MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2019 

Variazione di denominazione  della  «Scuola  di  specializzazione  in
psicoterapia gruppoanalitica del C.A.T.G.» di Milano. (19A05545) 
(GU n.211 del 9-9-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1º febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 13 settembre 2016, con il quale la «Scuola
di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica del  C.A.T.G»  ha
chiesto l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  in  Arcevia  (AN)   -   localita'
Piticchio, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989,
n. 56; 
  Visto il decreto in  data  21  giugno  2019  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede  principale  da  Arcevia  (AN)  -  localita'
Piticchio - a Milano; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione alla modifica  della  denominazione  in  «Scuola  di
specializzazione in psicoterapia analitica di gruppo»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    suindicata    Commissione
tecnico-consultiva nella seduta dell'11 luglio 2019  favorevole  alla
variazione della denominazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Scuola di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica  del
C.A.T.G»,  abilitata  con  decreto  in  data  13  settembre  2016  ad
istituire e ad attivare, nella sede  principale  di  Arcevia  (AN)  -
localita' Piticchio, un corso di specializzazione in psicoterapia  ai
sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale  11  dicembre
1998, n. 509, e' autorizzata a cambiare la denominazione  in  «Scuola
di specializzazione in psicoterapia analitica di gruppo». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 luglio 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara