N. 363 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1999

                                N. 363
  Ordinanza emessa il  23  marzo  1999  dal  pretore  di  Venezia  nel
 procedimento penale a carico di Maffei Vito
 Avvocato  e procuratore - Assunzione del titolo di procuratore legale
    da parte di soggetto abilitato, in assenza di iscrizione nell'Albo
    professionale - Configurazione del reato di usurpazione di titolo,
    previsto e punito dall'art. 498  cod.  pen.  -  Irrazionalita',  a
    fronte  della  natura  dichiarativa  e  vincolata della iscrizione
    all'Albo di soggetto in possesso  dell'abilitazione  all'esercizio
    della  professione - Deteriore trattamento degli avvocati rispetto
    ai dottori commercialisti - Violazione del principio dell'esame di
    Stato quale condizione necessaria e  sufficiente  per  l'esercizio
    professionale.
 (Regio  d.-l.  27  novembre  1933,  n.  1578,  art.  1,  commi 1 e 3,
    convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36).
 (Cost., artt. 3 e 33, quinto comma).
(GU n.25 del 23-6-1999 )
                              IL PRETORE
   Rilevato che Vito Maffei e' stato tratto a giudizio  in  ordine  al
 reato di cui all'art. 498 del codice penale, in relazione all'art.  1
 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, per aver utilizzato un timbro con
 dicitura  "dott.  proc. Vito Maffei" in atti sottoscritti per ragione
 del  proprio  ufficio  di  cancelliere  dirigente  della  pretura  di
 Venezia,  assumendo  quindi  il  titolo di procuratore legale pur non
 essendo iscritto nel relativo albo professionale, ne' essendovi stato
 iscritto in precedenza; rilevato  che  dagli  atti  prodotti  risulta
 pacifico  come  il  Maffei  abbia  ottenuto, in data 5 febbraio 1990,
 l'idoneita'  all'esercizio  della  suddetta  professione,   superando
 dinanzi all'apposita commissione costituita presso la Corte d'appello
 di  Venezia  l'esame  di  abilitazione; rilevato che il primo e terzo
 comma del r.d. legge 27 novembre  1933,  n.  1578,  convertito  nella
 legge  22  gennaio  1934,  n. 36, puniscono a mente dell'art. 498 del
 codice penale chiunque assuma il titolo di  procuratore  (legale)  se
 non e' iscritto nell'albo professionale; considerato che la difesa ha
 eccepito l'incostituzionalita' della suddetta norma per contrasto con
 gli artt. 33, quinto comma e 3 della Costituzione;
   Considerato  che  la questione proposta appare rilevante, in quanto
 l'oggetto dell'imputazione richiama per l'appunto il citato art.    1
 del  r.d.-l.  n.  1578/1933  convertito  nella legge n. 36/1934 e non
 appare manifestamente infondata:  giova  infatti  osservare  come  il
 quinto   comma   dell'art.   33  della  Costituzione  prescriva,  per
 l'abilitazione   all'esercizio   professionale,   esclusivamente   il
 superamento  di  un  esame di Stato, senza menzionare l'iscrizione in
 albi  professionali  quale   condizionante   non   solo   l'esercizio
 professionale  stesso,  ma  tanto  meno,  implicitamente,  la  pura e
 semplice   utilizzazione   del   titolo   professionale   conseguente
 all'abilitazione   conseguita,  sicche'  pare  contrastare  con  tale
 previsione costituzionale il sanzionare addirittura come  delitto  il
 comportamento  di chi, avendo superato l'esame di abilitazione per la
 professione, utilizzi il relativo titolo, pur  non  essendo  iscritto
 all'albo  relativo, che ha funzioni di mera pubblicita'; rilevato che
 tale  normativa  appare   irragionevole,   laddove   si   pensi   che
 l'iscrizione  all'albo,  una  volta  superato  l'esame,  per  la  cui
 ammissione, ex art. 16 del r.d.  22  gennaio  1934,  n.  37,  occorre
 preliminarmente  produrre  una  serie  di certificazioni, costituisce
 sostanzialmente atto dovuto, meramente ricognitivo, laddove invece e'
 il superamento dell'esame che costituisce presupposto  sostanziale  e
 costitutivo dell'abilitazione;
   Rilevato  inoltre  che,  mentre  l'art.  498  del  codice penale si
 applica  a  chi  abusivamente  si  arroga  titoli  professionali   di
 qualsiasi  genere, non si puo' sottacere che - diversamente da quanto
 prevede l'ordinamento della professione di avvocato e  procuratore  -
 per   altre   professioni,   segnatamente   per  quella  di  "dottore
 commercialista" come prevede l'art. 2 del d.P.R. 27 ottobre 1953,  n.
 1067, e' esplicitamente sancito che il titolo professionale spetta (e
 puo'   quindi   essere   usato)  a  chi  abbia  superato  l'esame  di
 abilitazione, senza necessita' di iscrizione all'albo, il che  dunque
 crea   effettiva,   irrazionale   e   ingiustificata   disparita'  di
 trattanento  fra  procuratori  legali  e  dottori  commercialisti,  a
 detrimento  dei  primi, e con violazione del principio di eguaglianza
 sancito dall'art. 3 della Costituzione;
   Che anche sotto l'aspetto che, invece, il citato art. 1 del r.d.-l.
 n. 1578/1933 consente  agli  ex  avvocati  e  procuratori  cancellati
 dall'albo,  per  cause  non  di  indegnita', di usare il titolo, tale
 disciplina appare ancora una volta irragionevole, non  comprendendosi
 la  ragione  di  tale  trattamento  di  favore  per gli ex avvocati e
 procuratori, tanto piu' che, per evitare  l'incriminazione  di  abuso
 del  titolo  allora sarebbe sufficiente una iscrizione all'albo anche
 per  un  solo  giorno,  con  successiva  cancellazione,  per  potersi
 legittimamente  fregiare  del titolo stesso, senza mai aver svolto la
 professione, situazione  dunque  sostanzialmente  identica  a  quella
 dell'abilitato  a  seguito di esame di stato che, per le ragioni piu'
 varie, non si sia poi mai iscritto all'albo; ritenuto  di  non  poter
 decidere  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale proposta dalla difesa di  Maffei  Vito  e
 ritenuta  la stessa non manifestamente infondata per le ragioni sopra
 enunciate.
                               P. Q. M.
   Letti  gli  artt.  23  e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e
 terzo comma del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578,  convertito  nella
 legge  22 gennaio 1934, n. 36, per contrasto con gli artt. 33, quinto
 comma e 3 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso.
   Ordina  che  a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui
 viene data lettura in dibattimento, venga  notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Venezia, addi' 23 marzo 1999
                           Il pretore: Maturi
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