Approvazione modifiche agli articoli 3 e 16 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0502/1991, e successive modifiche ed integrazioni, conseguenti alla conversione in unita' euro delle garanzie finanziarie ed indennizzi. Approvazione.(GU n.34 del 24-8-2002)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2002 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato ed integrato dal decreto del presidente della giunta regionale 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres., 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n. 0310/Pres. e dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, recante il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni"; Considerato che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni stabilisce all'Art. 57, comma 1, che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del decreto medesimo, rendendo pertanto applicabile la deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984; Visti gli articoli 3 e 16 del predetto regolamento di esecuzione che determinano rispettivamente gli importi delle garanzie finanziarie da versare per coprire i costi degli interventi necessari per assicurare la regolarita' della gestione degli impianti ed il recupero dell'area interessata e gli ammontari degli indennizzi da corrispondere ai comuni sede di impianto di smaltimento e di trattamento rifiuti provenienti da altri comuni a titolo di risarcimento dei relativi disagi; Visto il regolamento (CE) del consiglio dell'Unione europea 17 giugno 1997, n. 1103/97, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro; Visto l'Art. 10 del regolamento (CE) del consiglio dell'Unione europea 3 maggio 1998, n. 974/98, relativo all'introduzione dell'euro; Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea 31 dicembre 1998, n. 2866/98, recante i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri partecipanti che adottano l'euro; Ritenuto, pertanto, di convertire in unita' euro gli importi delle garanzie finanziarie e gli ammontari degli indennizzi di cui agli articoli 3 e 16 del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., cosi' come successivamente modificato ed integrato, con le modalita' indicate nel decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale; Ritenuto, altresi', che l'urgenza della conversione in unita' euro degli importi espressi in lire delle predette garanzie finanziarie e degli indennizzi non consente l'adeguamento del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., cosi' come successivamente modificato ed integrato, al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, anche in considerazione alla tempistica legata all'iter di approvazione dei regolamenti e delle varianti, previsto dall'Art. 5, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 475 del 20 febbraio 2002; Decreta: 1. Sono convertiti in unita' euro gli importi delle garanzie finanziarie come determinati dall'Art. 3, comma 1, del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato ed integrato dai decreti del presidente della giunta regionale 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres., 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n. 0310/Pres., e dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, recante il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni", con le modalita' di seguito riportate: per discariche di II categoria tipo A con capacita' netta: sino a 100.000 metri cubi: Euro 76.352,99; superiore a 100.000 metri cubi e fino a 300.000 metri cubi: Euro 76.352,99 + Euro 0,61 per ogni metro cubo eccedente i primi 100.000; superiore a 300.000 metri cubi: Euro 198.352,99 + Euro 0,382 per ogni metro cubo eccedente i primi 300.000; per discariche di I categoria e II categoria tipo B con capacita' netta: sino a 100.000 metri cubi: Euro 229.058,96; superiore a 100.000 metri cubi e fino a 300.000 metri cubi: 229.058,96 + Euro 1,91 per ogni metro cubo eccedente i primi 100.000; superiore a 300.000 metri cubi: Euro 611.058,96 + Euro 1,53 per ogni metro cubo eccedente i primi 300.000; per discariche di II categoria tipo C con capacita' netta: sino a 50.000 metri cubi: Euro 229.058,96; superiore a 50.000 metri cubi: Euro 229.058,96 + Euro 3,82 per ogni metro cubo eccedente i primi 50.000; per discariche di III categoria con capacita' netta: sino a 10.000 metri cubi: Euro 229.058,96; superiore a 10.000 metri cubi e fino a 30.000 metri cubi: Euro 229.058,96 + Euro 19,09 per ogni metro cubo eccedente i primi 10.000; superiore a 30.000 metri cubi: Euro 610.858,96 + Euro 15,27 per ogni metro cubo eccedente i primi 30.000; per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti urbani con potenzialita' teorica massima: fino a 100 t/g: Euro 152.705,98; superiore a 100 t/g e fino a 300 t/g: Euro 152.705,98 + Euro 381,76 per ogni t/g eccedente le prime 100; superiore a 300 t/g: Euro 229.057,98 + Euro 190,88 per ogni t/g eccedente le prime 300; per impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti speciali con potenzialita' teorica massima: fino a 25 t/g: Euro 76.352,99; superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: Euro 76.352,99 + Euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25; superiore a 100 t/g: Euro 190.882,49 + Euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100; per impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi con potenzialita' teorica massima: fino a 25 t/g: Euro 152.705,98; superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: Euro 152.705,98 + Euro 3.054,12 per ogni t/g eccedente le prime 25; superiore a 100 t/g: Euro 381.764,98 + Euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 100; per stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi con capacita' massima: sino a 100 metri cubi: Euro 15.270,60; superiore a 100 metri cubi e fino a 500: Euro 15.270,60 + Euro 114,53 per ogni metro cubo eccedente i primi 100; superiore a 500 metri cubi: Euro 61.082,60 + Euro 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500. 2. Sono convertiti in unita' euro gli importi dell' indennizzo da corrispondere ai comuni sede di impianto di smaltimento e di trattamento rifiuti provenienti da altri comuni, cosi' come determinato dall'Art. 16, del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato ed integrato dal decreto del presidente della giunta regionale 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres., 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n. 310/Pres. e dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, recante il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni" sulla base della seguente tabella: a) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonche' discariche di I categoria: Euro 1,27 per tonnellata; b) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti speciali, nonche' discariche di II categoria tipo B: Euro 1,91 per tonnellata; c) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nonche' discariche di II categoria tipo C: Euro 3,82 per tonnellata; d) discariche di III categoria: Euro 6,36 per tonnellata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le presenti norme come modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 marzo 2002 TONDO