Modificazioni al decreto 14 giugno 1996 concernente condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano.(GU n.289 del 10-12-1996)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1996 concernente le condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 4 luglio 1996; Rilevata la necessita' di modificare le previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera c), 4, comma 2, 5 e 6, comma 1, del decreto ministeriale sopracitato al fine di consentirne una piu' efficace applicazione; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 23 ottobre 1996; Decreta: Al decreto ministeriale 14 giugno 1996, concernente le condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1996, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 3, comma 1, lettera c), e' aggiunta la seguente frase: "deve essere in particolare eseguito il controllo della materia prima al momento del conferimento, al fine di verificarne i requisiti igienico-sanitari e di accertare che il pH dell'intera massa di origine bovina risulti sempre superiore a 11"; all'art. 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le pelli, le spaccature, i carnicci devono essere immagazzinati in locali appositi, provvisti di pavimenti e pareti in materiale impermeabile facile da pulire; al momento dell'arrivo presso lo stabilimento di produzione di gelatine, qualora le materie prima destinate alla lavorazione delle gelatine medesime non vengano avviate a lavorazione entro le 24 ore dal loro arrivo, le stesse devono essere sottoposte a refrigerazione"; all'art. 5, e' aggiunto il seguente comma: "2. La consegna delle materie prime allo stabilimento per la produzione di gelatine deve essere effettuata nel piu' breve tempo possibile"; all'art. 6, al comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera: " c) le cotenne suine devono essere sottoposte ad idrolisi acida, con l'impiego di acido solforico o cloridrico, mantenendo la massa a pH inferiore a 2 per 20-36 ore, seguita dal trattamento termico a 138-140 C per 4 secondi". Roma, 11 novembre 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996 Registro n. 1 Sanita', figlio n. 341