Determinazione dello schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica(GU n.75 del 1-4-1997)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il proprio decreto 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, del 23 luglio 1996, n. 171, con il quale e' stato determinato lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, che prescrive di adottare con decorrenza dall'esercizio 1996, quale modello di bilancio tipo, quello predisposto con le integrazioni descritte nell'allegato del decreto stesso; Considerate le notevoli difficolta' segnalate dai soggetti interessati per la necessaria classificazione della propria contabilita' da attuare in tempi ritenuti troppo brevi; Considerata l'opportunita' di prorogare di un anno la decorrenza di cui al citato art. 1, punto 2; Considerata, altresi', la necessita' di fare salva la facolta' concessa all'art. 1, punto 4, dello stesso proprio decreto 11 luglio 1996; Considerata infine l'opportunita' di riconoscere alle imprese esercenti l'attivita' elettrica la facolta' di inserire le integrazioni previste dall'allegato del sopracitato decreto, anziche' nelle corrispondenti voci dello stato patrimoniale e del conto economico, in un separato prospetto ai fini di una evidenziazione di tali elementi conoscitivi, lasciando nel contempo ai documenti di bilancio l'essenzialita' prevista dagli articoli del codice civile; Decreta: Articolo unico 1. La presentazione del bilancio redatto in conformita' delle disposizioni recate dal decreto datato 11 luglio 1996 decorre dall'esercizio 1997. 2. E' fatta salva la facolta' cocessa alle imprese, in caso di mancata, tardiva o difforme presentazione del bilancio relativo al 1995 nonche' al 1996, di ottemperare al disposto di cui agli articoli 4 e 5 della legge numero 191/1958, utilizzando il modello di bilancio approvato con decreto 11 luglio 1996. 3. E' facolta' delle imprese, per una maggiore evidenziazione delle voci relative all'attivita' elettrica, fermo restando la struttura, la composizione, nonche' la classificazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico e della nota integrativa, di cui ai vigentiarticoli 2424, 2425 e 2427 del codice civile, riportare le integrazioni descritte nell'allegato al decreto ministeriale dell'11 luglio 1996 in separato prospetto da allegare alla "Nota integrativa" certificata unitamente al bilancio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1997 Il Ministro: Bersani