AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Lansoprazolo Aristo Pharma». (19A05608) 
(GU n.215 del 13-9-2019)

 
         Estratto determina n. 1319/2019 del 30 agosto 2019 
 
    Medicinale: LANSOPRAZOLO ARISTO PHARMA (lansoprazolo) 
    Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Straße  8-10  -
13435 Berlino - Germania. 
    Confezioni: 
      «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037014 (in base 10); 
      «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037026 (in base 10); 
      «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037038 (in base 10); 
      «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037040 (in base 10); 
      «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037053 (in base 10); 
      «30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037065 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa orodispersibile. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore a 25 °C. Conservare nella confezione originale. 
    Composizione: 
    principio attivo: 
      «Lansoprazolo Aristo Pharma» 15 mg compresse orodispersibili: 
      ogni compressa orodispersibile contiene 15 mg di lansoprazolo. 
      «Lansoprazolo Aristo Pharma» 30 mg compresse orodispersibili: 
      ogni compressa orodispersibile contiene 30 mg di lansoprazolo. 
    Eccipienti: 
      microgranuli gastro-resistenti 
      cellulosa microcristallina 
      carbonato di magnesio leggero 
      idrossipropil cellulosa a bassa sostituzione 
      idrossipropil cellulosa 
      ipromellosa 
      titanio diossido 
      talco 
      mannitolo 
      copolimero acido metacrilico etil acrilato (1:1) 30% 
      poliacrilato dispersione 30% 
      glicerolo monostearato 
      polietilenglicole 6000 
      trietil citrato 
      polisorbato 80 
      acido citrico anidro 
      ossido di ferro giallo (E172) 
      ossido di ferro rosso (E172). 
    Altri eccipienti: 
      mannitolo 
      xilitolo 
      cellulosa microcristallina 
      crospovidone 
      calcio fosfato dibasico anidro 
      magnesio stearato 
      aroma di fragola e aspartame. 
    Officine di produzione: 
      Produttore del principio attivo 
      Lupin Limited 
      T-142, M.I.D.C. 
      Tarapur, via Boisar Maharashtra 401 506 
      India. 
    Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario 
      Lupin Limited 
      Plot no. 2, SEZ Phase - II, 
      Misc. Zone Apparel Park, Pithampur - 454 775 Dist. - Dhar, M.P. 
      India. 
    Controllo lotti 
      Lupin Healthcare (UK) Limited 
      The urban Building, 2nd Floor, 
      3-9 Albert Street Slough 
      SL1 2BE 
      Regno Unito; 
      Source Bioscience PLC 
      4 Michaelson Square, Livingson, EH54 7DP 
      Regno Unito; 
      Source Bioscience PLC 
      55 Stirling Enterprise parck, Stirling, FK7 7RP 
      Regno Unito. 
    Rilascio lotti 
      Lupin Healthcare (UK) Limited 
      The urban Building, 2nd Floor, 
      3-9 Albert Street Slough 
      SL1 2BE 
      Regno Unito. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica; 
      trattamento dell'esofagite da reflusso; 
      profilassi dell'esofagite da reflusso; 
      eradicazione dell'Helicobacter pylori (H. pylori) somministrato
in  concomitanza  con  appropriata   terapia   antibiotica   per   il
trattamento delle ulcere associate a H. pylori; 
      trattamento delle  ulcere  gastriche  benigne  e  delle  ulcere
duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei
(FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS; 
      profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso
di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua; 
      malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica; 
      sindrome di Zollinger-Ellison. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037014 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa) € 2,28; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 4,27; 
    nota AIFA 1 e 48. 
      «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037026 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa) € 3,97; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 7,44; 
    nota AIFA: 1 e 48. 
      «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037038 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C. 
      «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037040 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa) € 3,65; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 6,85; 
    nota AIFA 1 e 48. 
      «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037053 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa) € 6,36; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 11,92; 
    nota AIFA 1 e 48. 
      «30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL
- A.I.C. n. 046037065 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale   «Lansoprazolo   Aristo   Pharma»    (lansoprazolo)    e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn). 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Lansoprazolo  Aristo  Pharma»   (lansoprazolo)   e'   la   seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.