Modalita' di svolgimento dei concorsi speciali per la VII qualifica funzionale.(GU n.31 del 30-7-1988)
(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I concorsi speciali previsti dal quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 concernente "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione" possono essere svolti con le procedure fissate dall'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38 concernente "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/1981 per il personale delle Regioni a statuto ordinario" ovvero con le procedure previste dalla legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 concernente "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario". 2. Per concorso speciale s'intende il primo concorso per ciascuna figura professionale delle qualifiche funzionali dalla seconda alla settima indetto successivamente alla ristrutturazione delle medesime figure professionali, attuata con la deliberazione del consiglio regionale adottata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10. 3. Per la partecipazione ai concorsi speciali, quale che sia la forma di espletamento, sono confermati i requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare, come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 11 aprile 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1 aprile 1988 prot. n. 20202/695).