N. 667 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1997
N. 667 Ordinanza emessa il 24 giugno 1997 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Biondi Vittorio Processo penale - Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere - Fase degli atti preliminari al dibattimento - Obbligo di interrogatorio ed estinzione della misura per omesso interrogatorio - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale. (C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, e 302). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.41 del 8-10-1997 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del processo contro Paoletti Giuliano + altri, imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 216 commi 1 e 2, 219 commi 1 e 2, n. 1, 233 commi 1 e 2 n. 1, l.f.; Premesso che in data 11 giugno 1997 il tribunale ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294 e 302 c.p.p. sotto i profili di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione nei seguenti termini: premesso che in data 9 giugno 1997 il tribunale di Prato ha respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal difensore di Sartori Giuseppe e si e' riservato di trattare la richiesta di declaratoria di estinzione della misura sotto il profilo di cui all'art. 302 c.p.p. per essere decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 294 c.p.p. per l'interrogatorio della persona colpita da custodia cautelare. osserva La misura in atto e' stata disposta dal giudice per le indagini preliminari ed e' stata eseguita, dopo un lungo periodo di latitanza dell'imputato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento. La misura data 9 maggio 1995, e' stata eseguita in data 4 marzo 1997; il decreto che dispone il giudizio e' stato pronunziato in data 17 ottobre 1995 fissandosi l'udienza dibattimentale per il 25 marzo 1997. Non si e' dato corso all'interrogatorio in forza della specifica previsione contenuta nell'art. 194 c.p.p. che limita l'obbligo in questione alla fase precedente l'esercizio dell'azione penale, e sul quale risulta formatosi l'indirizzo di giurisprudenza rappresentato da Sez. Unite 18 giugno 1993 Dell'Omo secondo cui tale norma non si applica neppure nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale e' stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase. E' il caso dell'odierno imputato.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 666/1997). 97C1106