Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.135 del 12-6-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 11 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994) relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma di operatore giudiziario - tabella III capo IV; Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 3 giugno 1996; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 18 luglio 1996; Decreta: lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 18 dello statuto relativo alla facolta' di giurisprudenza viene inserito il diploma universitario di operatore giudiziario con il relativo spostamento della numerazione seguente. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIUDIZIARIO Art. 19 (Finalita' e durata). - 1. Il corso di diploma universitario per operatore giudiziario fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attivita' autonome nell'ambito del processo. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario per operatore giudiziario. 2. Il corso di diploma per operatore giudiziario afferisce alla facolta' di giurisprudenza ed ha durata triennale. 3. Il corso di diploma non e' suscettibile di abbreviazione eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per i corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio del corso di diploma, il quale, con propria delibera, riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario. 4. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma e' stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. 5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma avverra' secondo le norme stabilite ogni anno dal consiglio di facolta' nei limiti dei posti determinati. Art. 20 (Compiti del consiglio di corso di diploma). - 1. Nell'ambito del regolamento della facolta' di giurisprudenza il consiglio di corso di diploma per operatore giudiziario: a) individua gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina il numero e la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o diploma universitario; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Art. 21 (Numero annualita' di insegnamento). - 1. Il corso di diploma universitario per operatore giudiziario comprende almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' di insegnamento, una prova d'idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma. 2. Il consiglio del corso di diploma universitario stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove d'idoneita', del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma. Art. 22 (Aree disciplinari fondamentali). - 1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa; 2) area del diritto civile e del diritto di famiglia; 3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare; 4) area del diritto del lavoro; 5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 6) area del diritto penale; 7) area del diritto processuale civile e del diritto fallimentare; 8) area del diritto processuale penale e dell'ordinamento giudiziario; 9) area storicogiuridica; 10) area del diritto tributario. 2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, il consiglio di corso di diploma universitario rende obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali). 3. E' obbligatorio un insegnamento almeno semestrale della disciplina informatica giuridica. Art. 23 (Affinita' e riconoscimento crediti). - 1. Tra il corso di laurea ed il corso di diploma universitario per consulente del lavoro, vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990. 2 Ai fini del conseguimento del diploma per operatore giudiziario sono riconosciuti totalmente o parzialmente, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea in giurisprudenza, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio del corso di diploma per il corso di diploma per operatore giudiziario. Art. 24 (Insegnamenti impartiti e attivabili). - 1. Il consiglio di corso di diploma, prima dell'inizio di ogni anno accademico, delibera, se necessario, l'attivazione o la disattivazione degli insegnamenti di cui al comma seguente nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti didattico di Ateneo e di facolta'. 2. Nel corso di diploma per operatore giudiziario sono impartiti i seguenti insegnamenti: Settore scientificodisciplinare Insegnamenti -- -- F22B - Medicina legale Antropologia criminale Criminologia Medicina legale N01X - Diritto privato Tutti N02X - Diritto privato comparato Tutti N03X - Diritto agrario Tutti N04X - Diritto commerciale Tutti N05X - Diritto dell'economia Tutti N06X - Diritto della navigazione Tutti N07X - Diritto del lavoro Tutti N08X - Diritto costituzionale Tutti N09X - Istituzioni di diritto pubblico Tutti N10X - Diritto amministrativo Tutti N11X - Diritto pubblico comparato Tutti N12X - Diritto canonico e diritto Tutti ecclesiastico N13X - Diritto tributario Tutti N14X - Diritto internazionale Tutti N15X - Diritto processuale civile Tutti N16X - Diritto processuale penale Tutti N17X - Diritto penale Tutti N18X - Diritto romano e diritti Tutti dell'antichita' N19X - Storia del diritto italiano Tutti N20X - Filosofia del diritto Tutti N21X - Sociologia del diritto Tutti P01A - Economia politica Economia politica Istituzioni di economia Storia dell'economia politica P01B - Politica economica Economia applicata Economia dell'ambiente Economia del lavoro Economia delle istituzioni Politica economica Politica economica europea P01C - Scienza delle finanze Tutti P01G - Economia internazionale Economica dell'integrazione europea Economia internazionale Economia politica P02C - Finanza aziendale Analisi finanziaria finanza aziendale finanziamenti di aziende P02D - Organizzazione aziendale Organizzazione aziendale organizzazione e gestione delle risorse economiche Q01B - Storia delle dottrine politiche Tutti Q01C - Storia delle istituzioni politiche Storia costituzionale storia dell'amministra- zione pubblica storia delle istituzioni politiche Q02X - Scienza politica Organizzazione e comporta- mento giudiziario organizzazione e compor- tamento legislativo organizzazione politica europea scienza dell'amministra- zione teoria dell'organizzazione Q04X - Storia delle relazioni Storia dei trattati e internazionali politica internazionale storia delle relazioni internazionali storia dell'integrazione europea S01A - Statistica Statistica S03B - Statistica sociale Statistica giudiziaria Modena, 26 settembre 1996 Il rettore: Cipolli