N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 47 del 2009 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria) - Previsione che nel caso di pericolo imminente per la pubblica incolumita' e la sicurezza urbana, il Comune provveda tempestivamente agli interventi necessari a prevenirlo e ad eliminarlo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti - Divieto di abbattimento, di espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura degli alberi monumentali della Calabria senza autorizzazione - Possibile rilascio da parte del Comune competente solo per esigenze di pubblica utilita' o incolumita', per esigenze fitosanitarie o quando sia impossibile adottare soluzioni alternative, da comunicare agli organismi menzionati. - Legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 ("Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)"), artt. 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6 [recte: art. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 13, e art. 2, nella parte in cui sostituisce l'art. 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)].(GU n.13 del 25-3-2020 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587, n. fax 0696514000; Pec per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliata ex lege; Contro la Regione Calabria (c.f. 02205340793), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Catanzaro - CAP 88100 - Cittadella Regionale, viale Europa - localita' Germaneto; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 pubblicata nel B.U.R. n. 139 del 16 dicembre 2019 recante: «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria» come da delibera del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2020. Nel B.U.R. n. 139 del 16 dicembre 2019, e' stata pubblicata la legge Regionale Calabria 16 dicembre 2019 n. 56. Per quanto in questa sede d'interesse, le disposizioni impugnate cosi' dispongono: art. 1, comma 13 «Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 47/2009. 13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumita' e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento. ......................................................». Art. 2, commi 4, 5 e 6: «Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 47/2009. 4. E' fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'art. 2. 5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato puo' essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4, solo per esigenze di pubblica utilita', o di pubblica incolumita' o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilita' ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento. 6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 e' comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'art. 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.".». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni supra indicate. Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, e dell'art. 2, commi 4, 5 e 6 , della L.R. Calabria, 16 dicembre 2019, n. 56 per contrasto con l'art 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione sotto il profilo della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione delle competenze statali in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione ed organizzazione di attivita' culturali, nonche' dell'art. 7, comma 4, della legge statale n. 10 del 14 gennaio 2013 (norma interposte). Come visto, l'art. 1, della legge regionale impugnata ha cosi' modificato l'art. 4 della legge regionale n. 47/2009, rubricato «Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria»: «Art. 4 (Compiti e funzioni dei Comuni). - 1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalita' della presente legge. 2. I Comuni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza. 3. Il censimento e' realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato numero 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014. La scheda, opportunamente compilata, e' consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione. 5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneita' di contenuti e una comparabilita' tra i dati e le informazioni, per l'attivita' di censimento e' utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato numero 3 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014. 6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato numero 5 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). 7. I Comuni, effettuate le attivita' di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato numero 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, affinche' la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalita' di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale e' corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi, in formato digitale. 8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente. 9. I Comuni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, possono richiedere, a supporto dell'attivita' di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali. 10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo. 11. I Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali e' accertata l'impossibilita' di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale. 12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari. 13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumita' e, la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento. 14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per «organismi territorialmente competenti» si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 177/2016 e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali.».». La precedente formulazione della norma, per la parte che qui interessa, quale introdotta dall'art. 8 della legge regionale Calabria del 25 gennaio 2019 - n. 1 prevedeva che: «13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumita' e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento; 14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono, gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unita' del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del decreto legislativo n. 177/2016.». Nella formulazione originaria, invece, la norma dell'art. 4, nel disciplinare le funzioni delle Provincie, disponeva che: «Art. 4 (Funzioni delle Province). - 1. Le Province recepiscono il piano di programmazione regionale di cui all'art. 3, comma 2, e garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalita' della presente legge. 2. Per le finalita' di cui all'art. 1, le Province istituiscono e curano la composizione delle Consulte tecniche a cui affidare il compito dell'identificazione, validazione e censimento degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona di interesse naturalistico, paesaggistico - ambientale e storico-culturale presenti sul territorio provinciale. 3. Le Province concedono le autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 5, 6 e 7. 4. La Consulta, e' composta da: Assessore provinciale all'Ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente; Assessore provinciale ai Beni culturali, o suo delegato; Rappresentante designato dal Corpo Forestale dello Stato; Rappresentante designato dell'Ente Parco, o dagli enti parco ricadenti nella corrispondente area provinciale; Rappresentante del mondo scientifico universitario; Rappresentante designato dall'UNCEM; Rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste; Assessore provinciale all'Agricoltura e Forestazione o suo delegato; Rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale degli Agronomi Forestali; Rappresentante provinciale designato dall'ordine professionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati; Rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale dei Periti Agrari. 5. La Consulta ha il compito di: a) procedere alla compilazione e alla tenuta dei Registri provinciali di cui all'art. 5; b) provvedere all'aggiornamento periodico dei Registri e promuovere la trasmissione al Dipartimento regionale all'Ambiente; c) formulare parere sull'eventuale abbattimento degli alberi di cui all'art. 2, comma 1, inclusi nel registro di cui all'art. 5; d) formulare parere in ordine all'autorizzazione per la raccolta, per quantita' e tipologia, della flora di cui all'art. 2, comma 2, inclusa nel registro di cui all'art. 5 da utilizzare per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e commerciali; e) provvedere a stabilire le misure di tutela delle aree popolate dalle specie botaniche di alto pregio; f) esprimere parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi provinciali e regionali di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di valorizzazione e tutela degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona di cui all'art. 2 inseriti nel registro di cui all'art. 5. 6. Le riunioni della Consulta sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. 7. La Consulta dura in carica per l'arco di una legislatura e svolge la sua attivita' fino all'insediamento dei nuovi componenti. 8. Ai componenti della Consulta spettano eventuali rimborsi spese previste dalle leggi vigenti in materia. 9. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, la Consulta puo' chiedere pareri a specialisti delle diverse discipline». I commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 della legge oggetto di impugnazione, rubricato «Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 47/2009» dispongono testualmente: «4. E' fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'art. 2. 5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato puo' essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4, solo per esigenze di pubblica utilita', o di pubblica incolumita' o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilita' ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento. 6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 e' comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'art. 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.». Anche l'art. 6 delle l.r. 47/2009 era stato in precedenza modificato dalla legge regionale n. 1/2019 attraverso le seguenti disposizioni: «1. L'art. 6 della l.r. 47/2009, e' cosi' modificato: a) al comma 1: 1) le parole: «Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'art. 4, le Province promuovono e sostengono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione Calabria sostiene»; 2) dopo le parole: «alberi monumentali», sono inserite le parole: «dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate»; 3) la parola: «autoctona» e' sostituita dalle seguenti: «di alto pregio»; 4) le parole: «le Universita'» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di ricerca»; 5) l'ultimo periodo e' soppresso; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'art. 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilita'.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico paesaggistico di cui al Capo II, del decreto legislativo n. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonche' le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.»; d) al comma 4, le parole «nei Registri provinciali di cui all'art. 5» sono soppresse; e) al comma 5: 1) le parole: «nei Registri di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria»; 2) le parole: «dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4,»; al comma 6: 1) le parole: «per competenza al Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unita' del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del decreto legislativo n. 177/2016.»; 2) le parole: «Agricoltura e Forestazione» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di tutela dell'ambiente»; g) il comma 7 e' abrogato.»." Nella formulazione originaria, invece, la norma dell'art. 6, nel disciplinare le funzioni delle Provincie, disponeva che: Art. 6 (Iniziative di valorizzazione e tutela). - 1. Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'art. 4, le Province promuovono e sostengono specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con le Universita', con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste. Tali iniziative puntano alla creazione di una coscienza il piu' ampia possibile sul concetto di tutela ambientale e vegetale. 2. Le Province promuovono l'immagine delle specie di cui all'art. 2 anche ai fini turistici nel rispetto dei principi di ecosostenibilita'. 3. Dopo la pubblicazione definitiva degli elenchi contenuti nei registri di cui all'art. 5, le specie di alto pregio sono automaticamente sottoposte a vincolo storico paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e sue modifiche ed integrazioni. Per esse saranno previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati sono tenuti a riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi e la flora spontanea inseriti nel registro di cui all'art. 5 e le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela. 4. E' fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'art. 2 inserite nei registri provinciali di cui all'art. 5. 5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, incluse nei registri di cui all'art. 5 collocate su suolo pubblico o privato puo' essere autorizzato dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale, solo per esigenze di pubblica utilita', o di pubblica incolumita' o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilita' ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento. 6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al precedente comma deve essere comunicata per competenza al Corpo Forestale dello Stato e al Dipartimento regionale Agricoltura e Forestazione. 7. Le autorizzazioni all'abbattimento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, inserite nel registro di cui all'art. 5 possono essere subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti alla stessa specie secondo modalita' e tempi indicati nell'atto stesso di autorizzazione.» La Regione Calabria, con ben due interventi normativi, ha inteso adattare la legislazione regionale all'intervenuta modificazione, in ambito locale, delle competenze precedentemente affidate alle Province ed a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato. Tuttavia, anche le disposizioni dell'ultimo intervento normativo appaiono costituzionalmente illegittime in quanto le previsioni supra citate violano i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, secondo i quali la tutela ambientale e dei beni culturali e' compito riservato allo Stato, residuando alle Regioni, in via concorrente, solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realta' territoriale afferenti la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione ed organizzazione delle attivita' culturali. A livello statale, la legge 14 gennaio 2013 n. 10, recante le «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», definisce, tra l'altro, le modalita' di tutela degli alberi monumentali e dei boschi. Nel dettaglio, il riferimento va all'art. 7, rubricato «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale», a norma del quale «1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. «2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. 3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.». La norma regionale nella parte in cui ha previsto, nei casi di interventi, in deroga ai divieti previsti, sulle strutture arboree degli alberi monumentali, la mera comunicazione agli organismi individuati dal nuovo art. 4, comma 14, della legge regionale n. 47/2009 negli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anziche' il previo parere obbligatorio e vincolante dell'Amministrazione statale, contrasta con la norma statale, che, nel rispetto del riparto delle funzioni individuato dall'art. 117 della Carta Costituzionale, richiede invece il parere obbligatorio del competente organismo statale. La formulazione originaria delle sopra riportate norme della l.r. Calabria 47/2009, prevedevano, infatti, nel rispetto del riparto delle funzioni tra Stato e Regioni, che gli interventi, in deroga ai previsti divieti, sulle strutture arboree potesse «essere autorizzato dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale, solo per esigenze di pubblica utilita', o di pubblica incolumita' o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilita' ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento». Tra i componenti delle Consulte tecniche provinciali sedeva di diritto il rappresentante dello Stato, scelto tra i componenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato. E' evidente che le norme poste dagli articoli 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, delle L.R. Calabria n. 56/19, nell'interpretazione che deve ad esse darsi secondo il senso logico delle parole, sostanzialmente espropriano lo Stato della competenza esclusiva in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, quale attribuita dall'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, e violano, altresi', il terzo comma del medesimo art. 117, in relazione al quale la competenza concorrente delle regioni, nella materia ambientale, attiene esclusivamente alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla promozione ed organizzazione di attivita' culturali e non agli interventi sul bene ambiente quale e' quello che, nella sostanza, le norme regionali impugnate prevedono attraverso l'attribuzione alle Amministrazioni comunali della facolta' di autorizzare interventi radicali ed incisivi (id est l'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento) sulle specie incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria. Le norme censurate, sotto il profilo della competenza concorrente Stato - Regione, violano, per i su esposti motivi, la normativa dello Stato, sopra citata, cui, secondo la Carta fondamentale, spetta la individuazione dei principi fondamentali. Codesto Giudice delle leggi ha costantemente considerato l'"ambiente" un «valore costituzionalmente protetto», ai sensi degli articoli 9 e 32 della Carta costituzionale, in quanto afferente ad un a concezione unitaria del bene ambientale, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali. La tutela del bene ambiente, dunque, comprende la conservazione, la gestione razionale ed il miglioramento delle condizioni naturali, la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni (sent. n. 210 del 28 maggio 1987). La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte insegna che il bene ambiente e' un «bene immateriale unitario» che non puo' essere oggetto di situazioni soggettive di tipo appropriativo (sent. n. 641 del 30 dicembre 1987) e, come tale non tollera una tutela differenziata per ambito Regionale. Tanto si desume dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, secondo cui la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007)» - (sentenza n. 58 del 2015)" - (sentenza n. 180 del 2015).
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 1, comma 13, 2, commi 4, 5, 6 della legge Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 pubblicata sul B.U.R. n. 139 del 16 dicembre 2019 recante: «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria» come da delibera del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2020; 2. legge regionale Calabria n. 56/2019 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 dicembre 2019. Roma, 13 febbraio 2020 Il Vice Avvocato generale: Figliolia L'Avvocato dello Stato: Simeoli