N. 767 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2007
Ordinanza emessa il 21 maggio 2007 dal tribunale di Rossano nel procedimento penale a carico di Paldino Aldo Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a reati meno gravi, sanzionati con la pena pecuniaria, per i quali e' previsto il termine di prescrizione da sei anni. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.46 del 28-11-2007 )
IL TRIBUNALE Con decreto di citazione del 15 luglio 2003, emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva rinviato a giudizio Paldino Aldo per rispondere del reato di cui all'art. 594 c.p.. All'udienza del 21 maggio 2007, terminata l'istruttoria dibattimentale, il giudice invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni. Il pubblico ministero e la difesa dell'imputato chiedevano pronunciarsi sentenza di non doversi procedere essendo maturati i termini prescrizionali in applicazione dell'art. 157 comma 5 c.p., come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, trattandosi di reato rientrante nella competenza del giudice di Pace, dovendo, quindi il giudice di primo grado applicare le sanzioni proprie del procedimento dinanzi il magistrato onorario (art. 63, d.lgs. n. 274/2000). Ed invero, l'art. 157, comma 5, nell'odierna formulazione, recita che «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria» il termine di prescrizione e' pari a tre anni. Poiche' le pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria non possono che essere le sanzioni cosiddette paradetentive (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilita) ne consegue che qualora il reato di competenza del giudice di pace sia punito con pena meno grave, cioe' con la pena pecuniaria il termine di prescrizione sia quello di cui all'art. 157 comma 1 c.p., pari ad anni sei, mentre per i reati piu' gravi per i quali l'art. 52 legge n. 274/2000 prevede l'applicabilita' delle sanzioni cosiddette paradetentive il termine di prescrizione sia quello piu' favorevole pari a tre anni. In particolare, nel caso in esame il reato di cui all'art. 594 c.p. e' punito con la pena alternativa della multa o della reclusione fino a mesi sei. In tal caso, pertanto, dovendosi applicare la pena pecuniaria corrispondente, dunque la pena della multa il termine prescrizionale sarebbe quello di cui all'art. 157, comma 1 pari ad anni sei. Laddove per reati puniti piu' gravemente con sanzioni paradetentive il termine prescrizionale sarebbe quello pari ad anni tre di cui all'art. 157, comma 5 c.p. Ne consegue che l'applicabilita' dell'art. 157, comma 5 nella formulazione introdotta con legge 251/2005 determina una irragionevole disparita' di trattamento e lede il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Tanto piu' che l'applicazione della pena pecuniaria o della sanzione paradetentiva e' lasciata al libero apprezzamento del giudice, cosi' determinandosi l'impossibilita' di ancorare i termini prescrizionali alla pena astrattamente prevista dal legislatore. Quanto articolato conduce a pronunciare declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come sostituito dalla legge n. 251/2005, art. 6, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il termine di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamene infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come sostituito dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Rossano, addi' 21 maggio 2007 Il giudice: Pirillo 07C1321