MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 dicembre 1987 

  Rettifica  al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone
site nei comuni di Atri e Pineto.
(GU n.76 del 31-3-1988)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista  la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato
con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  giugno  1985,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179  del  31  luglio
1985,  con  il  quale  sono  state  dichiarate  di notevole interesse
pubblico le zone site nei comuni di Atri e Pineto;
  Considerato   che   la   soprintendenza   per  i  beni  ambientali,
architettonici, artistici e storici di L'Aquila con nota n. 29187 del
16  ottobre  1986,  ha  presentato  la  proposta  di esclusione dalle
disposizioni imposte ai sensi dell'art.  1-quinquies  della  legge  8
agosto  1985,  n.  431,  di  un'area  ricadente  nel comune di Atri e
inclusa  nella  zona  B,  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, a pag. 87, rigo 10, colonna 1;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 settembre 1987;
                               Decreta:
  1.  E' esclusa dalle disposizioni imposte dall'articolo 1-quinquies
della legge 8 agosto 1985, n. 431, con decreto ministeriale 21 giugno
1985,  l'area  del  comune di Atri cosi' delimitata: "da quota 317 in
localita'  Ancellera  si  segue  il  sentiero  verso  nord,  fino   a
congiungersi  con la carreggiabile passante per la localita' Croce di
S. Antonio che si segue per le quote 426, 421 e 402 da dove con linea
retta  si raggiunge quota 327 in localita' Panice; di qui si segue il
sentiero che, verso sud, si congiunge con  l'isometrica  300,  quindi
lungo  detta isometrica verso ovest fino ad incontrare in prossimita'
di quota 925, la carrareccia che, passando per le quote  304  e  342,
riporta  al punto di partenza" ed inclusa nella "zona B" indicata nel
decreto ministeriale 21 giugno 1985 a pag. 87, rigo  10,  colonna  1,
del  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 179 del 31
luglio 1985. La  suddetta  area  nella  perimetrazione  sopraindicata
resta  inclusa  negli  elenchi  indicati  dall'art.  2 della legge 29
giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 82 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, ed e' pertanto sottoposta alla
vigente normativa in materia di tutela ambientale.
  2.   La  soprintendenza  per  i  beni  ambientali,  architettonici,
artistici e storici per  l'Abruzzo  provvedera'  a  che  copia  della
Gazzetta  Ufficiale  contenente  il presente decreto venga affissa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29  giugno  1939,  n.
1497  e dall'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo
dei comuni interessati e che altra  copia  della  Gazzetta  Ufficiale
stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso
i competenti uffici dei comuni suddetti.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                                 Il Ministro: VIZZINI