Modifiche della legge regionale "Misure urgenti per la formazione professionale" (approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997)(GU n.44 del 8-11-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 2 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1 della legge regionale "Misure urgenti per la formazione professionale", approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997, sono apportate le seguenti modifiche: 1) le lettere a) e b) del comma 1 sono cosi' sostituite: "a) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualita' del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994/1999, cosi' come programmate o eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3; b) nonche' - limitatamente alle attivita' di tipo consolidato - con procedura di selezione che privilegi interventi la cui attuazione preveda l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo e all'elenco previsti dall'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54"; 2) al comma 2, le parole "vengono ripartite nel modo seguente" sono sostituite dalle parole "vengono utilizzate:"; 3) le lettere a) e b) dello stesso comma 2 sono cosi' sostituite: "a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previsti dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio 1997. A tale fine, l'efficacia dell'art. 62 della legge regionale n. 3 del 1995 e' sospesa limitatamente all'anno 1997; b) per le azioni proposte dagli enti gestori convenzionati e delegati - limitatamente alle attivita' di tipo consolidato - con procedura di selezione aperta che privilegi interventi formativi la cui attuazione preveda l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo e all'elenco previsti dalla legge regionale n. 54 del 1978. Per la realizzazione di tali azioni possono essere utilizzate, altresi', le risorse rivenienti dalle disponibilita' relative alle annualita' 1994, 1995 e 1996. Contestualmente alle attivita' formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento". 2. L'art. 3 (Cofinanziamento statale per l'anno 1996) e' soppresso. 3. Al comma 4 dell'art. 4, il secondo periodo che inizia con le parole "Per favorire" e che termina con "legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27" e' soppresso. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 28 marzo 1997 DISTASO