MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 11 novembre 1996 

  Modificazioni al decreto  14  giugno  1996  concernente  condizioni
sanitarie  per la produzione di gelatine di origine animale destinate
ad uso alimentare umano.
(GU n.289 del 10-12-1996)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 14 giugno 1996 concernente le
condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale
destinate  ad  uso  alimentare  umano,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 155 del 4 luglio 1996;
  Rilevata  la  necessita'  di  modificare  le previsioni di cui agli
articoli 3, comma 2, lettera c), 4, comma 2, 5  e  6,  comma  1,  del
decreto  ministeriale  sopracitato  al  fine  di consentirne una piu'
efficace applicazione;
  Visto il parere  favorevole  del  Consiglio  superiore  di  sanita'
espresso in data 23 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Al  decreto  ministeriale 14 giugno 1996, concernente le condizioni
sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale  destinate
ad  uso  alimentare  umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 155 del  4  luglio  1996,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   all'art.  3,  comma  1, lettera c), e' aggiunta la seguente frase:
"deve essere in particolare eseguito il controllo della materia prima
al momento del conferimento,  al  fine  di  verificarne  i  requisiti
igienico-sanitari  e  di  accertare  che  il  pH dell'intera massa di
origine bovina risulti sempre superiore a 11";
   all'art. 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Le pelli, le spaccature, i carnicci devono essere immagazzinati
in locali appositi, provvisti di  pavimenti  e  pareti  in  materiale
impermeabile  facile  da  pulire;  al  momento  dell'arrivo presso lo
stabilimento di produzione di  gelatine,  qualora  le  materie  prima
destinate  alla  lavorazione  delle  gelatine  medesime  non  vengano
avviate a lavorazione entro le 24 ore  dal  loro  arrivo,  le  stesse
devono essere sottoposte a refrigerazione";
   all'art. 5, e' aggiunto il seguente comma:
  "2.  La  consegna  delle  materie  prime  allo  stabilimento per la
produzione di gelatine deve essere effettuata nel  piu'  breve  tempo
possibile";
   all'art.  6,  al  comma  1,  dopo  la  lettera  b), e' aggiunta la
seguente lettera:
    " c) le cotenne suine devono essere sottoposte ad idrolisi acida,
con l'impiego di acido solforico o cloridrico, mantenendo la massa  a
pH  inferiore  a  2  per 20-36 ore, seguita dal trattamento termico a
138-140 ›C per 4 secondi".
   Roma, 11 novembre 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996
Registro n. 1 Sanita', figlio n. 341