AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2002 

Relazione  geologica  - necessita' di previsione nella documentazione
di  progetto  ed indicazioni per la formulazione dei bandi di gara di
servizi di progettazione. (Determinazione n. 3/2002).
(GU n.69 del 22-3-2002)

                            IL CONSIGLIO
         dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

    Art.  16,  comma 2, e art. 17, commi 8 e 14-quinquies della legge
n.  109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.     Articoli
25,  26,  27,  53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  - Determinazioni Autorita' n. 19/2000 e n. 4/2001.   L'art.
25  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, fra i
documenti  componenti  il progetto definitivo, individua la relazione
geologica, nei contenuti di cui al successivo art. 27, comma 1.
  In  via  preliminare  e'  necessario  chiarire  se  la relazione e'
documento    progettuale    comunque    obbligatorio,    sulla   base
dell'interpretazione  letterale  del  citato art. 25, ovvero se detta
relazione  e'  prescritta  in  via  obbligatoria  solo in presenza di
espressa  previsione  normativa  quale,  ad  esempio, per le opere da
realizzarsi  in  aree  dichiarate  sismiche  ai  sensi della legge n.
64/1974  o  per  le  aree  soggette  a vincolo idrogeologico ai sensi
delregio  decreto  n.  3267/1923, nonche' il decreto del Ministro dei
lavori  pubblici 11 marzo 1988, che individua nelle sezioni da E ad O
le opere per le quali in ogni caso e' prescritta.
  Al  riguardo  si  deve  evidenziare  che  con la legge quadro si e'
proceduto  alla  cosiddetta procedimentalizzazione delle attivita' di
progetto,   prevedendo,   di   norma,  la  presenza  di  tre  fasi  -
preliminare,  definitiva  ed  esecutiva - successive e necessarie tra
loro   interagenti   secondo   uno   sviluppo  di  definizione  e  di
approfondimento tecnico progressivo e senza soluzione di continuita'.
  Infatti,  nel progetto preliminare sono previste, per la materia di
che  trattasi,  le  indagini  geologiche,  nel progetto definitivo la
relazione  geologica,  mentre  nel  progetto  esecutivo  la relazione
geologica  illustra, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni
adottate.  Inoltre,  qualora il progettista lo ritenga necessario, in
sede  di  redazione  del progetto esecutivo possono essere effettuate
indagini   geologiche   integrative  sulla  base  delle  quali  viene
aggiornata la relazione geologica.
  Le  disposizioni  legislative, che prevedono in via obbligatoria la
relazione  geologica a corredo del progetto, sono state emanate prima
della  legge quadro e del relativo regolamento di attuazione: si pone
il  problema  di un loro raccordo con l'articolazione su piu' livelli
del  progetto,  secondo  quanto  previsto  dalla  legge n. 109/1994 e
successive   modifiche,   al   fine  di  individuare  in  quale  fase
progettuale tale obbligo viene in evidenza.
  I  livelli  di  approfondimento  tecnico  dei  progetti non possono
essere  standardizzati e rigidamente definiti in tre, stante le varie
tipologie  di  opere  da  realizzare. Per questo, al responsabile del
procedimento, sulla base del disposto del comma 2, dell'art. 16 della
legge n. 109/1994 e successive modifiche, e' conferita la facolta' di
integrare  o  modificare,  previa  adeguata  motivazione, i requisiti
minimi  dei vari livelli, facolta' che l'autorita' con determinazione
n.  4/2001,  ha  ritenuto  estendersi  fino  alla  riduzione, in casi
particolari,   dei   livelli  progettuali,  ad  eccezione  di  quello
esecutivo.
  La  facolta'  riconosciuta al responsabile del procedimento, che si
ricorda  deve essere necessariamente un tecnico ai sensi dell'art. 7,
comma  5,  della legge n. 109/1994 e successive modifiche, si ritiene
rientri  nella  cosiddetta discrezionalita' tecnica, che si sostanzia
nell'esame  di fatti o situazioni sulla base di cognizioni tecniche e
scientifiche   di   carattere   specialistico.  Il  responsabile  del
procedimento  e' tenuto ad effettuare un'istruttoria tesa all'analisi
della  situazione di fatto in relazione al progetto da realizzare con
il  supporto  dalle  regole tecniche; non siamo quindi in presenza di
una  discrezionalita'  rientrante  nella  cosiddetta discrezionalita'
amministrativa,  caratterizzata  dal  momento  volitivo  della scelta
della  soluzione  piu'  opportuna  attraverso  una  valutazione degli
interessi prioritari.
  A  titolo  esemplificativo,  il  responsabile del procedimento puo'
decidere  per  l'utilizzo  da  parte  del  progettista  incaricato di
preesistente   relazione   geologica  rilasciata  per  un  precedente
intervento  di  consolidamento,  ancora in corso di esecuzione, di un
area immediatamente adiacente quella di che trattasi.
  Vale  infine  precisare  come  la facolta' riconosciuta dal comma 2
dell'art.  16  citato  al  responsabile  del  procedimento in fase di
progettazione,   viene   ad   interagire   con   l'intendimento   del
progettista,  unico  responsabile,  come noto, del progetto nella sua
interezza.
  Si   ritiene  quindi  necessario,  anche  in  considerazione  della
problematica   relativa   alla   partecipazione   dei   geologi  agli
affidamenti  di  progettazione, che il responsabile del procedimento,
prima della predisposizione del bando di progettazione, acquisisca la
propria    determinazione    di   giudizio   in   merito   alla   non
indispensabilita'   della   relazione   geologica  in  rapporto  alla
specifica   fattispecie   ovvero  del  possibile  utilizzo  di  studi
esistenti  sostitutivi  di  ulteriore  relazione.  In tal ultimo caso
appare necessaria l'acquisizione preventiva da parte del responsabile
del    procedimento    di   specifico   assenso   circa   l'idoneita'
dell'elaborato  con  cui si intende integrare il progetto da parte di
un professionista geologo.
  Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che:
    1) la  relazione geologica deve obbligatoriamente essere prevista
fra  la  documentazione  progettuale  in  tutti  i casi in cui vi sia
espressa previsione normativa in tal senso;
    2) per  i  restanti  interventi,  la  relazione  geologica  e' da
considerarsi  indispensabile elemento di progetto, ai sensi dell'art.
25  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, fatto
salvo   un   contrario  avviso  del  responsabile  del  procedimento,
debitamente  motivato;  il  bando  di  gara  per  l'affidamento della
progettazione  dovra',  di conseguenza, riportare l'indicazione della
necessita'  o  meno  della  relazione  geologica per la realizzazione
dell'intervento di che trattasi;
    3) qualora   il  responsabile  del  procedimento  ritenga  idonea
l'utilizzazione  da  parte  del  progettista affidatario di elaborati
gia'  esistenti,  acquisita la preventiva valutazione di idoneita' da
parte  di un professionista geologo, gli stessi dovranno essere messi
a  disposizione  dei partecipanti alla gara e dovra' essere acquisita
specifica  dichiarazione  di  accettazione  da  parte del progettista
candidato da rendere in sede di offerta.
  Correlata  all'obbligatorieta',  nei  termini sopra indicati, della
presenza  della relazione geologica tra gli elaborati progettuali, e'
la  legittimazione  dei  geologi  alla  partecipazione  alle gare per
l'affidamento  dei  servizi di progettazione, in relazione al divieto
di   subappalto   della  prestazione  di  redazione  della  relazione
geologica  stessa,  ai  sensi dell'art. 17, comma 14-quinquies, della
legge  n. 109/1994 e successive modifiche combinato con la previsione
di esclusiva competenza in merito del professionista geologo.
  Questa  Autorita' nella determinazione n. 19/2000 ha gia' affermato
come  la  norma  precluda  qualsiasi deroga al divieto di subappalto,
ribadendo  la competenza esclusiva del geologo per la redazione della
relazione geologica in tutti i casi in cui essa e' prescritta.
  La previsione del citato art. 17, comma 14-quinquies, nel vincolare
l'affidatario  della  progettazione ad eseguirla mediante soggetto in
possesso   della  relativa  abilitazione,  non  fornisce  indicazioni
specifiche  circa  la natura del rapporto giuridico intercorrente fra
professionista geologo ed affidatario.
  Inoltre   il   medesimo   art.   17  al  comma  8  stabilisce  che,
indipendentemente  dalla  natura  giuridica del soggetto affidatario,
l'incarico  deve  essere  espletato  da professionisti iscritti negli
appositi    albi    professionali    personalmente   responsabili   e
nominativamente  indicati  gia' in sede di presentazione dell'offerta
con  indicazione del nominativo della persona fisica incaricata della
integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
  Raccordando  le  norme  su  indicate  puo'  ritenersi quindi che la
relazione   geologica,   qualora  prevista  secondo  quanto  indicato
precedentemente,    debba    essere    redatta    esclusivamente   da
professionista  geologo  presente  nella  struttura  di progettazione
nominativamente  individuato con la specifica responsabilita' gia' in
sede di offerta e che lo status giuridico caratterizzante il rapporto
fra  geologo  ed  affidatario  possa  essere indifferentemente sia di
natura  indipendente,  sotto forma di associazione temporanea, sia di
natura   subordinata,  in  qualita'  di  dipendente,  sia  di  natura
parasubordinata,  attraverso  forme  di  collaborazione professionale
coordinata e continuativa.
  Tale  interpretazione  e' in linea con le previsioni degli art. 53,
comma  3,  e  art.  54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  che  regolano rispettivamente i requisiti delle societa' di
ingegneria    e    professionali    titolate,   insieme   ai   liberi
professionisti,  a partecipare a gare per l'affidamento di servizi di
ingegneria.  Secondo  le  citate  norme l'organigramma delle societa'
comprende oltre ai soci, i dipendenti ed i collaboratori coordinati e
continuativi  direttamente impegnati nello svolgimento di prestazioni
professionali    e   tecniche   secondo   specifiche   competenze   e
responsabilita'.  Di  tali  informazioni sussiste inoltre, in capo ai
soggetti indicati, l'obbligo di comunicazione a questa autorita'.
  Rimangono pertanto esclusi dalle previsioni normative i rapporti di
consulenza  professionale  "ad  hoc"  che  possono configurarsi nello
specifico  come  forma  di  subappalto,  esplicitamente vietata dalle
norme  per  la prestazione di redazione della relazione geologica, in
particolare  qualora  tale  rapporto  non risulti dichiarato e quindi
formalizzato prima dell'affidamento dell'incarico.
  Qualora,   pertanto,   si  renda  necessaria  l'acquisizione  della
relazione   geologica,   l'amministrazione  e'  tenuta  ad  avvalersi
dell'opera  professionale  del  geologo  che potra' essere reperita o
all'interno  della  struttura  tecnica  della  stazione  appaltante o
all'esterno    attraverso    specifico    affidamento   riservato   a
professionisti   geologi   ovvero   ad   unico  soggetto  affidatario
dell'incarico  di  progettazione  completo.  In  tale  ultimo caso la
presenza   del   professionista   geologo   dovra'  essere  richiesta
esplicitamente  in  fase  di  bando  di  gara  e la relativa presenza
all'interno  delle  strutture dei soggetti partecipanti dovra' essere
accertata   dall'amministrazione.  La  presenza  del  geologo  potra'
manifestarsi  sia sotto forma di componente di eventuale associazione
temporanea  ovvero  in  qualita'  di  responsabile della prestazione,
nominativamente  indicato  nell'offerta,  in  organico alla struttura
partecipante nel senso espresso nelle precedenti considerazioni.
    Roma, 27 febbraio 2002
                                                 Il presidente: Garri