MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 marzo 1997 

Determinazione  dei  tassi  di interesse agevolati da applicarsi alle
operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive
modifiche ed integrazioni
(GU n.75 del 1-4-1997)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
 Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per
iniziative  economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di
Gorizia (FRIE);
 Vista la legge 29 gennaio 1986 n. 26, concernente incentivi  per  il
rilancio dell'economica nelle province di Trieste e Gorizia;
 Visto  l'art.  25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede
che i tassi di interesse agevolati per le operazioni  previste  dalla
cennata  legge  18  ottobre  1955,  n.908,  e successive modifiche ed
integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro  del  tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in relazione all'andamento del mercato finanziario;
 Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 19 maggio 1994, con
il  quale  sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti
concessi a valere sul Fondo di  rotazione  sopra  citato,  in  misura
differenziata  a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie,
in armonia con la normativa comunitaria;
 Vista la delibera CIPE 27 novembre 1996, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  37 del 14 febbraio 1997, recante, in applicazione alla
vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato  alle  piccole  e
medie imprese, "modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991
relativa  agli  incentivi  alle  imprese nella regione Friuli-Venezia
Giulia";
 Attesa  l'opportunita'  di  procedere,  in  relazione  alle   mutate
condizioni  del  mercato  finanziario,  ad  una  riduzione  del tasso
agevolato per gli operatori  che  beneficiano  degli  interventi  del
Fondo di rotazione;
 Ritenuta l'urgenza;
                              Decreta:
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, i tassi di interesse  agevolati  per  le  operazioni  previste
dalla  legge  18  ottobre  1955,  n.  908,  e successive modifiche ed
integrazioni, sono cosi' determinati:
  a) 5%  per  i  mutui  destinati  alla  costruzione,  riattivazione,
trasformazione,   ammodernamento   ed   ampliamento  di  stabilimenti
industriali ed aziende artigiane, alle  costruzioni  navali  ed  alle
attivita'  turistico-alberghiere,  nonche'  per le attivita' previste
dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
 Tale tasso sara' ridotto:
  b) al 4% per le imprese aventi  meno  di  250  dipendenti,  con  un
fatturato  annuo  non  superiore  a  40 milioni di ECU o un totale di
bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU ed in  possesso  del
requisito  di  indipendenza cosi' come definito in sede comunitaria e
recepito nella delibera C.I.P.E.  del  27  novembre  1996  citata  in
premessa;
  c)  al  3%  per  le  imprese  aventi  meno di 50 dipendenti, con un
fatturato annuo non superiore a 7 milioni  di  ECU  o  un  totale  di
bilancio  annuo  non  superiore a 5 milioni di ECU ed in possesso del
requisito di indipendenza cosi' come definito in sede  comunitaria  e
recepito nella delibera C.I.P.E. sopra menzionata;
  d)  al 3% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo
popolare, ammortizzati in un periodo non superiore ad anni quindici.
 Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di  mutuo
stipulati  a  far  tempo  dalla  data  di  pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale presso il
Ministero del tesoro e  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 5 marzo 1997
                                                  Il Ministro: CIAMPI