Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.32 del 8-2-1992)
IL RETTORE Veduto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590; Veduta la legge 29 luglio 1991, n. 243, ed in particolare l'art. 4; Considerato che a norma dell'art. 4 della predetta legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le universita' non statali puo' essere estesa, previa modifica statutaria, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'iscrizione, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS); Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione adottate nelle riunioni del 27 settembre 1991 con le quali sono state approvate le proposte di modifica degli articoli 115 e 116 del vigente statuto dell'Universita' di Urbino concernenti il trattamento di quiescenza e previdenza dei professori e dei ricercatori universitari in servizio presso l'Universita' degli studi di Urbino; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la predetta modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1991 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 16 novembre 1991, prot. n. 5048; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Decreta: Gli articoli 115 e 116 del vigente statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, inseriti al capo IV "del personale insegnante", sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 115. - Ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso l'Universita' degli studi di Urbino si applica ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle universita' statali. Art. 116. - Il personale di cui al precedente art. 115 e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 3 dicembre 1991 Il rettore: BO