Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nei comuni di Atri e Pineto.(GU n.76 del 31-3-1988)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico le zone site nei comuni di Atri e Pineto; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila con nota n. 29187 del 16 ottobre 1986, ha presentato la proposta di esclusione dalle disposizioni imposte ai sensi dell'art. 1-quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431, di un'area ricadente nel comune di Atri e inclusa nella zona B, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, a pag. 87, rigo 10, colonna 1; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 settembre 1987; Decreta: 1. E' esclusa dalle disposizioni imposte dall'articolo 1-quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con decreto ministeriale 21 giugno 1985, l'area del comune di Atri cosi' delimitata: "da quota 317 in localita' Ancellera si segue il sentiero verso nord, fino a congiungersi con la carreggiabile passante per la localita' Croce di S. Antonio che si segue per le quote 426, 421 e 402 da dove con linea retta si raggiunge quota 327 in localita' Panice; di qui si segue il sentiero che, verso sud, si congiunge con l'isometrica 300, quindi lungo detta isometrica verso ovest fino ad incontrare in prossimita' di quota 925, la carrareccia che, passando per le quote 304 e 342, riporta al punto di partenza" ed inclusa nella "zona B" indicata nel decreto ministeriale 21 giugno 1985 a pag. 87, rigo 10, colonna 1, del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985. La suddetta area nella perimetrazione sopraindicata resta inclusa negli elenchi indicati dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto sottoposta alla vigente normativa in materia di tutela ambientale. 2. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti. Roma, addi' 30 dicembre 1987 Il Ministro: VIZZINI