Modifica dell'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".(GU n.49 del 10-12-1994)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 26 luglio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "in modo uniforme per tutto il personale interessato", inserire le parole: "compreso il personale in servizio presso il Consiglio regionale"; b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi: "2. La Giunta regionael stipula con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale apposita convenzione per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature esistenti preso la sede del Consiglio. 3. Gli oneri, per quanto attiene il personale del Consiglio regionale fanno carico al bilancio regionale, all'interno dei capitoli riguardanti le spese per il funzionamento del Consiglio regionale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 22 luglio 1994 BOTTIN