UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.32 del 8-2-1992)

                             IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925,  n.  230,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  ed   in
particolare l'art. 17;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Veduta la legge 29 luglio 1991, n. 243, ed in particolare l'art. 4;
  Considerato che a norma dell'art. 4 della predetta legge 29  luglio
1991,  n.  243,  ai  professori  ed  ai  ricercatori  universitari in
servizio presso le universita' non statali puo' essere estesa, previa
modifica statutaria, la disciplina prevista per i  dipendenti  civili
dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'
l'iscrizione,   ai  fini  del  trattamento  di  previdenza,  all'Ente
nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  i  dipendenti  statali
(ENPAS);
  Vedute  le  deliberazioni  del senato accademico e del consiglio di
amministrazione adottate nelle riunioni del 27 settembre 1991 con  le
quali sono state approvate le proposte di modifica degli articoli 115
e  116  del vigente statuto dell'Universita' di Urbino concernenti il
trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  dei  professori   e   dei
ricercatori universitari in servizio presso l'Universita' degli studi
di Urbino;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la predetta
modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 30  ottobre  1991  e  trasmesso  a  questa
Universita' con ministeriale del 16 novembre 1991, prot. n. 5048;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Gli articoli 115 e 116 del vigente statuto della libera Universita'
degli   studi   di   Urbino,  inseriti  al  capo  IV  "del  personale
insegnante", sono soppressi e sostituiti come segue:
  Art. 115.  -  Ai  professori  ed  ai  ricercatori  universitari  in
servizio  presso  l'Universita'  degli  studi di Urbino si applica ai
fini del trattamento di quiescenza,  la  disciplina  prevista  per  i
dipendenti  civili  dello  Stato  dal  testo  unico  delle  norme sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato  approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I
provvedimenti di attribuzione  del  trattamento  di  quiescenza  sono
adottati  con  la  stessa  procedura  prevista per il personale delle
universita' statali.
  Art. 116. - Il personale di cui al precedente art. 115 e' iscritto,
ai  fini  del  trattamento  di  previdenza,  all'Ente  nazionale   di
previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 3 dicembre 1991
                                                       Il rettore: BO