N. 661 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1999

                                N. 661
  Ordinanza  emessa  il  30  settembre  1999  dal  pretore di Sondrio,
 sezione distaccata di Morbegno nel procedimento penale  a  carico  di
 Curtoni Rosa ed altro
 Edilizia   ed   urbanistica  -  Violazioni  edilizie  -  Rilascio  di
    concessione  edilizia   in   sanatoria   -   Diniego   -   Ricorso
    giurisdizionale   -   Sospensione  dell'azione  penale  sino  alla
    definizione del ricorso - Mancata previsione - Irragionevolezza  -
    Disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa.
     Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma.
  Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.50 del 15-12-1999 )
                             IL VICE PRETORE
   Visti  gli  atti del procedimento penale a carico di Curtoni Rosa e
 Zugnoni Ramiro, imputati del reato di cui   agli  artt.  81,  secondo
 comma c.p., 20, lett. b), legge n. 47/85 perche', dopo aver ottenuto,
 per la costruzione di un edificio ad uso deposito attrezzi agricoli e
 fienile  in  zona  agricola,  regolare concessione edilizia, con piu'
 azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,  realizzavano,
 senza  richiedere  concessione  edilizia  per  le  varianti, un'opera
 totalmente  difforme  da  quella  di  cui   al   progetto   originale
 (costruzione  di una scala esterna dal piano terra a quello superiore
 e di una terrazza di mq 23,3 al primo  piano  non  prevista,  nonche'
 modificazione della destinazione d'uso del piano primo dell'edificio,
 con  trasformazione, mediante lavori di tramezzatura, pavimentazione,
 posa di infissi interni ed esterni, ecc. del  progettato  fienile  in
 locale  ad uso di abitazione), sul mappale 188 del F. 3 del comune di
 Cosio Valtellino;
   Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;
   Preso  atto  dell'istanza  della   difesa   degli   imputati,   con
 l'opposizione   del  p.m.,  a  che  sia  sollevata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  22,  secondo  e  terzo  comma,
 della  legge  n.  47/85  in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 e 102
 della Costituzione;
   Ritenuto che  la  prospettata  questione  appare  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata  in  relazione  agli  artt.  3  e  24 della
 Costituzione, per i motivi che seguono.
                               F a t t o
   Nel corso del dibattimento e'  stato  evidenziato  che  la  Curtoni
 Rosa,  imprenditrice  agricola  come da certificato in atti, ed il di
 lei coniuge, entrambi imputati, privi di concessione edilizia stavano
 realizzando alla data del 31 maggio 1997, inserita  in  un  capannone
 rurale,  costruito  nel  1993,  invece, con concessione edilizia, una
 abitazione di  servizio  dell'azienda  agricola,  sita  in  localita'
 Bolgia  nel  comune  di  Cosio Valtellino. Tale localita' dista km 17
 circa  dalla  localita'  montana  di  Mellarolo,  sempre   di   Cosio
 Valtellino, dove gli imputati sono residenti.
   Gli  imputati, venuti a conoscenza che la realizzazione della detta
 abitazione senza la concessione edilizia dava  luogo  a  procedimento
 penale, richiedevano al comune concessione edilizia in sanatoria, che
 trovava  il  tecnico  comunale favorevole, ed il sindaco sfavorevole,
 con la conseguenza che detta richiesta veniva  respinta.  Avverso  la
 reiezione  della  domanda  di  concessione  edilizia in sanatoria gli
 imputati proponevano ricorso al t.a.r. Lombardia tutt'oggi pendente.
   Questo giudice nell'udienza del 18 febbraio 1999, nella convinzione
 che il presente  giudizio  e'  strettamente  connesso  all'esito  del
 suesposto  ricorso  al  t.a.r.,  emetteva un'ordinanza, con la quale,
 richiamando il secondo comma  dell'art.  22  della  legge  n.  47/85,
 invitava  gli  imputati,  a  mezzo  dei  loro difensori, ad attivarsi
 presso il presidente del t.a.r., perche' venisse fissata l'udienza di
 discussione del ricorso e rinviava l'udienza al 16 settembre 1999.
   La difesa degli imputati ha fornito la prova di  essersi  attivata,
 ma il t.a.r., evidentemente non essendo i termini, previsti dall'art.
 22,  secondo  comma,  della  legge  n.  47/85,  termini  perentori ha
 ignorato l'ordinanza e  la  esistente  connessione  tra  il  giudizio
 penale e quello amministrativo per un giusto processo.
                          Motivi di rilevanza
   L'art.  7, comma 9, del d.-l. 27 marzo 1995, n. 88, prima, e l'art.
 8, comma 8 del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285, poi, avevano  esteso  il
 principio   della   sospensione   dell'azione  penale  relativa  alle
 violazioni edilizie previste dal comma 1, dell'art. 22 della legge n.
 47/85 anche ai ricorsi giurisdizionali sino alla decisione del t.a.r.
 avverso  il  diniego  di  rilascio  della  concessione  edilizia   in
 sanatoria.
   Detti decreti-legge, tuttavia, non sono stati contestati, e quindi,
 le  modifiche  degli  stessi  introdotte  alla  legge  n.  47/85 sono
 decadute.
   Sul punto, comunque, di grande rilievo si presenta la  sentenza  n.
 270  del  18/22  luglio  1996 della Corte costituzionale. La Corte ha
 trovato ragionevole la scelta operata in quel momento dal legislatore
 in ordine alla durata della sospensione dell'azione penale, di cui al
 comma 1 dell'art. 22, legge n. 47/85 con l'aggiunta  dell'esaurimento
 anche   dei  ricorsi  giurisdizionali,  dichiarando  non  fondata  la
 questione di legittimita' costituzionale  sollevata  dalla  Corte  di
 cassazione con l'ordinanza del 10 maggio 1995.
   "Tale  soluzione  di  attesa",  e'  detto nella richiamata sent. n.
 270/96 della  Corte  costituzionale  "da  parte  del  giudice  penale
 consente,  da un canto, la tutela giurisdizionale (costituzionalmente
 garantita) dell'interessato  di  fronte  ad  un  atto  amministrativo
 (oggetto  d'impugnazione) contenente rifiuto di sanatoria, che non e'
 affatto assistito da alcuna certezza di legittimita'; dall'altro lato
 riduce notevolemente le possibili difformita' di pronunce del giudice
 penale e del giudice amministrativo, cui l'amministrazione e'  tenuta
 ad  ottemperare  nel  rilascio  della  sanatoria;  nello stesso tempo
 semplifica l'accertamento del giudice penale con l'acquisizione della
 sentenza  amministrativa, che insieme alla documentazione raccolta in
 occasione  del  giudizio   amministrativo   e   agli   atti   emanati
 dall'amministrazione  comunale  in sede di adempimento, dovra' essere
 valutata secondo i normali principi del codice di procedura penale".
   Di conseguenza il giudice penale puo' dichiarare  l'estinzione  dei
 reati contravvenzionali puniti dalle vigenti norme urbanistiche.
                 Motivi di non manifesta infondatezza
   1. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   L'art.  22,  comma  1, che limita la sospensione dell'azione penale
 relativa alle violazioni edilizie fino a che  non  siano  esauriti  i
 provvedimenti    amministrativi,    con    esclusione   dei   ricorsi
 giurisdizionali al t.a.r. sino alla loro decisione e'  irrazionale  e
 soffre  di  situazioni  di  disuguaglianza  tra  chi  la  concessione
 edilizia ottiene al termine  dell'iter  amministrativo  e  chi  detta
 concessione in sanatoria ottiene all'esito del ricorso al t.a.r.
   2. - Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
   Mancando nell'art. 22, comma 1, della legge n. 47/85 la sospensione
 dell'azione  penale in pendenza di ricorsi al t.a.r. e sino alla loro
 decisione, come avviene per  l'iter  amministrativo,  viene  meno  la
 tutela  giurisdizionale  garantita dall'art. 24 della Costituzione di
 fronte ad un atto  amministrativo  che  si  impugna,  concernente  il
 rifiuto  della  concessione  edilizia  in  sanatoria, il quale non e'
 assistito da alcuna certezza di legittimita'.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in  relazione  agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, dall'art. 22, primo  comma,  della  legge  28  febbraio
 1985,   n.  47,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  sospensione
 dell'azione penale anche per i  ricorsi  giurisdizionali  di  cui  al
 secondo comma dello stesso art. 22;
   Dichiara  sospeso  il  presente  procedimento  e ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone la notifica della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Morbegno, addi' 30 settembre 1999.
                        Il vice pretore: Sichera
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