiche
per integrare competenze teoriche ed operative.
 Disposizioni generali per il corso di laurea.
  1.  Le  attivita'  didattiche  comprendono  il  laboratorio  ed  il
tirocinio. Alle  attivita' di laboratorio  e' destinato non  meno del
10% dei crediti formativi. Alle  attivita' di tirocinio, ivi comprese
le fasi di progettazione e di verifica, e' destinato non meno del 20%
dei crediti.
  2.  Le attivita'  didattiche  previste in  ogni semestre  impegnano
complessivamente tra le 250 e le 300 ore. Il regolamento didattico di
facolta':
  a) disciplina  le attivita' didattiche prevedendo  gli insegnamenti
da impartire,  eventualmente articolati in moduli,  l'attivazione del
laboratorio, del tirocinio e di altre modalita';
  b) definisce in termini di crediti il carico didattico, comprensivo
dello studio  personale, di ognuna delle  attivita' previste, facendo
pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;
  c)  determina eventuali  abbreviazioni  della durata  del corso  di
laurea in relazione a crediti riconosciuti;
  d)   definisce  gli   adempimenti  degli   studenti  in   relazione
all'impegno  didattico   complessivo  semestrale  sulla   base  delle
disposizioni attuative  del decreto  del Ministro  dell'universita' e
della ricerca scientifica  e tecnologica del 21 luglio  1997, n. 245,
in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;
  e) puo' disporre  che la relazione di cui al  punto 4 sia integrata
da uno specifico lavoro di tesi;  in tal caso nel semestre conclusivo
le rimanenti attivita' didattiche non possono superare le 100 ore.
  3.  Le prove  di  valutazione conclusive  previste nel  regolamento
didattico  riguardano  globalmente,  di  regola,  una  pluralita'  di
attivita' didattiche e  sono determinate in un  numero non superiore,
di  norma, a  tre per  semestre. Le  competenti strutture  didattiche
disciplinano  le  modalita' delle  prove  stesse  e gli  accertamenti
intermedi nell'ambito  delle predette attivita'. E'  prevista in ogni
caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.
  4. L'esame per il conseguimento  del diploma di laurea comprende la
discussione di una relazione scritta relativa ad attivita' svolte nel
tirocinio e nel laboratorio.  Della relativa commissione esaminatrice
fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni
scolastiche interessate  che abbiano  collaborato alle  attivita' del
corso di laurea.
  5.  Nella  organizzazione  delle  attivita'  del  corso  di  laurea
l'Universita'  tiene  conto,  ai  fini dei  necessari  raccordi,  dei
momenti  formativi  previsti  quale   formazione  in  servizio  degli
insegnanti.
                        ORDINAMENTO DIDATTICO
                        Primo biennio comune
 1 anno:
   Didattica generale (M09W);
   Epistemologia delle scienze umane (M07B);
   Pedagogia speciale (M09W);
   Psicologia medica (F11A);
   Storia delle costituzioni moderne (N19X);
   Didattica della storia (M02A-M04X);
   Geografia (M06A);
   Didattica della geografia (M06A);
   Didattica della lingua italiana (L11A);
   Letteratura per l'infanzia (M09Y);
   Matematica (A01D);
   Didattica della matematica (A01D);
   Lingua straniera (inglese (L18C), francese (L16B)).
 2 anno:
   Percezione e comunicazione visiva (H11X);
   Disegno (H11X);
   Sociologia della devianza (Q05G);
   Teoria dei processi di socializzazione (Q05A);
   Educazione ambientale (M09W);
   Igiene ed educazione sanitaria (F22A);
   Pedagogia generale (M09A);
   Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09W);
   Pedagogia interculturale (M09A);
   Storia dell'educazione (M09Y);
   Psicologia dello sviluppo cognitivo (M11A);
   Psicologia dell'apprendimento e della memoria (M10A);
   Didattica delle lingue straniere moderne (L09H);
   Lingua straniera (inglese (L18C), francese (Ll6B)).
 3 anno:
  Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (M09A);
   Fisiologia della comunicazione (F23F);
   Scienze motorie;
   Didattica speciale (M09W);
   Metodologia dell'educazione musicale (L27B);
   Teoria musicale (L27B);
  Tecniche di osservazione del comportamento infantile(*) (M10C);
   Teoria e tecnica delle dinamiche di gruppo(*) (M11D);
  Teoria,  tecnica  e  didattica dell'attivita'  motoria  per  l'eta'
evolutiva(*);
   Lingua italiana (L11A);
   Letteratura per l'infanzia (M09Y);
   Didattica delle scienze naturali (E02C) (*);
   Laboratorio didattico di scienze della terra (D01B) (*);
   Ecologia (E03A) (*);
  Lingua  straniera  (inglese  (L18C),   francese  (Ll6B))  solo  per
indirizzo "Scuola elementare".
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   (*) Due a scelta dello studente.
 4 anno:
                Insegnamenti comuni ai due indirizzi
   Didattica della lingua italiana (L09H);
   Logopedia generale (F23F);
  Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione (M09W);
   Teatro di animazione (L26A);
   Grafica (H11X);
   Storia e tecnica della fotografia (L26B);
   Insegnamenti per indirizzo "Scuola materna";
   Teoria musicale (L27A);
   Metodologia dell'educazione musicale (L27B);
   Storia della danza e del mimo (L26A);
   Storia delle tradizioni popolari (M05X);
  Teoria,  tecnica  e  didattica dell'attivita'  motoria  per  l'eta'
evolutiva;
  Teoria,  tecnica e  didattica  delle attivita'  motorie di  gruppo,
ricreative e del tempo libero;
   Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo (M09W);
  Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (M11A);
   Insegnamenti per indirizzo "Scuola elementare";
   Matematica (A01D);
   Informatica (K05B);
  Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica (M09F);
   Sociologia della devianza (Q05G);
   Storia moderna (M02A);
   Storia contemporanea (M04X);
   Storia delle religioni (M03A);
   Storia della scienza (M08E).
                        Insegnamenti annuali
                      per le 400 ore aggiuntive
   Didattica speciale (M09W);
   Logopedia generale (F23F);
   Psicologia cognitiva (M10A);
   Psicologia dell'handicap e della riabilitazione (M11E);
   Psicologia dello sviluppo (M11A);
   Neuropsichiatria infantile (F19B);
   Psicologia di comunita' (M11B).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Urbino, 28 luglio 1999
                                                       Il rettore: Bo