Sostituzione dell'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati, approvato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991. (Deliberazione n. 6185).(GU n.127 del 1-6-1992)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visti, in particolare, l'art. 11, commi 2, 4, 9 e 10, e l'art. 20 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991; Delibera: L'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Negoziazione di spezzature). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine spezzatura si intende un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato regolamentato. 2. Le societa' di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio possono, sino a concorrenza di un lotto minimo, raggruppare i singoli ordini di cui al comma 1 al fine della loro negoziazione sui mercati regolamentati con le modalita' ivi previste. 3. Le societa' di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio possono negoziare gli ordini di cui al comma 1 anche fuori dei mercati regolamentati a condizione che il prezzo applicato ad ogni singola operazione sia almeno pari: a) per i titoli negoziati con il sistema telematico delle borse valori, all'ultimo prezzo di riferimento; b) per tutti gli altri titoli, all'ultimo prezzo di listino. 4. Le societa' di intermediazione mobiliare possono eseguire le negoziazioni di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati anche in conto proprio. Il controvalore di ogni singola negoziazione eseguita in conto proprio non puo' discostarsi oltre lire ventimila da quello risultante dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente comma 3. 5. La misura massima delle commissioni da applicare alla negoziazione per conto terzi degli ordini di cui al comma 1 e' fissata come segue: a) per l'attivita' di negoziazione, lire ventimila; b) per l'attivita' di raccolta di ordini, lire quindicimila. 6. Fino alla chiusura del mese borsistico di settembre 1992 il controvalore di ogni singola negoziazione eseguita in conto proprio non puo' discostarsi oltre lire settemilacinquecento da quello risultante dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente comma 3. La misura massima delle commissioni da applicare alla negoziazione per conto terzi degli ordini di cui al comma 1 e' fissata come segue: a) per l'attivita' di negoziazione, lire settemilacinquecento; b) per l'attivita' di raccolta di ordini lire, settemilacinquecento. 7. Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore a partire dal primo giorno del mese borsistico di luglio 1992. Milano, 13 maggio 1992 Il presidente: BERLANDA