N. 657 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1997
N. 657 Ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Nuova Friularredi Soc. coop. a r.l. contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Contributi da versare all'INPS - Imprese artigiane - Natura costitutiva, nelle regioni e province ad autonomia speciale, dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei relativi albi - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee, a seconda della dislocazione territoriale delle imprese - Indebita legiferazione delle regioni in materia riservata alla competenza statale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 336/1989. (Legge 8 agosto 1985, n. 443, art, 13, comma sesto, primo e secondo periodo). (Cost., artt. 3, 38 e 116).(GU n.41 del 8-10-1997 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla Nuova Friularredi Soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell'avv. Nicolo' Paoletti, che unitamente all'avv. Alessandra Pascolo la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione, ricorrente, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Udine n. 1059 del 16 ottobre 1993 (r.g. n. 3393/93); Udita nell'udienza del 10 aprile 1997 la relazione della causa svolta dal consigliere relatore dott. Giovanni Prestipino; Sentito il p.m., nella persona dell'avvocato generale dott. Antonio Leo, che ha chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale e in subordine il rigetto del ricorso; Letto il ricorso per cassazione proposto dalla s.r.l. Cooperativa Nuova Fiularredi avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 1993, con la quale il tribunale di Udine, nel pronunciare sull'appello dedotto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale avverso la sentenza emessa dal pretore della stessa citta', ha ritenuto che la Coopetiva, essendo costituita nella forma di societa' di capitali, a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, non potesse essere compresa fra le imprese artigiane e non potesse, per conseguenza, ottenere, a decorrere dall'11 novembre 1986, le agevolazioni contributive previste dalla normativa dettata in materia previdenziale per tale tipo di imprese; Letti il controricorso e la memoria depositati dall'INPS; Rilevato che la Cooperativa ricorrente, nel contestare il provvedimento con il quale l'INPS aveva disposto il suo inquadramento nel ramo industriale con effetto dall'11 novembre 1986 e l'aveva invitata a regolarizzare la posizione contributiva, sostiene che il suddetto art. 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985 deve essere interpretato nel senso che fra le imprese artigiane debbono essere comprese, nella ricorrenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla medesima legge, anche le cooperative costituite in forma di societa' di capitali; Rilevato che la causa dal primo presidente della Corte di cassazione e' stata rimessa a queste sezioni unite per la composizione di un contrasto sorto all'interno della sezione lavoro della Corte medesima proprio in ordine all'interpretazione della disposizione di legge sopra indicata (v., da un lato, Cass. 11 giugno 1996, n. 5365 e 28 agosto 1996, nn. 7893 e 7894, tutte di identico contenuto e, dall'altro, Cass. 12 giugno 1996, n. 5397), essendo stato affermato, per un verso, che tutte le societa' cooperative, sia a responsabilita' illimitata, sia a responsabilita' limitata, sempre che ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge, debbono essere inquadrate tra le imprese artigiane e, per un altro verso, che tale inquadramento resta senz'altro escluso riguardo alle societa' cooperative a responsabilita' limitata; Rilevato peraltro che l'art. 13, sesto comma, della medesima legge n. 443 del 1985, dopo avere disposto che "le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale", stabilisce che nelle medesime regioni e province autonome "l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge"; Rilevato che tale disposizione di legge, per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia nella quale ha sede la cooperativa Nuova Friularredi, deve essere posta in relazione sia con l'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, secondo cui "l'iscrizione nell'Albo" (di cui al precedente art. 2) "costituisce prova della qualifica artigiana dell'impresa e da' titolo all'applicazione, nei confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano", sia con l'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, il quale da' una definizione dell'impresa artigiana con una espressione letterale formalmente diversa da quella risultante dal suddetto art. 3, secondo comma, della legge statale n. 443 del 1985; Ritenuto pertanto che, in base alle disposizioni di legge, statali e regionali, sopra indicate e attualmente vigenti, nel presente giudizio si dovrebbe fare applicazione non tanto dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985 piu' volte indicato, quanto del successivo art. 13, sesto comma, della medesima legge in relazione agli artt. 5 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, essendo prevalente, rispetto all'interpretazione del suddetto art. 3, secondo comma, della legge statale, l'interpretazione che dovrebbe essere data alla norma della legge regionale e, soprattutto, la questione relativa all'efficacia - "a tutti gli effetti di legge" e, quindi, anche ai fini previdenziali - della intervenuta iscrizione (come e' pacifico in causa) nell'albo delle imprese artigiane della regione Friuli-Venezia Giulia della Cooperativa Nuova Fiularredi; Ritenuto, peraltro, che deve essere ritenuta non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, 38, quarto comma, e 116 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al suddetto art. 13, sesto comma prima e seconda parte, della legge n. 443 del 1985, proprio perche' la stessa, impedendo l'applicazione nel territorio delle regioni a statuto speciale di tutte le altre disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1985, n. 443, ivi compresa quella di cui all'art. 3, secondo comma, e conferendo efficacia costitutiva "a tutti gli effetti di legge" all'iscrizione delle imprese negli appositi albi regionali, e' suscettibile di determinare, senza una plausibile ragione, una disparita' di trattamento fra imprese aventi caratteristiche uniformi in materie riservate dalla Costituzione alla legge dello Stato (come e' quella previdenziale disciplinata dall'art. 38); Ritenuto, in proposito, che con la sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 15 giugno 1989 e' stata dichiarata l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 9, d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, con il quale era stata conferita efficacia retroattiva al suddetto art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, mentre e' stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima disposizione di legge (v. il punto 2 della motivazione); Ritenuto che in tale sentenza la Corte costituzionale ha affermato (v. il punto 3 della motivazione) che "il principio costituzionale di eguaglianza non consente che in una materia quale quella previdenziale sussistano disparita' di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati", aggiungendo che deve escludersi "la possibilita' di trattamenti differenziati ratione loci in via generale e di principio", per la decisiva ragione che il legislatore costituzionale, "considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuito in proposito alcuna competenza alle regioni a statuto ordinario" ed anzi ha riconosciuto alle regioni a statuto speciale "una potesta' legislativa ristretta alla mera integrazione ed attuazione delle norme statali" (argomentazioni, codeste, che a dire il vero hanno valenza, oltre che nella materia previdenziale, quale e' quella che interessa il presente giudizio, anche in tutte le altre materie, come ad esempio quella tributaria, riservate dalla Costituzione alla legge statale); Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985 e' nel presente giudizio rilevante, sia per effetto dell'inquadramento della Cooperativa Nuova Filareddi nelle imprese industriali, operato dall'INPS a decorrere dall'11 novembre 1986, sia a causa delle suddette norme contenute nelle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 1970 e n. 17 del 1972; Ritenuto, pertanto, in base a tutte le considerazioni che precedono e previa declaratoria della rilevanza e della non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, che gli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio, e che, a cura della cancelleria, questa ordinanza deve essere notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, sesto comma, prima e seconda parte, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in relazione agli artt. 3, primo comma, 38, quarto comma, e 116 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio di cassazione; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 10 aprile 1997. Il presidente: La Torre 97C1092