Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano".(GU n.103 del 5-5-1999)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del "Vino Nobile di Montepulciano", intesa ad ottenere modifiche del discipinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Rosso di Montepulciano" Ha espresso parere favorevole alla suddetta istanza proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" e' riservata ai vini rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile): minimo 70%. Puo' concorrere il Canaiolo Nero fino ad un massimo del 20%, possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni autorizzati e raccomandati per la provincia di Siena purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti. Art. 3. La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere "Confine", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza. I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" sono utilizzabili anche per produrre vini doc "Vin Santo di Montepulciano" alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano", a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densita' minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di coltura specializzata. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nel limite di cui sopra, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano. E' tuttavia consentita la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che: abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 (decreto di riconoscimento della DOCG Vino nobile di Montepulciano) le strutture di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt. 2.000 in linea d'aria. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" non puo' essere immesso al consumo prima del 1 marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. E' consentito, previa comunicazione alla Camera di commercio e all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire dal 1 gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" sia riclassificato alla denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite di "Vino Nobile di Montepulciano" vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" all'atto dell'immissione consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rubino; odore: intensamente vinoso; sapore: asciutto, persistente leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 21 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' e dell'estratto secco netto con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. Art. 7. Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore. E' altresi' consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme, delle altre menzioni facoltative. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' ristrettive. Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Art. 8. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5. Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.