MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 25 marzo 1997, n. 2 

Distillazione  comunitaria dei vini da tavola di cui agli articoli 38
e 41 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1996-97.
(GU n.84 del 11-4-1997)
 
 Vigente al: 11-4-1997  
 

                                  L'Azienda   di   Stato   per    gli
                                     interventi  nel mercato agricolo
                                     - A.I.M.A.
                                  All'ispettorato            centrale
                                     repressione frodi
                                  Ai signori commissari di Governo
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                     regione siciliana
                                  Ai        signori         assessori
                                     all'agricoltura delle regioni
                                  Ai         signori        assessori
                                     all'agricoltura  delle  province
                                     di Trento e Bolzano
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                     Dipartimento      dogane       -
                                     Dipartimento   delle  entrate  -
                                     Direzione   centrale   per    la
                                     fiscalita'   locale   -  Comando
                                     generale   della   Guardia    di
                                     finanza - Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                     commercio e  dell'artigianato  -
                                     Direzione   generale  produzione
                                     industriale
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                     carabi-nieri - N.A.S.
                                  Alla  Corte  dei conti - Ufficio di
                                     controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla   rappresentanza    permanente
                                     d'Italia presso la U.E.
                                  Alla  Commissione  U.E. - Direzione
                                     generale agricoltura - Divisione
                                     vino
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                     politiche       agricole      ed
                                     agroindustriali nazionali
                                  Alla  Direzione  generale   risorse
                                     forestali, idriche e montane
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                     del vino di Palermo
                                  Alla divisione IX
 Con  il  regolamento  CE  della  Commissione  numero  2177/96 del 13
novembre 1996 e' stata attivata per la presente campagna  1996-97  la
"distillazione  preventiva"  di  cui  all'art.  38 del regolamento n.
822/87.
 Tenuto conto del volume di vino che ha interessato la misura  e  dei
prezzi  di mercato dei vini da tavola  bianchi, soprattutto in alcune
zone,  la  Commissione  ha  deciso  una  serie  di  misure  volte  al
riequilibrio  del  mercato  del vino con i regolamenti CE n. 510/97 e
n. 508/97.
 Tali  misure  riguardano la modifica del precitato regolamento CE n.
2177/96, concernente la distillazione preventiva, e l'apertura  della
distillazione  di  sostegno,  riservata  ai  titolari di contratti di
distillazione preventiva.
 In particolare e' stata prevista:
  la possibilita' per i  produttori  di  vino  da  tavola  bianco  di
subentrare in tutto o in parte nei diritti ed obblighi dei produttori
di   vino  da  tavola  rosso  che  hanno  sottoscritto  contratti  di
distillazione preventiva entro la prevista data del 25 gennaio 1997;
  la riapertura della distillazione preventiva per un volume di  vino
in   ambito  comunitario  di  1.820.000  ettolitri,  di  cui  700.000
riservati all'Italia;
  l'apertura di una distillazione di sostegno di cui all'art. 41  del
regolamento  CEE  n. 822/87 per un volume di vino da tavola in ambito
comunitario  di  555.000  ettolitri,   di   cui   100.000   riservati
all'Italia.  L'accesso  a  detta misura e' riservato ai produttori di
vino  da  tavola  bianco  che   hanno   sottoscritto   contratti   di
distillazione  preventiva  per  la  presente  campagna  entro la data
prevista del 25 gennaio 1997.
 Con la presente circolare si forniscono le modalita' applicative  ed
i  necessari chiarimenti per la corretta applicazione delle misure di
cui trattasi.
 Per quanto non diversamente  previsto  con  la  presente  circolare,
valgono  le  disposizioni  impartite  da questo Ministero - Direzione
generale delle politiche comunitarie ed  internazionali  -  Divisione
VI,  con  la    circolare n. 8 del 4 dicembre 1996 per quanto attiene
alla distillazione preventiva e con circolare n. 2 del 24 marzo  1994
per   quanto   riguarda  la  distillazione  di  sostegno,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  1997  e
n. 81 dell'8 aprile 1994.
         I. Misure concernenti la distillazione preventiva.
 Come   sopra   accennato  le  misure  concernenti  la  distillazione
preventiva riguardano:
  A)  La  possibilita'  per  i  produttori  che  hanno   sottoscritto
contratti  di  distillazione  preventiva per il vino da tavola rosso,
per la campagna 1996-97, entro la prevista data del 25 gennaio  1997,
di  cedere  i  loro diritti e obblighi ad altri produttori di vino da
tavola bianco della presente campagna.
 Trattasi, in concreto, della possibilita' per i produttori  di  vino
da  tavola  bianco  di subentrare in tutto od in parte nei diritti ed
obblighi di un altro produttore di vino da tavola che ha sottoscritto
contratti di distillazione preventiva  avente  per  oggetto  vino  da
tavola  rosso.  Tale contratto deve avere per oggetto la sostituzione
del vino da tavola rosso con il vino da tavola bianco.  I  produttori
di vino da tavola bianco che intendono avvalersi di tale possibilita'
debbono  presentare  entro  il 18 aprile 1997 apposito contratto agli
organismi regionali preposti all'approvazione   vazione dei contratti
di distillazione dei vini.
 Il nuovo contratto deve  contenere  espressamente  il  consenso  dei
titolari   del   precedente   contratto   approvato   (produttore   e
distillatore), copia  autenticata  dello  stesso  nonche'  tutti  gli
elementi  previsti di cui alla circolare di questo Ministero n. 8 del
4 dicembre 1996.
 E' necessario, inoltre, che il produttore che subentra nel contratto
precedente dimostri di aver prodotto e che abbia in giacenza i volumi
di vino da tavola bianco che sostituiscono il vino da tavola rosso.
 Tale  dimostrazione deve essere fornita allegando al nuovo contratto
la copia della dichiarazione di produzione e quella del  registro  di
carico  e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino bianco in
cantina al momento della presentazione.
 A tal fine l'ufficio periferico competente, dopo aver proceduto alla
relativa  approvazione,  comunichera'  all'AIMA  ed  al  Ministero  -
Direzione   generale   politiche   comunitarie  ed  internazionali  -
Divisione VI, l'avvenuta sostituzione entro la  data  del  30  aprile
1997.
  B)  La  riapertura  della  distillazione  preventiva  per un volume
massimo in Italia di 700.000 ettolitri di vino.
 L'accesso a tale distillazione e' consentito a  tutti  i  produttori
che   hanno   prodotto   vino   da   tavola  nella  campagna  1996-97
indipendentemente  te dal fatto che abbiano stipulato gia'  contratti
di  distillazione  preventiva  per  la  presente  campagna  entro  la
prevista data del 25 gennaio 1997.
 Possono formare oggetto della  distillazione  in  causa  i  vini  da
tavola  rossi,  rosati  e  bianchi  aventi  un  titolo  alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare
vini da tavola, aventi le caratterisbche di cui  ai  punti  12  e  13
dell'allegato  I  del regolamento CEE n. 822/87, che risultano essere
stati prodotti nella campagna 1996-97.
 A tal fine ciascun produttore puo' concludere un solo contratto  con
una distilleria riconosciuta entro la data del 18 aprile 1997.
 Qualora  il  quantitativo  totale  di  vino indicato nei contratti o
nelle  dichiarazioni  sostitutive  presentati   dai   produttori   ai
competenti  uffici provinciali ai fini della loro approvazione superi
il  volume  di  700.000  ettolitri,  la   scrivente   amministrazione
provvedera',  entro  il  12 maggio 1997, a fissare la percentuale del
volume  di  vino  che  puo'  essere   avviata   effettivamente   alla
distillazione  rispetto  al  volume  indicato nei contratti e/o nelle
dichiarazioni sostitutive.
 Il livello dei prezzi e degli aiuti espressi in ECU  sono gli stessi
in vigore per la distillazione preventiva per  la  presente  campagna
decisa nello scorso mese di novembre.
 Si  precisa  che,  il  tasso  da utilizzare per convertire in moneta
nazionale  il  prezzo  di  acquisto  del  vino,  gli  aiuti  per   la
distillazione   nonche'  l'importo  della  riduzione  del  prezzo  di
acquisto da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento
dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario, e'
quello in vigore il primo giorno del mese in cui e' avvenuta la prima
consegna del vino alla distilleria, riferita allo stesso contratto.
 I  produttori  di  vini  da  tavola  che  intendono  procedere  alla
distillazione  di  cui  trattasi,  debbono  presentare una domanda ai
competenti uffici preposti all'approvazione dei relativi contratti di
distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il
18 aprile  1997,  corredata  da  una  copia  della  dichiarazione  di
produzione  relativa alla campagna 1996-97 e della copia del registro
di carico e scarico comprovante  l'effettiva  giacenza  del  vino  in
cantina al momento della richiesta.
 I contratti di distillazione e/o le dichiarazioni sostitutive devono
indicare tutti gli elementi previsti dalla menzionata circolare n.  8
del  4  dicembre 1996 ed essere accompagnati dalla documentazione ivi
prevista,  nonche'  riportare  i  volumi  di  vino  consegnati   alla
distillazione  nel  quadro della distillazione preventiva di cui alla
citata circolare del 4 dicembre 1996.
 Gli uffici periferici preposti  all'approvazione  dei  contratti  di
distillazioni   o   delle   dichiarazioni   sostitutive  procederanno
all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:
  della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla
distillazione;
  della giacenza in cantina di un volume di  vino  pari,  almeno,  al
volume   che  forma  oggetto  del  contratto  o  della  dichiarazione
sostitutiva.  A tal fine, come sopra precisato, al  contratto  dovra'
essere  allegata,  oltre alla dichiarazione di produzione 1996-97, la
fotocopia del registro di carico e scarico da cui risulti l'effettiva
giacenza del vino in cantina.
 Gli uffici periferici medesimi devono comunicare telegraficamente al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Direzione
generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione VI,
via  XX  Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 30
aprile 1997 il volume totale del vino che ha  formato  oggetto  degli
anzidetti  contratti e/o dichiarazioni sostitutive presentati entro e
non oltre il 18 aprile 1997.
 Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno
prese  in  considerazione  e,  pertanto,  i  relativi   contratti   o
dichiarazioni  sostitutive  saranno  esclusi  dall'intervento  di cui
trattasi.
 Sulla base delle comunicazioni effettuate la scrivente decidera'  in
merito  all'eventuale  riduzione  da  apportare  al volume di vino da
tavola indicato nel contratto  o  nella  dichiarazione  entro  il  12
maggio 1997.
 In  relazione  a tale decisione, questo Ministero provvedera' a dare
notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione  che
dovra'  essere  operata  sul  volume  di  vino  indicato  in  ciascun
contratto  o  dichiarazione  e  gli  uffici   preposti   procederanno
all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli
interessati   con   l'apposizione   del  visto  "si  approva  per  hl
............", pari al ............%  del  quantitativo  indicato  in
contratto  con  timbro,  data e firma del responsabile del l'ufficio.
Resta   inteso   che   l'approvazione   deve   indicare   l'effettivo
quantitativo  di  vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato
la percentuale di riduzione decisa dallo scrivente Ministero.
 Si ricorda che per i  volumi  di  vino  avviati  alla  distillazione
i   eccedente   i   volumi   consentiti  non  sara'  riconosciuto  al
distillatore alcun aiuto.
 Il vino puo' essere introdotto in distilleria  successivamente  alla
data di approvazione del contratto ed entro il 30 giugno 1997.
                   II. Distillazione di sostegno.
 Come  detto  in  precedenza  alla  distillazione di sostegno possono
accedere soltanto i produttori di vino da  tavola  bianco  che  hanno
sottoscritto  contratti  di  distillazione preventiva per la presente
campagna entro la data del 25 gennaio 1997 e approvati dai competenti
uffici.
 Ciascun  produttore  di vino da tavola bianco puo' stipulare un solo
contratto  di  distillazione  o  presentare  una  sola  dichiarazione
sostitutiva entro la data del 25 aprile 1997.
 Si  ribadisce  che puo' formare oggetto di distillazione di sostegno
il vino da tavola bianco avente titolo alcolometrico minimo  di  9,5%
vol. e non superiore a 15% vol.
 Al  contratto  o alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata
la  copia  autenticata  del  relativo  contratto   di   distillazione
preventiva approvato.
 Qualora il quantitativo totale di vino da tavola bianco indicato nei
contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori
italiani  ai  competenti  uffici  provinciali,  ai  fini  della  loro
approvazione, superi il volume di 100.000 ettolitri, sara' fissata la
percentuale del volume di vino da tavola  bianco  che  potra'  essere
effettivamente  distillato  rispetto  al  quantitativo  indicato  nei
contratti o nelle dichiarazioni sostitutive.
 Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per  i
quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del
vino da tavola bianco da parte del distillatore e contenere l'impegno
di  quest'ultimo  di  corrispondere  al  produttore,  entro i termini
stabilit                 i, un prezzo non inferiore al prezzo  minimo
di  cessione  indicato  in  seguito,  fatta salva la riduzione di cui
all'art.  44  del  regolamento  n.  822/87  che,  per  la  misura  in
questione,  e'  di  0,1811  ECU  per  ogni  grado  ettolitro di vi no
consegnato alla distillazione.
 Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti di  distillazione
e/o  delle  dichiarazioni  sostitutive  devono  comunicare  - a mezzo
telegramma - entro e non oltre l'8 maggio  1997  al  Ministero  delle
risorse   agricole,  alimentari  e  forestali  -  Direzione  generale
politiche comunitarie  ed  internazionali  -  Divisione  VI,  via  XX
Settembre,  20  -  00187 Roma, le quantita' globali di vino da tavola
bianco destinato alla distillazione.  L'opportunita' di effettuare la
detta comunicazione a mezzo telegramma o telex  en  tro  la  predetta
data e' connessa con l'esigenza di non superare il volume assegnato.
 Pertanto, le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in
considerazione  ed  i  relativi contratti o dichiarazioni sostitutive
saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.
 Sulla base delle comunicazioni effettuate la scrivente decidera'  in
merito  all'eventuale  riduzione  da  apportare  al volume di vino da
tavola indicato nel contratto  o  nella  dichiarazione  entro  il  19
maggio 1997.
 In  relazione  a tale decisione, questo Ministero provvedera' a dare
notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione  che
dovra' essere operata sul volume di vino da tavola bianco indicato in
ciascun  contratto o dichiarazione e gli uffici preposti procederanno
all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli
interessati con l'apposizione del visto "si approva per hl  .......",
pari  al  ...........%  del  quantitativo  indicato  in contratto con
timbro, data e firma del responsabile dell'ufficio. Resta inteso  che
l'approvazione  deve  indicare  l'effettivo  quantitativo  di vino da
tavola bianco ammesso  alla  distillazione  dopo  aver  applicato  la
percentuale di riduzione decisa dallo scrivente Ministero.
 Si ricorda che per i volumi di vino da tavola avviati
 alla   distillazione   eccedenti   i  volumi  consentiti  non  sara'
riconosciuto al distillatore alcun aiuto.
 Le operazioni di distillazione possono aver inizio solo
 dopo l'approvazione del contratto o  della  dichiarazione  i  quali,
come  gia' detto in precedenza              za, sono approvati tenuto
conto della riduzione del volume di vino da distillare.
 I contratti o le dichiarazioni sostitutive devono indicare tutti gli
elementi previsti nella menzionata circolare n. 2 del 24  marzo  1994
ed essere accompagnati dalla documentazione ivi prevista.
 Il  prezzo minimo di cessione del vino da tavola bianco avviato alla
distillazione di cui trattasi e'  stato  fissato,  per  grado  e  per
o, ettolitro, al livello di ECU 3,14.
 Tale  prezzo,  che  si  applica  a  merce  sfusa  franco azienda del
produttore, deve essere corrisposto dal  distillatore  al  produttore
entro  tre  mesi  dall'entrata  in distilleria di ciascuna partita di
vino da tavola bianco.
 Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro
nella seguente misura:
  a) ECU 2,548/% vol/hl se si ottiene alcole  neutro,  come  definito
all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89;
  b)  ECU 2,415/% vol/hl se si ottiene alcole grezzo avente un titolo
alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene  acquavite  di  vino
rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti;
  c)   ECU   2,367/%  vol/hl  nel  caso  che  il  vino  e'  destinato
all'elaborazione di vino alcolizzato.
 Il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il  prezzo
di acquisto del vino da tavola bianco, gli aiuti per la distillazione
nonche'  l'importo  della riduzione del prezzo di acquisto, e' quello
in vigore il primo giorno del  mese  in  cui  e'  avvenuta  la  prima
consegna  del vino da tavola bianco alla distilleria, riferita ad uno
stesso contratto.
                    III. Raccomandazioni finali.
 Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti  alla
ricezione,  all'esame  ed  alla  approvazione  dei  contratti - sulla
necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza
e con  la  necessaria  tempestivita',  si  invitano  gli  enti  e  le
organizzazioni  delle  categorie  interessate  a  dare  alla presente
circolare la massima divulgazione possibile.
 L'Ispettorato centrale  repressione  frodi  effettuera'  indagini  e
controlli  finalizzati  ad accertare, mediante analisi per sondaggio,
l'origine e le  caratteristiche  analitiche  del  vino  avviato  alle
distillazioni.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 111