N. 363 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1999
N. 363 Ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Maffei Vito Avvocato e procuratore - Assunzione del titolo di procuratore legale da parte di soggetto abilitato, in assenza di iscrizione nell'Albo professionale - Configurazione del reato di usurpazione di titolo, previsto e punito dall'art. 498 cod. pen. - Irrazionalita', a fronte della natura dichiarativa e vincolata della iscrizione all'Albo di soggetto in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione - Deteriore trattamento degli avvocati rispetto ai dottori commercialisti - Violazione del principio dell'esame di Stato quale condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio professionale. (Regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 1, commi 1 e 3, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36). (Cost., artt. 3 e 33, quinto comma).(GU n.25 del 23-6-1999 )
IL PRETORE Rilevato che Vito Maffei e' stato tratto a giudizio in ordine al reato di cui all'art. 498 del codice penale, in relazione all'art. 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, per aver utilizzato un timbro con dicitura "dott. proc. Vito Maffei" in atti sottoscritti per ragione del proprio ufficio di cancelliere dirigente della pretura di Venezia, assumendo quindi il titolo di procuratore legale pur non essendo iscritto nel relativo albo professionale, ne' essendovi stato iscritto in precedenza; rilevato che dagli atti prodotti risulta pacifico come il Maffei abbia ottenuto, in data 5 febbraio 1990, l'idoneita' all'esercizio della suddetta professione, superando dinanzi all'apposita commissione costituita presso la Corte d'appello di Venezia l'esame di abilitazione; rilevato che il primo e terzo comma del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, puniscono a mente dell'art. 498 del codice penale chiunque assuma il titolo di procuratore (legale) se non e' iscritto nell'albo professionale; considerato che la difesa ha eccepito l'incostituzionalita' della suddetta norma per contrasto con gli artt. 33, quinto comma e 3 della Costituzione; Considerato che la questione proposta appare rilevante, in quanto l'oggetto dell'imputazione richiama per l'appunto il citato art. 1 del r.d.-l. n. 1578/1933 convertito nella legge n. 36/1934 e non appare manifestamente infondata: giova infatti osservare come il quinto comma dell'art. 33 della Costituzione prescriva, per l'abilitazione all'esercizio professionale, esclusivamente il superamento di un esame di Stato, senza menzionare l'iscrizione in albi professionali quale condizionante non solo l'esercizio professionale stesso, ma tanto meno, implicitamente, la pura e semplice utilizzazione del titolo professionale conseguente all'abilitazione conseguita, sicche' pare contrastare con tale previsione costituzionale il sanzionare addirittura come delitto il comportamento di chi, avendo superato l'esame di abilitazione per la professione, utilizzi il relativo titolo, pur non essendo iscritto all'albo relativo, che ha funzioni di mera pubblicita'; rilevato che tale normativa appare irragionevole, laddove si pensi che l'iscrizione all'albo, una volta superato l'esame, per la cui ammissione, ex art. 16 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, occorre preliminarmente produrre una serie di certificazioni, costituisce sostanzialmente atto dovuto, meramente ricognitivo, laddove invece e' il superamento dell'esame che costituisce presupposto sostanziale e costitutivo dell'abilitazione; Rilevato inoltre che, mentre l'art. 498 del codice penale si applica a chi abusivamente si arroga titoli professionali di qualsiasi genere, non si puo' sottacere che - diversamente da quanto prevede l'ordinamento della professione di avvocato e procuratore - per altre professioni, segnatamente per quella di "dottore commercialista" come prevede l'art. 2 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, e' esplicitamente sancito che il titolo professionale spetta (e puo' quindi essere usato) a chi abbia superato l'esame di abilitazione, senza necessita' di iscrizione all'albo, il che dunque crea effettiva, irrazionale e ingiustificata disparita' di trattanento fra procuratori legali e dottori commercialisti, a detrimento dei primi, e con violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; Che anche sotto l'aspetto che, invece, il citato art. 1 del r.d.-l. n. 1578/1933 consente agli ex avvocati e procuratori cancellati dall'albo, per cause non di indegnita', di usare il titolo, tale disciplina appare ancora una volta irragionevole, non comprendendosi la ragione di tale trattamento di favore per gli ex avvocati e procuratori, tanto piu' che, per evitare l'incriminazione di abuso del titolo allora sarebbe sufficiente una iscrizione all'albo anche per un solo giorno, con successiva cancellazione, per potersi legittimamente fregiare del titolo stesso, senza mai aver svolto la professione, situazione dunque sostanzialmente identica a quella dell'abilitato a seguito di esame di stato che, per le ragioni piu' varie, non si sia poi mai iscritto all'albo; ritenuto di non poter decidere indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa di Maffei Vito e ritenuta la stessa non manifestamente infondata per le ragioni sopra enunciate.
P. Q. M. Letti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, per contrasto con gli artt. 33, quinto comma e 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui viene data lettura in dibattimento, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Venezia, addi' 23 marzo 1999 Il pretore: Maturi 99C0644