REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 38 

  Poroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n.  24
"Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".
(GU n.49 del 10-12-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
   1.  Il  periodo di validita' della classificazione delle strutture
ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24,
e'  prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente il termine di cui
al comma 1 dell'articolo 5 e' prorogato al 30 giugno 1995.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN