MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. 1 

  Attivita' finanziarie di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1
settembre  1993,  n. 385,  svolte  per  il tramite  di  collaboratori
esterni.
(GU n.98 del 28-4-1999)
 
 Vigente al: 28-4-1999  
 

  La   vigente  disciplina   antiriciclaggio   non  prevede   vincoli
all'esercizio  dell'attivita'  degli  agenti  in  servizi  finanziari
(altrimenti   denominati   "collaboratori   esterni"),   ne'   impone
particolari   requisiti   ai   soggetti    che   operano   sotto   la
responsabilita' dell'intermediario.
  Cio' premesso,  si ritiene,  tuttavia, che, pur  in assenza  di una
disciplina   di  settore   che  regolamenti   l'attivita'  di   detti
collaboratori esterni, rimane ferma  la riserva stabilita dalla legge
in favore degli intermediari finanziari; pertanto, al fine di evitare
indesiderati  sconfinamenti di  attivita' e  confusione di  ruoli, si
reputa opportuno, su proposta del Comitato antiriciclaggio, stabilire
le  modalita'  con  le  quali  l'attivita'  finanziaria  puo'  essere
prestata per  il tramite di  collaboratori esterni, avuto  riguardo a
principi generali di prudenza, oltre che a quanto previsto dal codice
civile in materia  di rapporti di agenzia,  collaborazione, mandato e
rappresentanza ed ai criteri informatori delle disposizioni di cui al
titolo  V  del testo  unico  in  materia  di esercizio  di  attivita'
finanziaria (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).
  In  particolare,  si  ritiene  che i  collaboratori  esterni  degli
intermediari finanziari debbano:
  a)  limitarsi  ad  offrire  al   pubblico  servizi  forniti  da  un
intermediario finanziario  esclusivamente in  nome e per  conto dello
stesso;
  b) non  disporre di autonomia  nella fissazione dei prezzi  e delle
altre condizioni contrattuali;
  c) svolgere  una mera attivita' di  trasferimento all'intermediario
finanziario degli ordini ricevuti dalla  clientela e di esecuzione di
quelli  impartiti  dall'intermediario,  facendo risultare  da  idonee
registrazioni  tutte le  operazioni effettuate.  In particolare,  nel
caso  di  prestazione  di  servizi  di  pagamento,  il  collaboratore
esterno,  con cadenza  almeno  giornaliera, e'  tenuto a  trasmettere
all'intermediario  l'elenco  di  tutte  le operazioni  di  incasso  e
pagamento effettuate e a corrispondere allo stesso le eccedenze degli
incassi rispetto ai pagamenti effettuati;
  d)  ricevere  l'incarico come  persone  fisiche  sulla base  di  un
contratto  scritto.  Cio' non  esclude  che  esse facciano  parte  di
organismi operanti anche in forma societaria.
  Considerato  che,  in mancanza  di  vincolo  di subordinazione,  la
prestazione di lavoro  puo' non avvenire "alle dipendenze  e sotto la
direzione dell'imprenditore"  (cfr. art. 2094 del  codice civile), si
ritiene, altresi', necessario che  i collaboratori esterni soddisfino
gli  stessi requisiti  di onorabilita'  prescritti per  gli esponenti
aziendali dell'intermediario.  Si tratta di esigenza  avvertita anche
per prevenire  il coinvolgimento  dell'intermediario in  attivita' di
natura illecita  e assicurare la necessaria  correttezza nel rapporto
con i clienti. Pertanto, i  collaboratori esterni, oltre ad attenersi
alle  disposizioni di  carattere  generale  concernenti gli  obblighi
informativi  e  le  regole   di  comportamento  nei  confronti  della
clientela previste per l'esercizio dell'attivita' finanziaria, devono
essere, altresi', in possesso  dei requisiti di onorabilita' previsti
dall'art. 109 del testo unico.
  Per converso, si ritiene che l'intermediario finanziario sia tenuto
a:
  a) verificare,  sotto la  propria responsabilita',  che l'attivita'
svolta dai  collaboratori esterni  sia conforme alle  indicazioni che
precedono;
  b) interrompere il rapporto  instaurato con i collaboratori esterni
che abbiano perso i requisiti di onorabilita';
  c)  disciplinare  formalmente,  ferme restando  le  responsabilita'
dell'intermediario  con  particolare  riferimento  agli  obblighi  di
identificazione   e  registazione,   le  incombenze   a  carico   dei
collaboratori esterni rivenienti dalla legge n. 197/1991 e successive
modifiche e integrazioni.
                                                  Il Ministro: Ciampi