N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 21 febbraio 2007 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Chichi Assen Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena. - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.(GU n.35 del 12-9-2007 )
IL TRIBUNALE Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi indicati nell'art. 99, quarto comma c.p., «... vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione, R i l e v a In data 13 gennaio 2007 Chichi Assen e' stato arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 - come contestato nel decreto di presentazione emesso dal p.m. in data 13 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 163 disp. att. c.p.p. - per la vendita di sostanza stupefacente risultata eroina per un peso complessivo netto di grammi 0,26. All'esito della convalida all'udienza tenutasi lo stesso giorno, applicata la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dal p.m., si e' proceduto ai sensi dell'art. 558, sesto comma c.p.p. L'istruzione dibattimentale e' proseguita all'udienza del 26 gennaio 2007, come da trascrizione dell'autorizzata riproduzione fonografica del verbale e, acquisita la relazione d'analisi chimico-tossicologica sulla sostanza in sequestro, si e' conclusa all'odierna udienza; infine, previa indicazione ai sensi dell'art. 511, quinto comma c.p.p., ha avuto luogo la discussione. La pena edittale per il delitto contestato e' attualmente, per effetto della modificazione introdotta dall'art. 4-bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000. Nella fattispecie, peraltro, ricorre senza dubbio l'attenuante ex art. 73, comma 5 cit. trattandosi di condotta posta in essere senza preordinazione di mezzi, di elementari modalita' e circostanze dell'azione nonche' di modestissima quantita' di stupefacente, i due reperti in sequestro essendo rispettivamente costituiti, come risulta dalla suddetta analisi, da eroina cloroidrato del peso netto di grammi 0, 1 1 con principio attivo pari a grammi 0,005 e dalla stessa sostanza del peso netto di grammi 0,15 con principio attivo pari a grammi 0,01. La contestazione della «recidiva specifica reiterata nel quinquennio» consegue alle iscrizioni che risultano dal certificato del Casellario giudiziale. La recidiva puo' essere ritenuta anche in mancanza di precedente dichiarazione, che non ha efficacia costitutiva (Cass. 16 marzo 2004, Marchetta e 6 maggio 2003, Andreucci). Com'e' noto, la funzione del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e' di consentire, nell'apprezzamento della personalita' del colpevole e dell'entita' del fatto, il migliore adattamento della pena avuto riguardo alle finalita' di retribuzione, di prevenzione generale e speciale e di rieducazione (tra le tante, da ultimo, Cass. 28 giugno 2005, Matti). Nel caso in esame, prima della modificazione apportata all'art. 69, quarto comma c.p., il giudizio di comparazione sarebbe stato risolto certamente in termini di prevalenza dell'attenuante ravvisata sulla recidiva, cio' per cui, invece, ora «vi e' divieto», derivandone la conseguenza che la pena minima da infliggere sarebbe di anni sei di reclusione e euro 26.000 di multa sanzione manifestamente sproporzionata e inadeguata alla fattispecie in concreto verificatasi. Dunque, e' di immediata evidenza il contrasto dell'art. 69, quarto comma c.p. con il principio di ragionevolezza insito nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma della Costituzione. La Corte costituzionale, infatti, ha ribadito in numerose pronunce che rientra nella discrezionalita' del legislatore determinare la quantita' e la qualita' della sanzione penale, ma con altrettanta frequenza ha ammesso il sindacato sull'esercizio di tale discrezionalita' quando ne derivi una disparita' di trattamento palesemente irragionevole, di recente, ancora, affermando che «a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005). Inoltre, le rilevate sproporzione e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio confliggono con il principio della funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione. Il divieto imposto al giudice di motivare la prevalenza di una o piu' circostanze attenuanti sulla recidiva ex art. 99, quarto comma c.p. comporta la vanificazione della funzione suddetta essendo impedita a priori qualsiasi possibilita' di reinserimento sociale se Chichi dovesse espiare, per la vendita dell'accertata quantita' di eroina, la pena minima di anni sei di reclusione e di euro 26.000 di multa.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99, quarto comma c.p., «... vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Firenze, addi' 21 febbraio 2007 Il giudice: Gratteri 07C1075