Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.144 del 20-6-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 marzo 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 398 e 399 relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto, che seguono. Art. 398. - E' istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonche' le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base ed alla pratica medica di medicina generale, compresa quella di urgenza. Attese le diverse professionalita' consigliabili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza. Art. 399. - La scuola ha la durata di cinque anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovra' essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovra' indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi. Art. 400. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 401. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza: a) propedeutica clinica; b) metodologia clinica; c) patologia sistematica; d) clinica e terapia; e) medicina d'urgenza (indirizzo in medicina d'urgenza); f) traumatologia (indirizzo in medicina d'urgenza). Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Propedeutica clinica: medicina delle comunita'; farmacologia; microbiologia; patologia molecolare (basi biologiche); anatomia e istologia patologica; patologia clinica. b) Metodologia clinica: metodologia clinica. c) Patologia sistematica: malattie infettive; ematologia; allergologia e immunologia clinica; reumatologia; cardiologia; fisiopatologia respiratoria; nefrologia; gastroenterologia; endocrinologia; malattie del ricambio; neurologia; medicina psicosomatica e psichiatria. d) Clinica e terapia: terapia medica; medicina interna; e) Medicina d'urgenza: fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati); medicina d'urgenza; elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria; tecniche di rianimazione. f) Traumatologia: elementi di traumatologia; emergenze di traumatologia. Art. 402. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonche' di tirocinio professionale guidato che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: I Anno: Propedeutica clinica: medicina delle comunita'; microbiologia; patologia molecolare (basi biologiche); anatomia e istologia patologica; patologia clinica. Metodologia clinica: metodologia clinica. Clinica e terapia: medicina interna. II Anno: Propedeutica clinica: farmacologia. Metodologia clinica: metodologia clinica. Patologia sistematica: malattie infettive; ematologia; allergologia e immunologia clinica; reumatologia; cardiologia; gastroenterologia; endocrinologia; malattie del ricambio. Clinica e terapia: medicina interna. III Anno: Propedeutica clinica: farmacologia. Patologia sistematica: cardiologia; fisiopatologia respiratoria; nefrologia; neurologia; medicina psicosomatica e psichiatria. Clinica e terapia: medicina interna; terapia medica. IV Anno (indirizzo medicina interna): Metodologia clinica: metodologia clinica. Clinica e terapia: medicina interna; terapia medica. V Anno (indirizzo in medicina interna): Metodologia clinica: metodologia clinica. Clinica e terapia: medicina interna; terapia medica. IV Anno (indirizzo medicina d'urgenza): Metodologia clinica: metodologia clinica. Clinica e terapia: medicina interna; terapia medica. Medicina d'urgenza: medicina d'urgenza; fisiopatologia dell'insufficienza acuta. V Anno (indirizzo medicina d'urgenza): Metodologia clinica: metodologia clinica. Clinica e terapia: medicina interna; terapia medica. Medicina d'urgenza: medicina d'urgenza; tecniche di rianimazione; elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria. Traumatologia: elementi di traumatologia; emergenze in traumatologia. Art. 403. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia); ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia; corsia di medicina interna. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue avvera' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 2 maggio 1992 Il pro-rettore: ZAMPI