Scioglimento di societa' cooperative edilizie senza nomina di commissario liquidatore.(GU n.195 del 22-8-1997)
IL DIRETTORE del servizio politiche del lavoro di Venezia Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992; Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle societa' cooperative di cui si siano accertati i presupposti indicati dall'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' delle societa' cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992; Decreta: Le seguenti societa' cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtu' dell'art. 2 della 1egge 17 luglio 1975, n. 400: 1) societa' cooperativa edilizia "Giuliano Dalmata", con sede a Venezia, costituita per rogito notaio dott. Lorenzini Icilio in data 18 giugno 1952, repertorio 17276, registro societa' n. 6615, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 875 / 41375; 2) societa' cooperativa edilizia "Egisto Lancerotto" con sede a Noale (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Pascucci Francesco in data 23 ottobre 1972, repertorio 3890, registro societa' n. 10552, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 1702/140883; Venezia-Mestre, 29 luglio 1997 Il direttore: Marri