MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 marzo 1997 

Determinazione dello schema tipo di  bilancio  per  le  societa',  le
aziende  e  gli  enti  che  hanno  per  oggetto  la produzione e/o la
distribuzione di energia elettrica
(GU n.75 del 1-4-1997)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 Visto  il  proprio decreto 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, del  23  luglio
1996,  n.  171,  con  il quale e' stato determinato lo schema tipo di
bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto
la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;
 Visto in particolare l'art. 1, comma 2, che  prescrive  di  adottare
con  decorrenza  dall'esercizio 1996, quale modello di bilancio tipo,
quello predisposto con le integrazioni  descritte  nell'allegato  del
decreto stesso;
 Considerate   le   notevoli   difficolta'   segnalate  dai  soggetti
interessati  per  la   necessaria   classificazione   della   propria
contabilita' da attuare in tempi ritenuti troppo brevi;
 Considerata  l'opportunita' di prorogare di un anno la decorrenza di
cui al citato art. 1, punto 2;
 Considerata, altresi', la  necessita'  di  fare  salva  la  facolta'
concessa  all'art. 1, punto 4, dello stesso proprio decreto 11 luglio
1996;
 Considerata  infine  l'opportunita'  di  riconoscere  alle   imprese
esercenti   l'attivita'   elettrica   la   facolta'  di  inserire  le
integrazioni previste dall'allegato del sopracitato decreto, anziche'
nelle corrispondenti  voci  dello  stato  patrimoniale  e  del  conto
economico,  in un separato prospetto ai fini di una evidenziazione di
tali elementi conoscitivi, lasciando nel  contempo  ai  documenti  di
bilancio  l'essenzialita'  prevista dagli articoli del codice civile;
Decreta:
                           Articolo unico
 1. La  presentazione  del  bilancio  redatto  in  conformita'  delle
disposizioni  recate  dal  decreto  datato  11  luglio  1996  decorre
dall'esercizio 1997.
 2. E' fatta salva la facolta'  cocessa  alle  imprese,  in  caso  di
mancata,  tardiva  o  difforme presentazione del bilancio relativo al
1995 nonche' al 1996, di ottemperare al disposto di cui agli articoli
4 e 5 della legge numero 191/1958, utilizzando il modello di bilancio
approvato con decreto 11 luglio 1996.
 3. E' facolta' delle imprese, per una maggiore evidenziazione  delle
voci  relative  all'attivita' elettrica, fermo restando la struttura,
la composizione, nonche' la classificazione delle  voci  dello  stato
patrimoniale  e  del conto economico e della nota integrativa, di cui
ai vigentiarticoli 2424, 2425 e 2427 del codice civile, riportare  le
integrazioni  descritte nell'allegato al decreto ministeriale dell'11
luglio 1996 in separato prospetto da allegare alla "Nota integrativa"
certificata unitamente al bilancio.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 17 marzo 1997
                                                 Il Ministro: Bersani