LEGGE 13 giugno 1988, n. 209 

  Conversione  in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n.
128, recante proroga del termine previsto dall'articolo  114
della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  concernente nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(GU n.142 del 18-6-1988)
 
 Vigente al: 18-6-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E' convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128,
recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1
aprile     1981,    n.    121,    concernente    nuovo    ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  22  aprile  1988,  n.  128,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          95 del 23 aprile 1988.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.