N. 661 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1999
N. 661 Ordinanza emessa il 30 settembre 1999 dal pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno nel procedimento penale a carico di Curtoni Rosa ed altro Edilizia ed urbanistica - Violazioni edilizie - Rilascio di concessione edilizia in sanatoria - Diniego - Ricorso giurisdizionale - Sospensione dell'azione penale sino alla definizione del ricorso - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma. Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.50 del 15-12-1999 )
IL VICE PRETORE Visti gli atti del procedimento penale a carico di Curtoni Rosa e Zugnoni Ramiro, imputati del reato di cui agli artt. 81, secondo comma c.p., 20, lett. b), legge n. 47/85 perche', dopo aver ottenuto, per la costruzione di un edificio ad uso deposito attrezzi agricoli e fienile in zona agricola, regolare concessione edilizia, con piu' azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzavano, senza richiedere concessione edilizia per le varianti, un'opera totalmente difforme da quella di cui al progetto originale (costruzione di una scala esterna dal piano terra a quello superiore e di una terrazza di mq 23,3 al primo piano non prevista, nonche' modificazione della destinazione d'uso del piano primo dell'edificio, con trasformazione, mediante lavori di tramezzatura, pavimentazione, posa di infissi interni ed esterni, ecc. del progettato fienile in locale ad uso di abitazione), sul mappale 188 del F. 3 del comune di Cosio Valtellino; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; Preso atto dell'istanza della difesa degli imputati, con l'opposizione del p.m., a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, secondo e terzo comma, della legge n. 47/85 in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione; Ritenuto che la prospettata questione appare rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per i motivi che seguono. F a t t o Nel corso del dibattimento e' stato evidenziato che la Curtoni Rosa, imprenditrice agricola come da certificato in atti, ed il di lei coniuge, entrambi imputati, privi di concessione edilizia stavano realizzando alla data del 31 maggio 1997, inserita in un capannone rurale, costruito nel 1993, invece, con concessione edilizia, una abitazione di servizio dell'azienda agricola, sita in localita' Bolgia nel comune di Cosio Valtellino. Tale localita' dista km 17 circa dalla localita' montana di Mellarolo, sempre di Cosio Valtellino, dove gli imputati sono residenti. Gli imputati, venuti a conoscenza che la realizzazione della detta abitazione senza la concessione edilizia dava luogo a procedimento penale, richiedevano al comune concessione edilizia in sanatoria, che trovava il tecnico comunale favorevole, ed il sindaco sfavorevole, con la conseguenza che detta richiesta veniva respinta. Avverso la reiezione della domanda di concessione edilizia in sanatoria gli imputati proponevano ricorso al t.a.r. Lombardia tutt'oggi pendente. Questo giudice nell'udienza del 18 febbraio 1999, nella convinzione che il presente giudizio e' strettamente connesso all'esito del suesposto ricorso al t.a.r., emetteva un'ordinanza, con la quale, richiamando il secondo comma dell'art. 22 della legge n. 47/85, invitava gli imputati, a mezzo dei loro difensori, ad attivarsi presso il presidente del t.a.r., perche' venisse fissata l'udienza di discussione del ricorso e rinviava l'udienza al 16 settembre 1999. La difesa degli imputati ha fornito la prova di essersi attivata, ma il t.a.r., evidentemente non essendo i termini, previsti dall'art. 22, secondo comma, della legge n. 47/85, termini perentori ha ignorato l'ordinanza e la esistente connessione tra il giudizio penale e quello amministrativo per un giusto processo. Motivi di rilevanza L'art. 7, comma 9, del d.-l. 27 marzo 1995, n. 88, prima, e l'art. 8, comma 8 del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285, poi, avevano esteso il principio della sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie previste dal comma 1, dell'art. 22 della legge n. 47/85 anche ai ricorsi giurisdizionali sino alla decisione del t.a.r. avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Detti decreti-legge, tuttavia, non sono stati contestati, e quindi, le modifiche degli stessi introdotte alla legge n. 47/85 sono decadute. Sul punto, comunque, di grande rilievo si presenta la sentenza n. 270 del 18/22 luglio 1996 della Corte costituzionale. La Corte ha trovato ragionevole la scelta operata in quel momento dal legislatore in ordine alla durata della sospensione dell'azione penale, di cui al comma 1 dell'art. 22, legge n. 47/85 con l'aggiunta dell'esaurimento anche dei ricorsi giurisdizionali, dichiarando non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 maggio 1995. "Tale soluzione di attesa", e' detto nella richiamata sent. n. 270/96 della Corte costituzionale "da parte del giudice penale consente, da un canto, la tutela giurisdizionale (costituzionalmente garantita) dell'interessato di fronte ad un atto amministrativo (oggetto d'impugnazione) contenente rifiuto di sanatoria, che non e' affatto assistito da alcuna certezza di legittimita'; dall'altro lato riduce notevolemente le possibili difformita' di pronunce del giudice penale e del giudice amministrativo, cui l'amministrazione e' tenuta ad ottemperare nel rilascio della sanatoria; nello stesso tempo semplifica l'accertamento del giudice penale con l'acquisizione della sentenza amministrativa, che insieme alla documentazione raccolta in occasione del giudizio amministrativo e agli atti emanati dall'amministrazione comunale in sede di adempimento, dovra' essere valutata secondo i normali principi del codice di procedura penale". Di conseguenza il giudice penale puo' dichiarare l'estinzione dei reati contravvenzionali puniti dalle vigenti norme urbanistiche. Motivi di non manifesta infondatezza 1. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'art. 22, comma 1, che limita la sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie fino a che non siano esauriti i provvedimenti amministrativi, con esclusione dei ricorsi giurisdizionali al t.a.r. sino alla loro decisione e' irrazionale e soffre di situazioni di disuguaglianza tra chi la concessione edilizia ottiene al termine dell'iter amministrativo e chi detta concessione in sanatoria ottiene all'esito del ricorso al t.a.r. 2. - Violazione dell'art. 24 della Costituzione. Mancando nell'art. 22, comma 1, della legge n. 47/85 la sospensione dell'azione penale in pendenza di ricorsi al t.a.r. e sino alla loro decisione, come avviene per l'iter amministrativo, viene meno la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione di fronte ad un atto amministrativo che si impugna, concernente il rifiuto della concessione edilizia in sanatoria, il quale non e' assistito da alcuna certezza di legittimita'.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dall'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'azione penale anche per i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma dello stesso art. 22; Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Morbegno, addi' 30 settembre 1999. Il vice pretore: Sichera 99C1184