Attivita' finanziarie di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, svolte per il tramite di collaboratori esterni.(GU n.98 del 28-4-1999)
Vigente al: 28-4-1999
La vigente disciplina antiriciclaggio non prevede vincoli all'esercizio dell'attivita' degli agenti in servizi finanziari (altrimenti denominati "collaboratori esterni"), ne' impone particolari requisiti ai soggetti che operano sotto la responsabilita' dell'intermediario. Cio' premesso, si ritiene, tuttavia, che, pur in assenza di una disciplina di settore che regolamenti l'attivita' di detti collaboratori esterni, rimane ferma la riserva stabilita dalla legge in favore degli intermediari finanziari; pertanto, al fine di evitare indesiderati sconfinamenti di attivita' e confusione di ruoli, si reputa opportuno, su proposta del Comitato antiriciclaggio, stabilire le modalita' con le quali l'attivita' finanziaria puo' essere prestata per il tramite di collaboratori esterni, avuto riguardo a principi generali di prudenza, oltre che a quanto previsto dal codice civile in materia di rapporti di agenzia, collaborazione, mandato e rappresentanza ed ai criteri informatori delle disposizioni di cui al titolo V del testo unico in materia di esercizio di attivita' finanziaria (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385). In particolare, si ritiene che i collaboratori esterni degli intermediari finanziari debbano: a) limitarsi ad offrire al pubblico servizi forniti da un intermediario finanziario esclusivamente in nome e per conto dello stesso; b) non disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali; c) svolgere una mera attivita' di trasferimento all'intermediario finanziario degli ordini ricevuti dalla clientela e di esecuzione di quelli impartiti dall'intermediario, facendo risultare da idonee registrazioni tutte le operazioni effettuate. In particolare, nel caso di prestazione di servizi di pagamento, il collaboratore esterno, con cadenza almeno giornaliera, e' tenuto a trasmettere all'intermediario l'elenco di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate e a corrispondere allo stesso le eccedenze degli incassi rispetto ai pagamenti effettuati; d) ricevere l'incarico come persone fisiche sulla base di un contratto scritto. Cio' non esclude che esse facciano parte di organismi operanti anche in forma societaria. Considerato che, in mancanza di vincolo di subordinazione, la prestazione di lavoro puo' non avvenire "alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (cfr. art. 2094 del codice civile), si ritiene, altresi', necessario che i collaboratori esterni soddisfino gli stessi requisiti di onorabilita' prescritti per gli esponenti aziendali dell'intermediario. Si tratta di esigenza avvertita anche per prevenire il coinvolgimento dell'intermediario in attivita' di natura illecita e assicurare la necessaria correttezza nel rapporto con i clienti. Pertanto, i collaboratori esterni, oltre ad attenersi alle disposizioni di carattere generale concernenti gli obblighi informativi e le regole di comportamento nei confronti della clientela previste per l'esercizio dell'attivita' finanziaria, devono essere, altresi', in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 109 del testo unico. Per converso, si ritiene che l'intermediario finanziario sia tenuto a: a) verificare, sotto la propria responsabilita', che l'attivita' svolta dai collaboratori esterni sia conforme alle indicazioni che precedono; b) interrompere il rapporto instaurato con i collaboratori esterni che abbiano perso i requisiti di onorabilita'; c) disciplinare formalmente, ferme restando le responsabilita' dell'intermediario con particolare riferimento agli obblighi di identificazione e registazione, le incombenze a carico dei collaboratori esterni rivenienti dalla legge n. 197/1991 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministro: Ciampi