Distillazione comunitaria dei vini da tavola di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1996-97.(GU n.84 del 11-4-1997)
Vigente al: 11-4-1997
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. All'ispettorato centrale repressione frodi Ai signori commissari di Governo Al commissario di Stato per la regione siciliana Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni Ai signori assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale - Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale Al Comando generale dell'Arma dei carabi-nieri - N.A.S. Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A. Alla rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E. Alla Commissione U.E. - Direzione generale agricoltura - Divisione vino Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane Alle organizzazioni di categoria All'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo Alla divisione IX Con il regolamento CE della Commissione numero 2177/96 del 13 novembre 1996 e' stata attivata per la presente campagna 1996-97 la "distillazione preventiva" di cui all'art. 38 del regolamento n. 822/87. Tenuto conto del volume di vino che ha interessato la misura e dei prezzi di mercato dei vini da tavola bianchi, soprattutto in alcune zone, la Commissione ha deciso una serie di misure volte al riequilibrio del mercato del vino con i regolamenti CE n. 510/97 e n. 508/97. Tali misure riguardano la modifica del precitato regolamento CE n. 2177/96, concernente la distillazione preventiva, e l'apertura della distillazione di sostegno, riservata ai titolari di contratti di distillazione preventiva. In particolare e' stata prevista: la possibilita' per i produttori di vino da tavola bianco di subentrare in tutto o in parte nei diritti ed obblighi dei produttori di vino da tavola rosso che hanno sottoscritto contratti di distillazione preventiva entro la prevista data del 25 gennaio 1997; la riapertura della distillazione preventiva per un volume di vino in ambito comunitario di 1.820.000 ettolitri, di cui 700.000 riservati all'Italia; l'apertura di una distillazione di sostegno di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino da tavola in ambito comunitario di 555.000 ettolitri, di cui 100.000 riservati all'Italia. L'accesso a detta misura e' riservato ai produttori di vino da tavola bianco che hanno sottoscritto contratti di distillazione preventiva per la presente campagna entro la data prevista del 25 gennaio 1997. Con la presente circolare si forniscono le modalita' applicative ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione delle misure di cui trattasi. Per quanto non diversamente previsto con la presente circolare, valgono le disposizioni impartite da questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI, con la circolare n. 8 del 4 dicembre 1996 per quanto attiene alla distillazione preventiva e con circolare n. 2 del 24 marzo 1994 per quanto riguarda la distillazione di sostegno, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 e n. 81 dell'8 aprile 1994. I. Misure concernenti la distillazione preventiva. Come sopra accennato le misure concernenti la distillazione preventiva riguardano: A) La possibilita' per i produttori che hanno sottoscritto contratti di distillazione preventiva per il vino da tavola rosso, per la campagna 1996-97, entro la prevista data del 25 gennaio 1997, di cedere i loro diritti e obblighi ad altri produttori di vino da tavola bianco della presente campagna. Trattasi, in concreto, della possibilita' per i produttori di vino da tavola bianco di subentrare in tutto od in parte nei diritti ed obblighi di un altro produttore di vino da tavola che ha sottoscritto contratti di distillazione preventiva avente per oggetto vino da tavola rosso. Tale contratto deve avere per oggetto la sostituzione del vino da tavola rosso con il vino da tavola bianco. I produttori di vino da tavola bianco che intendono avvalersi di tale possibilita' debbono presentare entro il 18 aprile 1997 apposito contratto agli organismi regionali preposti all'approvazione vazione dei contratti di distillazione dei vini. Il nuovo contratto deve contenere espressamente il consenso dei titolari del precedente contratto approvato (produttore e distillatore), copia autenticata dello stesso nonche' tutti gli elementi previsti di cui alla circolare di questo Ministero n. 8 del 4 dicembre 1996. E' necessario, inoltre, che il produttore che subentra nel contratto precedente dimostri di aver prodotto e che abbia in giacenza i volumi di vino da tavola bianco che sostituiscono il vino da tavola rosso. Tale dimostrazione deve essere fornita allegando al nuovo contratto la copia della dichiarazione di produzione e quella del registro di carico e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino bianco in cantina al momento della presentazione. A tal fine l'ufficio periferico competente, dopo aver proceduto alla relativa approvazione, comunichera' all'AIMA ed al Ministero - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI, l'avvenuta sostituzione entro la data del 30 aprile 1997. B) La riapertura della distillazione preventiva per un volume massimo in Italia di 700.000 ettolitri di vino. L'accesso a tale distillazione e' consentito a tutti i produttori che hanno prodotto vino da tavola nella campagna 1996-97 indipendentemente te dal fatto che abbiano stipulato gia' contratti di distillazione preventiva per la presente campagna entro la prevista data del 25 gennaio 1997. Possono formare oggetto della distillazione in causa i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratterisbche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87, che risultano essere stati prodotti nella campagna 1996-97. A tal fine ciascun produttore puo' concludere un solo contratto con una distilleria riconosciuta entro la data del 18 aprile 1997. Qualora il quantitativo totale di vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori ai competenti uffici provinciali ai fini della loro approvazione superi il volume di 700.000 ettolitri, la scrivente amministrazione provvedera', entro il 12 maggio 1997, a fissare la percentuale del volume di vino che puo' essere avviata effettivamente alla distillazione rispetto al volume indicato nei contratti e/o nelle dichiarazioni sostitutive. Il livello dei prezzi e degli aiuti espressi in ECU sono gli stessi in vigore per la distillazione preventiva per la presente campagna decisa nello scorso mese di novembre. Si precisa che, il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonche' l'importo della riduzione del prezzo di acquisto da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario, e' quello in vigore il primo giorno del mese in cui e' avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita allo stesso contratto. I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare una domanda ai competenti uffici preposti all'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 18 aprile 1997, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1996-97 e della copia del registro di carico e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino in cantina al momento della richiesta. I contratti di distillazione e/o le dichiarazioni sostitutive devono indicare tutti gli elementi previsti dalla menzionata circolare n. 8 del 4 dicembre 1996 ed essere accompagnati dalla documentazione ivi prevista, nonche' riportare i volumi di vino consegnati alla distillazione nel quadro della distillazione preventiva di cui alla citata circolare del 4 dicembre 1996. Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti di distillazioni o delle dichiarazioni sostitutive procederanno all'accertamento, sulla base della documentazione presentata: della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione; della giacenza in cantina di un volume di vino pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione sostitutiva. A tal fine, come sopra precisato, al contratto dovra' essere allegata, oltre alla dichiarazione di produzione 1996-97, la fotocopia del registro di carico e scarico da cui risulti l'effettiva giacenza del vino in cantina. Gli uffici periferici medesimi devono comunicare telegraficamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione VI, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 30 aprile 1997 il volume totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e/o dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 18 aprile 1997. Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi. Sulla base delle comunicazioni effettuate la scrivente decidera' in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino da tavola indicato nel contratto o nella dichiarazione entro il 12 maggio 1997. In relazione a tale decisione, questo Ministero provvedera' a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovra' essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione e gli uffici preposti procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli interessati con l'apposizione del visto "si approva per hl ............", pari al ............% del quantitativo indicato in contratto con timbro, data e firma del responsabile del l'ufficio. Resta inteso che l'approvazione deve indicare l'effettivo quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dallo scrivente Ministero. Si ricorda che per i volumi di vino avviati alla distillazione i eccedente i volumi consentiti non sara' riconosciuto al distillatore alcun aiuto. Il vino puo' essere introdotto in distilleria successivamente alla data di approvazione del contratto ed entro il 30 giugno 1997. II. Distillazione di sostegno. Come detto in precedenza alla distillazione di sostegno possono accedere soltanto i produttori di vino da tavola bianco che hanno sottoscritto contratti di distillazione preventiva per la presente campagna entro la data del 25 gennaio 1997 e approvati dai competenti uffici. Ciascun produttore di vino da tavola bianco puo' stipulare un solo contratto di distillazione o presentare una sola dichiarazione sostitutiva entro la data del 25 aprile 1997. Si ribadisce che puo' formare oggetto di distillazione di sostegno il vino da tavola bianco avente titolo alcolometrico minimo di 9,5% vol. e non superiore a 15% vol. Al contratto o alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la copia autenticata del relativo contratto di distillazione preventiva approvato. Qualora il quantitativo totale di vino da tavola bianco indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori italiani ai competenti uffici provinciali, ai fini della loro approvazione, superi il volume di 100.000 ettolitri, sara' fissata la percentuale del volume di vino da tavola bianco che potra' essere effettivamente distillato rispetto al quantitativo indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive. Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da tavola bianco da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabilit i, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato in seguito, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento n. 822/87 che, per la misura in questione, e' di 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vi no consegnato alla distillazione. Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti di distillazione e/o delle dichiarazioni sostitutive devono comunicare - a mezzo telegramma - entro e non oltre l'8 maggio 1997 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, le quantita' globali di vino da tavola bianco destinato alla distillazione. L'opportunita' di effettuare la detta comunicazione a mezzo telegramma o telex en tro la predetta data e' connessa con l'esigenza di non superare il volume assegnato. Pertanto, le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione ed i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi. Sulla base delle comunicazioni effettuate la scrivente decidera' in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino da tavola indicato nel contratto o nella dichiarazione entro il 19 maggio 1997. In relazione a tale decisione, questo Ministero provvedera' a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovra' essere operata sul volume di vino da tavola bianco indicato in ciascun contratto o dichiarazione e gli uffici preposti procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli interessati con l'apposizione del visto "si approva per hl .......", pari al ...........% del quantitativo indicato in contratto con timbro, data e firma del responsabile dell'ufficio. Resta inteso che l'approvazione deve indicare l'effettivo quantitativo di vino da tavola bianco ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dallo scrivente Ministero. Si ricorda che per i volumi di vino da tavola avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sara' riconosciuto al distillatore alcun aiuto. Le operazioni di distillazione possono aver inizio solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come gia' detto in precedenza za, sono approvati tenuto conto della riduzione del volume di vino da distillare. I contratti o le dichiarazioni sostitutive devono indicare tutti gli elementi previsti nella menzionata circolare n. 2 del 24 marzo 1994 ed essere accompagnati dalla documentazione ivi prevista. Il prezzo minimo di cessione del vino da tavola bianco avviato alla distillazione di cui trattasi e' stato fissato, per grado e per o, ettolitro, al livello di ECU 3,14. Tale prezzo, che si applica a merce sfusa franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino da tavola bianco. Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro nella seguente misura: a) ECU 2,548/% vol/hl se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato I del regolamento CEE n. 2046/89; b) ECU 2,415/% vol/hl se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti; c) ECU 2,367/% vol/hl nel caso che il vino e' destinato all'elaborazione di vino alcolizzato. Il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino da tavola bianco, gli aiuti per la distillazione nonche' l'importo della riduzione del prezzo di acquisto, e' quello in vigore il primo giorno del mese in cui e' avvenuta la prima consegna del vino da tavola bianco alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto. III. Raccomandazioni finali. Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti - sulla necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestivita', si invitano gli enti e le organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione possibile. L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuera' indagini e controlli finalizzati ad accertare, mediante analisi per sondaggio, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alle distillazioni. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 111