N. 649 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1998
N. 649 Ordinanza emessa l'8 maggio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Tosto Nicolo' contro la regione Lombardia Impiego pubblico - Regione Lombardia - Concorso riservato per titoli per l'inquadramento alla prima qualifica dirigenziale - Nuova disciplina per la valutazione dei titoli a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di quella precedente con sentenza della Corte costituzionale n. 331/1998 - Riapertura dei termini per i concorrenti non vincitori - Valutazione del servizio reso presso enti pubblici diversi dalla regione a partire dal 15 dicembre 1973 e del servizio reso presso la regione a decorrere dal 1 agosto 1979 - Irragionevolezza e disparita' di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della P.A. - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 879/1988 e 432/1989. (Legge regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2, artt. 1 e 2). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.38 del 23-9-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 826 del 1995 proposto da Tosto Nicolo' rappresentato e difeso dall'avvocato Aurelio Di Bernardo ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del t.a.r., in Brescia, via Malta n. 12; Contro la regione Lombardia, in persona del presidente, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Antonini e Paolo Bertoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Brescia, Corsetto S. Agata n. 22; Per l'annullamento del provvedimento del dirigente coordinatore - Giunta regionale della regione Lombardia - Settore affari generali - Servizio personale n. 104405 in data 6 aprile 1995, concernente la reiezione della domanda, presentata ai sensi della legge della regione Lombardia n. 2/1995, per la attribuzione di un nuovo punteggio nel concorso per titoli a n. 152 posti di seconda qualifica dirigenziale nel ruolo della Giunta regionale, gia' espletato ai sensi della legge regionale n. 60/1984, art. 36; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Lombardia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza dell'8 maggio 1998, la relazione del ref. dr. Salvatore Cacace; Udito, alla stessa udienza, l'avv. Aurelio Di Bernardo per il ricorrente; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o 1. - Con legge n. 60 del 30 novembre 1984, la regione Lombardia, nel dettare le norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale e nell'introdurre, in particolare, in tal sede, le qualifiche dirigenziali, all'art. 36 dispose che, in sede di prima attuazione della legge stessa, i posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale sarebbero stati ricoperti mediante concorsi per titoli, ai quali erano ammessi a partecipare i dipendenti regionali inquadrati nella prima qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della stessa legge; per la formulazione della graduatoria, inoltre, l'art. 36 citato, al quarto comma, prevedeva che sarebbero stati valutati i titoli relativi al servizio prestato in regione dal 15 dicembre 1973, i titoli di studio e lo svolgimento delle funzioni, escludendo, comunque, la valutazione dei servizi (e delle funzioni) prestati presso altre amministrazioni pubbliche diverse dalla regione Lombardia. Dichiarata la illegittimita' costituzionale della disposizione in questione proprio con riguardo alla mancata valutazione dei citati pregressi servizi (vedasi sentenza della Corte costituzionale n. 331/1988, che ritenne fondata la questione di legittimita' costituzionale del detto art. 36, per la parte in cui la norma non considerava affatto, come s'e' detto, il servizio di ruolo prestato presso enti pubblici diversi dalla regione), con legge n. 2/1995 la regione Lombardia previde la riapertura della graduatoria del concorso (gia' effettuato, a suo tempo, in attuazione ed in conformita' delle originarie disposizioni della legge regionale n. 60/1984), limitatamente al personale regionale di ruolo, che, essendo stato inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 60 del 1984 ed avendo partecipato al concorso di cui all'art. 36 della stessa legge, non fosse risultato vincitore, non essendogli stato valutati come titoli ne' il servizio di ruolo a livello direttivo prestato presso enti pubblici diversi dalla regione ne' lo svolgimento, presso gli stessi enti, di funzioni di ruolo a livello direttivo; infatti, la citata nuova legge regionale n. 2, all'art. 1, disponeva che, ai fini della attribuzione del punteggio, dovevano essere considerati anche il servizio di ruolo prestato in enti pubblici diversi dalla regione prestato a livello direttivo o superiore, nonche' lo svolgimento di funzioni di ruolo a livello direttivo presso gli enti medesimi, purche' successivi alla data del 15 dicembre 1973. 1.1. - Alla effettuazione del nuovo scrutinio dei dipendenti di prima qualifica dirigenziale, in attuazione della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, si riteneva interessato e presentava, pertanto, apposita domanda di "revisione del punteggio", il sig. Nicolo' Tosto, il quale, avendo a suo tempo partecipato al concorso per titoli per l'inserimento nella seconda qualifica dirigenziale (bandito ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 60/1984), si era visto in quella sede attribuire il punteggio di 35,412, che non gli aveva consentito di collocarsi utilmente nella graduatoria in questione (approvata con deliberazione di giunta regionale n. III/50429) e, quindi, di essere inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale, dal momento che, per rientrare fra i vincitori del concorso, occorreva classificarsi fra il primo ed il centocinquantaduesimo posto, mentre il sig. Tosto, con il citato punteggio di 35,412, risultava classificato al duecentoquarantaquattresimo posto. 1.2. - La domanda del sig. Tosto non veniva, tuttavia, presa in considerazione dalla regione, nel nuovo scrutinio de quo (indetto, come si e' visto, ai sensi della legge regionale n. 2/1995), in quanto, in sostanza, egli non vanta servizi e funzioni svolti "in enti pubblici diversi dalla regione" successivamente alla data del 15 dicembre 1973, risultando a quella stessa data inquadrato nei ruoli della regione; cosicche', conclude il provvedimento impugnato, "tutti i servizi e tutte le funzioni sono gia' stati valutati in sede di concorso per la copertura dei 152 posti nella seconda qualifica funzionale dirigenziale indetto, a suo tempo, dall'amministrazione in attuazione di quanto disposto dal gia' citato art. 36 della legge regionale n. 60/1984". 2. - Avverso la denegata attribuzione di nuovo punteggio nella rinnovata procedura concorsuale (di cui al provvedimento impugnato del dirigente coordinatore n. 104405 in data 6 aprile 1995), ha proposto ricorso il dott. Tosto, deducendone le seguenti illegittimita': eccesso di potere sotto il profilo della disparita' di trattamento; ingiustizia manifesta; illogicita'; pretestuosita'. La determinazione regionale sarebbe illegittima in quanto applica una disposizione della legge regionale n. 2/1995, che, si afferma in ricorso, "riconosce periodi di servizio e funzioni svolti in enti diversi dalla regione dal 15 dicembre 1973"; lo stesso beneficio, si sostiene, si sarebbe dovuto estendere anche all'ulteriore categoria di dipendenti, che "hanno svolto servizi e funzioni alle dipendenze della regione stessa", categoria alla quale, invece, in occasione del primo concorso (quello effettuato ai sensi dell'originario art. 36 della legge regionale n. 60/1984), sarebbe stato riservato un trattamento diverso (e peggiorativo). Il ricorrente, pur non vantando, insomma, servizi (o funzioni) presso enti diversi dalla regione successivi alla data del 15 dicembre 1973 (per i quali ottenere il punteggio previsto dalla legge regionale n. 2/1995), avrebbe diritto, a suo dire, a vedersi riconosciute (cosi' come vengono riconosciute con la citata legge n. 2 ai dipendenti che tali servizi e funzioni abbiano svolto presso enti diversi dalla regione), dal 15 dicembre 1973 in avanti, in particolare, le funzioni svolte presso la regione stessa, assegnategli (asserisce) con atti formali, le quali, invece, nel primo concorso per titoli gli vennero riconosciute solo dal 1 agosto 1979 in avanti (e cio' per effetto del disposto della lettera c) del terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 22/1985). Mancherebbe, allora, ogni motivazione logica circa l'esclusione del ricorrente, ai fini della sua utile collocazione nella graduatoria di cui si tratta, dal beneficio di vedersi riconosciuto il punteggio per svolgimento di funzioni, ai sensi dell'art. 36, comma 4, lettera c-3, della legge regionale n. 60/1984, anche per il periodo 15 dicembre 1973/31 luglio 1979. La regione, nel limitare, con l'art. 1 della legge regionale n. 2/1995, il riconoscimento di funzioni svolte dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979 al solo personale che tali funzioni abbia svolto presso enti diversi dalla regione e nel prevedere, con l'art. 2 della stessa legge, in sede di riapertura del concorso per la seconda qualifica dirigenziale, la possibilita' di attribuzione del relativo nuovo punteggio al solo "personale regionale di ruolo, gia' dipendente di ruolo a livello direttivo, di enti pubblici diversi dalla regione", avrebbe dunque, conclude il ricorso, immotivatamente privilegiato coloro che avevano prestato servizio in enti diversi e cio' in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana; questione, questa, di cui il tribunale viene invitato a valutare la non manifesta infondatezza, ai fini della conseguente sospensione del giudizio e della rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 2.1. - Si e' costituita in giudizio con atto formale la regione Lombardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria depositata nell'imminenza della udienza, la regione Lombardia resistente ha affermato, in via di principio, l'infondatezza delle censure mosse all'indirizzo del provvedimento impugnato, illustrando, con specifica analisi della posizione del ricorrente, come questi abbia "proposto, in occasione della legge regionale n. 2/1995, una domanda rivolta ad ottenere la valutazione delle funzioni prestate" intra regionem prima del 1 agosto 1979 "come direttore di Centro di formazione professionale" e come dunque legittimamente la regione gli abbia "risposto che la domanda non poteva essere presa in considerazione, in quanto la l.r. prevedeva solo la valutazione di servizi e funzioni svolte presso enti pubblici diversi dalla regione dal 15 dicembre 1973; mentre da tale data il ricorrente era gia' inquadrato in regione". Quindi, la regione conclude per la infondatezza del ricorso e per la inammissibilita', o comunque manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 2/1995, in quanto, a suo dire, il ricorrente, "volendo censurare la mancata valutazione di funzioni direttive asseritamente svolte in regione tra il 1973 e il 1979 avrebbe dovuto impugnare, oltre 10 anni fa, la graduatoria originaria" e non il diniego oggetto del presente giudizio, ne', tantomeno, la legge regionale n. 2/1995, che, sottolinea la memoria, "riguarda solo la valutazione dei servizi e delle funzioni prestate extra-regione". 2.2. - Anche il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni con memoria presentata alla udienza di trattazione, nella quale, in particolare, si contrasta la tesi di controparte "secondo cui andava impugnata la graduatoria originaria" sottolineandosi come in quell'epoca la regione abbia "computato le mansioni svolte da tutti i dipendenti in applicazione e con la decorrenza dell'entrata in vigore della legge regionale n. 42/1979" (e cioe' dal 1 agosto 1979), cosi' ponendo sullo stesso piano tutti i dipendenti e rendendo non invocabile alcuna "disparita' di trattamento" che si verificherebbe, invece, con la legge regionale n. 2/1995 (con la norma regionale citata, si conclude infatti, "sono stati riconosciuti tutti i servizi prestati dal 15 dicembre 1973, ma per le funzioni presso la stessa regione il riconoscimento e' stato fatto coincidere con l'entrata in vigore della legge regionale n. 42/1979". 2.3. - Alla pubblica udienza dell'8 maggio 1998, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa e' passata in decisione. D i r i t t o 1. - Il thema decidendum della presente controversia concerne, in sostanza, non tanto la legittimita' della esclusione del ricorrente dal nuovo scrutinio effettuato, in diretta applicazione della legge regionale n. 2/1995, a favore di quei dipendenti di prima qualifica dirigenziale il cui servizio di ruolo ed il cui svolgimento di funzioni presso enti pubblici diversi dalla regione, a livello direttivo, doveva essere valutato ai fini della loro partecipazione al concorso per titoli per la copertura di n. 152 posti di seconda qualifica dirigenziale (indetto, a suo tempo, dall'amministrazione in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale n. 60/1984), quanto, piuttosto, l'asserita incostituzionalita' (in quanto a cio' si riduce, in definitiva, l'unico, articolato motivo di censura dedotto) della legge della regione Lombardia n. 2/1995, che ha ammesso (tra i titoli utili per la formazione della graduatoria del concorso di cui si e' detto) la valutazione delle funzioni direttive svolte presso enti diversi dalla regione a partire sin dal 15 dicembre 1973, mentre, per le stesse funzioni svolte in regione (quelle vantate dall'istante), tale valutazione era stata ammessa (in sede di originaria procedura concorsuale e senza che la legge regionale n. 2/1995 in questione sia intervenuta a ridisciplinare tale ultima specifica ipotesi) solo dal 1 agosto 1979. 1.1. - Come si e' illustrato nella parte in fatto, con legge regionale n. 2/1995, in conformita' al principio di diritto indicato nella sentenza della Corte costituzionale n. 331/1988, la regione Lombardia aveva in sostanza riscritto l'art. 36 della precedente legge regionale n. 60/1984, disponendo che, nello scrutinio per titoli per la seconda qualifica dirigenziale (a modifica di quanto previsto dalla citata legge n. 60), fossero valutati anche il servizio prestato dai concorrenti e lo svolgimento di funzioni direttive da parte degli stessi presso enti pubblici diversi dalla regione Lombardia (sebbene, peraltro, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4, lettera A), della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, concernesse la sola esclusione da qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato, e non anche la valutazione delle funzioni di ruolo a livello direttivo, di cui alla lettera C) dello stesso comma, che era norma non sottoposta, in quella sede, a giudizio incidentale di costituzionalita', almeno per cio' che concerne la limitazione di tale valutazione alle sole funzioni svolte all'interno dell'ente regione). 1.2. - All'uopo il legislatore regionale, una volta riscritto (con l'art. 1 della legge n. 2/1995) il comma 4 del citato art. 36, indico' espressamente, all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/1995, che "la graduatoria del concorso di cui all'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, viene riaperta limitatamente per il personale di cui al primo comma" e, cioe', per il solo "personale regionale di ruolo, gia' dipendente di ruolo a livello direttivo, di enti pubblici diversi dalla regione". Si tratta, in sostanza, di una legge di sanatoria, che ha favorito la definizione in via stragiudiziale della vertenza in corso con una determinata categoria di dipendenti (quelli che, nel concorso per titoli di cui sopra, non si erano visti valutare i servizi e le funzioni di ruolo a livello direttivo svolti presso enti pubblici diversi dalla regione), senza rimettere in discussione le assegnazioni di posti gia' effettuate (l'art. 3 della legge regionale in questione non lascia spazio a ragionevoli dubbi allorche' stabilisce che l'immissione nella seconda qualifica funzionale dirigenziale dei nuovi scrutinati e' operata seguendo l'ordine della nuova graduatoria e decorre, fermo restando l'organico ex legge regionale n. 60/1984, dalle date nelle quali si siano verificate vacanze di posti nella detta qualifica, successivamente alle nomine effettuate in seguito al concorso espletato ai sensi della precedente legge regionale n. 60/1984) e senza consentire, peraltro, una generale riapertura dell'intera procedura, ma solo consentendo la attribuzione di un "nuovo punteggio" al personale che, avendo partecipato al concorso del 1985, era interessato, ora per allora, a vedersi valutare "il servizio di ruolo comunque espletato a livello direttivo presso gli enti pubblici diversi dalla regione", come enuncia il primo comma dell'art. 1 della legge regionale in questione (v. t.a.r. Lombardia - Milano - Sez. III, n. 350 del 28 marzo 1997). 1.2.1. - Pertanto, esattamente la regione, con il provvedimento impugnato, non ha riesaminato i titoli gia' considerati in base alla legge regionale n. 60/1984 o, meglio, non ha consentito che la riapertura della graduatoria del concorso di cui trattasi riguardasse dipendenti (tra i quali il ricorrente), che non chiedevano la valutazione di servizi e/o funzioni prestati presso enti diversi dalla regione, ma una diversa valutazione del servizio e/o delle funzioni prestati presso la regione stessa e gia' fatti oggetto di valutazione (ovvero di diniego di valutazione) all'epoca dell'originaria procedura concorsuale. 1.3. - Peraltro, a tali osservazioni va aggiunto che la unica censura dedotta dal ricorrente investe direttamente il menzionato atto legislativo regionale, involgendo conseguentemente una questione di legittimita' costituzionale, prospettata dal ricorrente con riferimento all'art. 3 della Costituzione. La legge regionale della Lombardia n. 2 del 10 gennaio 1995 si porrebbe infatti, secondo le tesi del ricorrente (il quale deduce il vizio di costituzionalita' per quanto riguarda l'art. 2 della legge, mentre, di fatto e piu' propriamente, la questione puo' dirsi posta riguardo all'art. 1 della legge stessa), in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, allorche', nel riscrivere il comma 4, dell'art. 36, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, introduce, tra i titoli valutabili per lo svolgimento di funzioni direttive, lo "svolgimento di funzioni ... in enti pubblici diversi dalla regione ... a partire dal 15 dicembre 1973" (lettera C4 del comma 4 citato), mentre, per lo svolgimento delle stesse funzioni presso la regione (immutata essendo rimasta la lettera C3 dello stesso comma 4), tale valutazione era stata ammessa (nel testo originario dell'art. 36 in argomento, come interpretato autenticamente con legge regionale n. 22/1985 e rimasto, come s'e' detto, immutato nella versione della legge regionale n. 2/1995) solo per le funzioni svolte successivamente alla entrata in vigore della legge regionale n. 42/1979, che fisso' l'assetto organizzativo della regione (e cioe' successivamente al 31 luglio 1979). 1.4. - Pur rivolta formalmente, dunque, contro gli atti applicativi, la censura proposta dal ricorrente nella sostanza investe gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 2/1995. Pertanto, il ricorso puo' essere deciso soltanto affrontando le questioni di costituzionalita' sollevate contro le citate norme regionali; esse, infatti, sono rilevanti ai fini della decisione, in quanto, e' il caso di sottolineare, l'esponente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo non gia' perche' inficiato da uno o piu' dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma, esclusivamente, perche' la pedissequa applicazione, in esso contenuta, delle disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 2/1995 comporterebbe una palese violazione dei fondamentali principi costituzionali garantiti dall'art. 3 della Costituzione. Ne' la censura (come eccepito dalla regione nelle sue difese) pare doversi ritenere inammissibile, in quanto proprio la legge regionale n. 2 del 1995, nel considerare valutabili, nel concorso di cui all'art. 36 della legge regionale n. 60 del 1984, funzioni direttive svolte extra regionem anche nel periodo dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979 (funzioni che, per converso, ne' la legge stessa ne' la precedente legislazione in materia considerano per quello stesso periodo valutabili, qualora svolte in regione), appare direttamente lesiva degli interessi del ricorrente, se ed in quanto fonte delle lamentate discriminazioni ed irragionevolezze. 2.1. - Detta questione appare, sulla base di quanto s'e' gia' ampiamente sopra argomentato, di decisiva rilevanza ai fini del decidere della controversia de qua, atteso che l'eventuale, invocata declaratoria di incostituzionalita' delle norme predette determinerebbe un esito del giudizio pienamente favorevole al ricorrente, con il riconoscimento del di lui diritto a vedersi valutati, nel concorso da cui scaturisce la lite, le funzioni per servizi direttivi svolti presso l'Ente regione anche per il periodo dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979, e, dunque, in maniera del tutto identica alla valutazione che per funzioni in tutto analoghe e' prevista dalle norme regionali in esame quando le stesse siano state svolte presso enti diversi dalla regione, con conseguente obbligo della regione di "riaprire" la procedura di valutazione anche per le funzioni che (in guisa che si asserisce discriminatoria) non sono, allo stato della legislazione regionale, valutabili. 2.2. - Superato positivamente l'esame preliminare di ammissibilita' e rilevanza della proposta eccezione di illegittimita' costituzionale, occorre, ora, accertarne il carattere di non manifesta infondatezza. Osserva, al riguardo, il Collegio che l'art. 36, comma 4, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, come interpretato dalla legge regionale n. 22/1985, sulla base della quale e' stata indetta ed approvata la prima procedura concorsuale del 1985, prevedeva la attribuzione a favore dei candidati di tre distinti punteggi, riferiti rispettivamente ai titoli di servizio prestato, ai titoli di studio posseduti e, infine, ai titoli connessi allo svolgimento di specifiche funzioni e che, nell'ambito di tale ultima categoria di titoli (per la quale e' previsto il punteggio massimo di quaranta punti), la stessa norma recava ulteriori distinzioni in relazione all'incarico in atto delle funzioni di dirigente di servizio ovvero in relazione allo svolgimento pregresso delle stesse funzioni o delle funzioni di responsabile d'ufficio o di servizio o di direzione di Centro di formazione professionale successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 42/1979. Ordunque, la circostanza che la citata legge regionale n. 2/1995, nel riscrivere l'art. 36 in argomento, abbia mantenuto la previsione introdotta in via interpretativa con la legge regionale n. 22 del 27 marzo 1985, in base alla quale lo svolgimento pregresso di funzioni direttive presso l'Ente regione da' titolo a punteggio solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 42/1979, mentre (per effetto delle modifiche apportate all'art. 36 dalla stessa legge regionale n. 2) lo svolgimento di analoghe funzioni, se effettuato presso enti diversi dalla regione, da' titolo a punteggio a partire sin dal 15 dicembre 1973, non appare fondata su una obiettiva ed imparziale considerazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti interessati e sembra diretta a favorire (o comunque risolversi oggettivamente in un discriminatorio privilegio), senza alcuna ragionevolezza, un ristretto gruppo di funzionari. A confermare la denunciata irragionevolezza vale, infatti, sottolineare come l'esplicito riferimento alla legge regionale n. 42/1979, per la valutabilita' delle funzioni direttive, gia' presente nella prima (in ordine di tempo) norma regolatrice del concorso de quo con riferimento al solo incarico "in atto di dirigente di servizio" e poi esteso, implicitamente (con il riferimento alla data del 1 agosto 1979) ma chiaramente, dalla legge interpretativa sopravvenuta n. 22/1985, agli incarichi pregressi, era chiaramente volto ad escludere la valutazione di funzioni svolte in un periodo (quello anteriore alla entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979, che aveva provveduto alla organizzazione dell'apparato amministrativo regionale in servizi ed uffici ed alla istituzione delle relative qualifiche), in cui la attribuzione (gia' sin da allora con atti formali) della responsabilita' (di un ufficio) ovvero della direzione (di un Centro di formazione professionale), ben potevano avvenire sulla base di scelte assolutamente discrezionali, che, non vincolate da alcun criterio (come, invece, sarebbe poi avvenuto con l'art. 29 della legge regionale n. 42) nell'esercizio della discrezionalita', potevano dar luogo ad eventuali abusi o comunque, ai fini e per gli effetti che qui ne rileva, privilegiare alcuni funzionari in base a situazioni soggettive; al contrario, lo stesso legislatore regionale, con la intervenuta legge n. 2/1995, nell'apportare modifiche alla legge regionale n. 60/1984, "dimentica" tali cautele di buona amministrazione, dando cosi' luogo ad una disciplina irrazionale e discriminatoria, sembrando a questo giudice privo di qualsiasi giustificazione che le funzioni direttive di ruolo svolte presso enti pubblici diversi dalla regione siano, del tutto aprioristicamente ed apoditticamente (senz'alcun riferimento o considerazione fattuale ne' dell'assetto organizzativo dell'ente presso il quale siano state svolte le dette funzioni, ne' delle modalita' di conferimento delle stesse), dichiarate valutabili (anche per il periodo dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979), mentre del pari a priori ed apoditticamente, senza la previsione di alcuna verifica caso per caso ed in concreto di eventuali condizioni obiettive (in presenza delle quali potevano dirsi realizzate condizioni di assenza di abusi nel conferimento delle funzioni), vengono considerate non valutabili le funzioni svolte, nello stesso periodo, presso l'Ente regione stesso (magari funzioni in tutto analoghe, tanto nella loro sostanza fattuale quanto nelle modalita' che hanno portato l'ente al conferimento delle stesse, a quelle svolte nello stesso periodo da altro funzionario presso ente diverso dalla regione). Oltretutto, l'anzidetta totale ed aprioristica esclusione dalla valutazione di cui si tratta delle funzioni svolte presso la regione (nel periodo dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979), nell'attribuire enfatico ed esclusivo rilievo a (pur importanti) aspetti di rigore e garanzia formale, finisce col negare qualsiasi rilievo al fatto indubitabile ed ineludibile dell'avvenuto svolgimento delle funzioni direttive e, quindi, con l'omettere la considerazione di quegli elementi oggettivi che, invece, lo stesso legislatore regionale, nel dettare la nuova lettera C4 del comma 4 dell'art. 36, ha considerato di assoluto rilievo e tali da rendere inutile qualsiasi indagine sugli assetti organizzatori e sulle modalita' di attribuzione delle funzioni nell'ente (diverso dalla regione), di cui di volta in volta si tratti. Tale disciplina, con l'influire sulla valutazione di titoli determinanti ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui si discute, finisce con il comportare una conseguente arbitraria restrizione dell'area dei funzionari che possono utilmente aspirare a vedersi attribuito un punteggio per titoli nel concorso de quo (con le connesse maggiori possibilita' di conseguimento della seconda qualifica dirigenziale), proprio nei confronti di coloro che la professionalita' richiesta hanno maturato nell'ambito della stessa struttura della regione, con possibile palese violazione (che questo collegio ritiene di sollevare d'ufficio) del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale e, cioe', come un criterio di congruenza e di non arbitrarieta' della disciplina posta in essere in relazione al fine che si vuol perseguire (v. sentt. n. 10 del 1980 e n. 331 del 1988). In conclusione, la legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, cosi' come modificata all'art. 36 dall'art. 1, legge regionale n. 2/1995 e cosi' come attuata dall'art. 2 della stessa legge n. 2/1995 (che dispone la riapertura "del concorso di cui all'art. 36" limitatamente "al personale regionale di ruolo a livello direttivo, di enti pubblici diversi dalla regione", ai fini della attribuzione di un nuovo punteggio che tenga, appunto, conto delle modifiche apportate con la stessa legge n. 2 ai criteri di valutazione dei titoli di tale ristretta categoria di personale), ha nettamente diversificato situazioni sostanzialmente espressione della medesima capacita' direttiva in capo ai singoli funzionari, capacita' che pure la stessa legge regionale mostra di voler fare adeguatamente emergere (ai fini della attribuzione delle piu' elevate qualifiche dell'ordinamento del personale regionale) e che, tanto a fini di eguaglianza sostanziale (rispetto della parita' delle posizioni dei concorrenti da valutare), quanto a fini di massima valorizzazione delle professionalita' possedute dai funzionari in servizio (che non puo' non considerarsi incidente sul buon andamento dell'amministrazione), possono concretamente emergere ed affermarsi solo con l'apprestamento di strumenti congrui, adeguati e non distorsivi di valutazione. Tale diversita' di trattamento non appare, soprattutto, sorretta da una ragionevole giustificazione, si' da rendere le relative norme riconducibili ad una ipotesi di uso manifestamente irrazionale del potere legislativo: in buona sostanza, sembra con cio' inciso il limite della ragionevolezza, che rende la relativa questione prospettabile quale incidente di incostituzionalita'. 3. - Per quanto sopra esposto, che trova conferma di specie nelle sentenze della Corte costituzionale 11 marzo 1988, n 331, 7 luglio 1988, n. 879 e 25 luglio 1989, n. 432, il collegio considera non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita' delle disposizioni di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale della regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 1995; Sospende, pertanto, il giudizio e, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della regione Lombardia, nonche' ch'essa sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso in Brescia, l'8 maggio 1998. Il presidente: Ingrassia Il referendario, relatore ed estensore: Cacace 98C1049