Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17, recante norme in materia di servizio di tesoreria della provincia autonoma di Bolzano.(GU n.31 del 30-7-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 103 del 27 aprile 1986) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17, modificata dall'art. 13 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, e' sostituito dal seguente: "1 La giunta provinciale affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, a un istituto di credito ovvero a piu' istituti di credito aventi preferibilmente sede legale nella provincia e operanti anche indirettamente con adeguata capillarita' su tutto il territorio della provincia". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, addi' 25 gennaio 1986 Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI'