Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.157 del 6-7-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 20 febbraio 1991; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 1991, notificato con ministeriale n. 4987 del 12 marzo 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli n. 396 e n. 397 relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto. Art. 396. - E' istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico in neurochirurgia. La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia. Art. 397. - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi. Art. 398. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 399. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 400. - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) neurobiologia; b) diagnostica clinica; c) diagnostica strumentale; d) tecnica operatoria; e) chirurgia speciale; f) anestesia e rianimazione. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Neurobiologia: neuroanatomia; neurofisiologia; neuropatologia. b) Diagnostica clinica: semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurochirurgia. c) Diagnostica strumentale: neurofisiologia clinica; neuroradiologia. d) Tecnica operatoria: tecnica operatoria. e) Chirurgia speciale: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurotraumatologia; chirurgia del sistema nervoso periferico; neurochirurgia infantile. f) Anestesia e rianimazione: neuroanestesia e rianimazione. Art. 401. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonche' di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Neurobiologia: neuroanatomia; neurofisiologia. Diagnostica clinica: semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; neurochirurgia. 2 Anno: Diagnostica clinica: neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurochirurgia. Diagnostica strumentale: neurofisiologia clinica. 3 Anno: Neurobiologia: neuropatologia. Diagnostica clinica: neurochirurgia. Diagnostica strumentale: neuroradiologia. Anestesia e rianimazione: neuroanestesia e rianimazione. 4 Anno: Diagnostica clinica: neurochirurgia. Diagnostica strumentale: neuroradiologia. Tecnica operatoria: tecnica operatoria. Chirurgia speciale: neurotraumatologia; chirurgia del sistema nervoso periferico. 5 Anno: Diagnostica clinica: neurochirurgia. Tecnica operatoria: tecnica operatoria. Chirurgia speciale: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurochirurgia infantile. Art. 402. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori e laboratori: clinica neurochirurgica, sala operatoria di neurochirurgia, reparto di neurologia, reparto di oftalmologia, reparto di otorinolaringoiatria, laboratorio di neurofisiopatologia, servizio di neuroradiologia, ambulatorio di neurochirurgia. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 30 marzo 1992 Il rettore: ZAMPI