N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2007
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2007 (della Regione Valle d'Aosta) Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Servizio sanitario nazionale - Misure di contenimento della spesa per il personale - Limite di spesa fissato con riferimento all'ammontare dell'analoga spesa nell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento - Introduzione di dettagliata disciplina delle attivita' che devono essere intraprese a tal fine dagli enti del Ssn - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata invasione, con disciplina di dettaglio, della sfera di autonomia legislativa e finanziaria regionale - Denunciata lesione della competenza legislativa statutaria in materia di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica» e di «finanze regionali e comunali», della competenza regionale concorrente della «tutela della salute» e «del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», della competenza residuale in materia di organizzazione sanitaria, violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lett. f) ed l). Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Organismi da utilizzare per le iniziative di formazione e di aggiornamento - Obbligo di scelta tra le sole strutture accreditate e certificate, secondo criteri determinati con regolamenti interministeriali, dall'Agenzia e inserite in apposito elenco nazionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle competenze statutarie della Regione in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» e di «istruzione tecnico-professionale», lesione della competenza residuale delle Regioni in materia di formazione professionale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 583. - Costituzione, art. 117, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1.(GU n.11 del 14-3-2007 )
Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074 in persona del presidente pro tempore, on. Luciano Caveri, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 382 del 16 febbraio 2007, dal prof. avv. Giovanni Guzzetta e dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso il cui studio sito in Roma, via Monti Parioli 48, ha eletto domicilio; Contro il Governo in persona del presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006, limitatamente ai commi 565 e 583. F a t t o 1. - Con la legge n. 296/2006, pubblicata il 27 dicembre 2006, e' stata approvata la c.d. «finanziaria 2007». Il comma 565 dell'art. 1 di tale atto normativo, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, condiviso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 28 settembre 2006, impone agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) alcune misure di contenimento della spesa per il personale. In particolare, la lett. a) del citato comma 565 dispone che gli enti del SSN, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. Le spese del personale considerate includono anche quelle per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Il comma 565 interviene poi a precisare, alla lett. b), alcuni dettagli per il calcolo delle spese per il personale soggette a contenimento, specificando altresi' che sono comunque fatte salve, e quindi escluse dal calcolo (sia per l'anno 2004 che per il triennio 2007-2009), le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'ulteriore disciplina dettata dal comma 565, alla lett. c), stabilisce che gli enti del SSN, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa indicati alla lettera a) del medesimo comma, provvedono anzitutto ad individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa, nonche' la consistenza del personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altre forme di rapporto di lavoro e la relativa spesa. Sulla base di tale attivita' ricognitiva, gli enti del SSN devono predisporre un programma annuale di revisione delle consistenze di personale finalizzato alla riduzione della sua spesa complessiva, nell'ambito del quale, sempre rispettando l'obiettivo di contenimento della spesa, puo' essere valutata la possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine si specifica che le regioni, nella definizione degli indirizzi richiamati dalla medesima lett. c) del comma 565, possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543 dell'art. 1 della stessa legge finanziaria 2007. La lett. c) del comma 565 prevede, infine, che gli enti del SSN, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, fanno riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cosi' da rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica. Le ulteriori disposizioni contenute nel comma 565 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 sono volte a coordinare la nuova normativa sul contenimento della spesa per il personale degli enti del SSN con quella gia' introdotta, per le medesime finalita', nelle precedenti leggi finanziarie, nonche' a stabilire le conseguenze di eventuali inadempienze nel conseguimento degli obiettivi di riduzione della suddetta spesa. In particolare, la lett. d) del comma 565 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, per gli enti del SSN le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel medesimo comma 565. Per quanto concerne la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa per il personale previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 565 per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti del SSN dall'art. 1 commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, la lett. e) del comma 565 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 specifica che si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Sempre ai sensi della lett. e): «La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico». 2. - Il comma 583 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), nell'ambito di una piu' ampia riforma concernente le attivita' formative pubbliche, dispone che le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche (istituita ai sensi del comma 580 del medesimo atto normativo), che provvede alla relativa attivita' di accreditamento e certificazione. Tale previsione fa pero' salvo quanto disposto dal precedente comma 582 in ordine al reclutamento ed alla formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, da un lato, e dei segretari comunali e provinciali, dall'altro. In particolare, il reclutamento e la formazione di questi ultimi restano affidati alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi anche per la formazione dei loro dirigenti. Il medesimo comma 583 specifica, infine, che per lo svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate. 3. - Va da ultimo rilevato che l'atto normativo indicato in epigrafe stabilisce, al comma 1363 dell'art. 1, che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione. Tale clausola di salvaguardia, per il tenore della sua formulazione, presenta un margine di ambiguita' che non permette di escludere inequivocabilmente l'efficacia delle norme contenute nei citati commi 565 e 583 dell'art. 1 anche agli enti sanitari della Regione Valle d'Aosta. La possibilita' che esse vadano interpretate in senso lesivo delle attribuzioni della Regione, induce a farle oggetto di impugnazione, sulla scorta della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, per la quale «il giudizio in via principale puo' concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate cosi' da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose» (sent. n. 412 del 2004). Del resto, secondo un orientamento ormai costante di questa eccellentissima Corte, la questione sollevata da una Regione ad autonomia speciale e' da dichiarare ammissibile ogni qual volta la clausola di salvaguardia contenuta nella legge statale sia, come nel caso de quo, troppo generica (ex plurimis cfr. le sentenze nn. 88, 118 e 134 del 2006). 4. - Tutto cio' premesso, l'odierna ricorrente, ritenuta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, impugna le disposizioni indicate in epigrafe del presente atto, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione, da parte delle norme di cui al comma 565 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, dell'art. 3, comma 1, lett. f) ed l) dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. n. 4 del 1948), dell'art. 117, commi 3 e 4, cost., e dell'art. 119 cost., entrambi in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il comma 565 dell'art. 1 della 1. n. 296 del 2006 introduce, come riferito, norme volte a limitare la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nel triennio 2007-2009, imponendo a tali enti di non superare per ciascuno degli anni considerati il corrispondente ammontare dell'analoga spesa riguardante l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento. Il medesimo comma definisce altresi' le modalita' applicative della misura di contenimento della spesa per il personale, introducendo una dettagliata disciplina delle attivita' che devono essere a tal fine intraprese dagli enti del SSN. La disposizione censurata, riferendosi espressamente alla voce di spesa riguardante il personale degli enti del SSN, si mostra gravemente invasiva dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale con riferimento ad una pluralita' di profili. Anzitutto, essa incide sulla competenza legislativa in materia di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica» spettante alla regione ai sensi dell'art. 3, lett. l) dello Statuto speciale adottato con legge cost. n. 4 del 1948, con profili che attengono, in particolare, all'organizzazione dei servizi sanitari. In tale ambito materiale, tuttavia, l'art. 117 della Costituzione, a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, delinea forme di autonomia piu' ampie di quelle gia' attribuite dallo Statuto, giacche' la sanita' - come ribadito da codesta Corte nella sent. n. 328 del 2006 - risulta ora ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della «tutela della salute» (art. 117, terzo comma), che deve essere intesa come «assai piu' ampia della precedente materia assistenza sanitaria ed ospedaliera» contemplata nell'originario ad. 117, primo comma (sent. n 181 del 2006 e sent. n. 270 del 2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale» (come gia' aveva rilevato nella sent. n. 510/2002). Ne deriva, pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che la particolare forma di autonomia riconosciuta dal novellato art. 117 della Costituzione alle regioni ad autonomia ordinaria in materia di tutela della salute ed organizzazione sanitaria deve applicarsi anche alla Regione Valle d'Aosta in quanto piu' ampia rispetto a quella prevista dal rispettivo statuto. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, deve conseguentemente ritenersi che il comma 565 si palesa costituzionalmente illegittimo anzitutto in riferimento all'art. 117, quarto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Anche qualora si ritenesse che l'organizzazione dei servizi sanitari non costituisca una materia di competenza residuale regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, ma un aspetto rientrante nella materia tutela della salute di competenza concorrente ai sensi del terzo comma del medesimo ad. 117, la disposizione impugnata si paleserebbe comunque lesiva della competenza regionale, giacche' la disciplina che essa reca in ordine al contenimento della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario regionale esorbita dall'ambito dei principi fondamentali della loro organizzazione estendendosi pervasivamente anche ai profili di dettaglio di quest'ultima. Basti considerare, a tale proposito, ma solo a titolo esemplificativo, che la disposizione censurata individua in modo puntuale la specifica voce di spesa sottoposta alle riduzioni contemplate per il triennio 2007-2009; che l'entita' ditali riduzioni e' altresi' determinata dal legislatore statale; che la tipologia di personale cui si riferiscono le limitazioni e' anch'essa fissata dalla legge statale; che quest'ultima provvede a definire persino le modalita' di calcolo della spesa per il personale sottoposta a riduzione, nonche' ad individuare specificamente le spese di personale sottratte alle misura di contenimento. Ne' l'incostituzionalita' puo' ritenersi sanata dalla espressa finalita' della norma, ossia «il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione». A mero scopo tuzioristico, si rileva in proposito che la «condivisione» della Conferenza ha riguardato solo gli obiettivi di finanzia pubblica per il triennio 2007-2009 e non le modalita' attuative ne' autorizza in alcun modo la lesione delle competenze regionali valdostane. Lesione che, tra l'altro, avrebbe necessitato quanto meno di uno specifico accordo con la Regione Valle d'Aosta e non una mera condivisione da parte della Conferenza. Un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale delle norme introdotte con il comma 565 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e' ravvisabile nell'idoneita' delle stesse a ledere l'autonomia finanziaria della Regione dal momento che le misure di contenimento della spesa per il personale degli enti del SSN colpiscono enti che risultano interamente finanziati dalla regione senza alcun appodo a carico del bilancio dello Stato, come peraltro affermato dall'art. 34, terzo comma, della legge n. 724 del 1994. La legge impugnata, infatti, non si limita a definire un limite complessivo della spesa regionale, ma giunge a determinare in modo specifico e puntuale le singole voci di spesa destinatarie delle citate misure di contenimento. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di codesta Corte, le previsioni contenute nel citato comma 565 non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica cui le regioni, ai sensi dell'art. 119, comma 2, sono tenute ad attenersi, ma si atteggiano piuttosto a vincolanti e puntuali limitazioni di spesa lesive dell'autonomia finanziaria delle regioni, in palese contrasto con la disciplina di rango costituzionale in materia. Infatti, come codesta Corte ha avuto modo di affermare, in una pluralita' di decisioni, le norme statali che fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ledono, pertanto, l'autonomia finanziaria di spesa salvaguardata da previsioni di rango costituzionale (v. sent. n. 417 del 2005). La legge dello Stato puo' legittimamente stabilire soltanto un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa» (sent. n. 36 del 2004), ma non puo' legittimamente spingersi a determinare in modo specifico e puntuale le singole voci di spesa destinatarie delle misure di contenimento perseguite dal legislatore statale. Ancora piu' recentemente, la Corte, nella sentenza n. 88 del 2006, ha avuto modo di ribadire, in un caso analogo a quello in esame, l'incostituzionalita' delle leggi statali che impongano «limiti precisi e puntuali (e non gia' di principio - quale il «previo esperimento delle procedure di mobilita»: cfr. sentenza n. 388 del 2004 - idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica». Esigenza, quest'ultima, che - sempre per usare le parole di questa Eccellentissima Corte nella sentenza n. 88 del 2006 - «lo Stato puo' salvaguardare prescrivendo «criteri ed obiettivi» ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 390 del 2004; n. 417 e n. 449 del 2005)». Appare evidente, allora, che l'espresso riferimento, nelle disposizioni impugnate, alla voce di spesa riguardante il personale degli enti del SSN, quale voce da ridurre, si pone in contrasto netto e diretto sia con tale giurisprudenza, sia ovviamente con le norme di livello costituzionale che la Corte ha piu' volte correttamente individuato come parametro. In particolare, risulta violato l'art. 119 Cost., comma 2, che arresta la competenza statale esclusivamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, e determina l'illegittimita' di norme, quali quelle contenute nel comma censurato, che si spingono ben oltre tale soglia. A quanto precede puo' essere aggiunto il riferimento al parametro di legittimita', per gli stessi motivi violato, rappresentato dal comma 1, lett. f), dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che attribuisce alla regione il compito di porre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Si deve, anzitutto, rilevare che, in forza del combinato-disposto tra la disposizione statutaria citata e gli artt. 117, comma terzo, e 119, comma 2, Cost. (relativi, questi ultimi, alla competenza statale concorrente in tema di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), la competenza regionale della Valle D'Aosta si atteggia oggi (in forza della clausola di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) non piu' come meramente suppletiva rispetto alla competenza statale, ma appare garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato, il quale deve limitarsi alla fissazione ditali principi. Del resto, che la potesta' legislativa in materia di autonomia finanziaria locale si articoli su due livelli, statale e regionale, e' gia' stato chiarito da codesta Corte nella sent. n. 47 del 2004. Non sembra, infine, che per escludere la violazione dell'autonomia finanziaria della regione possa farsi leva sulla lett. e) del comma 565, dove si dispone che, nel caso in cui non venga accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa per il personale degli enti del SSN, «la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico». Tale norma, infatti, non priva di contenuto vincolante la disciplina dettata nella restanti parti della disposizione impugnata, ne' riduce quest'ultima ad una sorta di suggerimento od auspicio per gli enti interessati. Essa non pregiudica gli obblighi comunque gravanti sugli enti del SSN, chiamati a concorrere alla riduzione delle spese per il personale, ne' libera questi ultimi dall'espletamento delle attivita' ricognitive ed attuative finalizzate a tale riduzione. E soprattutto non esonera la regione dal conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa per il personale degli enti del SSN, ma si limita a prevedere una modalita' alternativa di accertamento del raggiungimento di quegli obiettivi qualora non sia possibile pervenire, in seno all'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a valutare altrimenti l'effettivo conseguimento della riduzione della spesa. 2. - Violazione, da parte delle norme di cui al comma 565 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, del principio di irragionevolezza e di leale collaborazione. Sotto altro profilo, il comma 565 dell'art. 1 determina altresi' una violazione di principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione. Stabilendo, infatti, che la spesa per il personale nel triennio 2007-2009 non dovra' superare, per ciascuno di tali anni, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento, il legislatore statale non tiene conto delle misure e degli atti gia' adottati in materia dalla regione, in ottemperanza a quanto stabilito dalle precedenti leggi finanziarie che fissano per il triennio 2006-2008 una riduzione della stessa voce rispetto all'anno 2004 «solo» dell'1 per cento. Inoltre, tale limite parametra la riduzione della spesa - sempre e in modo preoccupante di tipo crescente - ad esercizi finanziari (il 2004 e il 2005) nei quali non era previsto alcun limite alla spesa per il personale. I principi di leale collaborazione e di ragionevolezza impongono invece allo Stato di non introdurre unilateralmente variazioni, anche di carattere normativo, in grado di determinare un vulnus al legittimo affidamento, sulla base del quale siano stati assunti, dagli altri enti, atti e comportamenti specifici che, in seguito a dette variazioni, si rivelino per esse irrimediabilmente pregiudizievoli. Nel caso di specie, in particolare, non tenendosi conto delle precedenti leggi finanziarie e degli eventuali impegni di spesa per il personale, anche a tempo indeterminato, gia' legittimamente assunti dalla Regione, si espone quest'ultima al rischio di una impossibilita' pratica di rispettare i nuovi parametri cosi' introdotti. La normazione censurata, dunque, proprio perche' in grado di porre ex ante la Regione in una situazione di irrimediabile inadempimento, contrasta in modo insanabile con i principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. In definitiva, anche qualora la regione tenesse da ora in avanti un comportamento virtuoso ed ineccepibile in termini di spesa per il personale, il sistema di valutazione previsto nella legge che qui si impugna, basato in modo del tutto irragionevole su una percentuale di spesa diversa per un arco temporale parzialmente analogo disciplinato dalle precedenti leggi finanziarie, non escluderebbe una violazione dei parametri introdotti dallo Stato. 3. - Violazione, da parte delle norme di cui al comma 583 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, dell'art. 2, comma 1, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge Cost. n. 4 del 1948), e dell'art. 117, comma 4, cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge Cost. n. 3 del 2001. Il comma 583 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in obbliga le pubbliche amministrazioni, genericamente indicate, ad avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti dei soli organismi, pubblici e privati, inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, istituita ai sensi del comma 580, che anche provvede alla relativa attivita' di accreditamento e certificazione, appare lesivo delle competenze della regione Valle d'Aosta sull'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale, dei suoi enti strumentali e degli enti locali valdostani. In particolare, la disposizione impugnata si pone in contrasto con la competenza legislativa esclusiva spettante alla regione in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» e di «istruzione tecnico-professionale» ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello Statuto speciale. La medesima disposizione appare altresi' lesiva delle competenze attribuite alla Regione in materia di formazione professionale: materia che codesta Corte ha definito riconducibile alla competenza residuale delle regioni ad autonomia ordinaria di cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione (sent. n. 328/2006). Pertanto, in collegamento con quanto disposto dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la piu' ampia autonomia prevista per le regioni ordinarie in materia di formazione professionale, rispetto alle competenze previste in materia dallo Statuto valdostano, conducono a ritenere applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta tale potesta'.
P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge n. 296 del 2006, limitatamente alle norme di cui ai commi 565 e 583 dell'art. 1, nella parte in cui risultano applicabili alla Regione Valle d'Aosta e quindi lesive delle sue competenze costituzionalmente garantite, sotto i profili e per le ragioni dianzi esposte. Roma, addi' 20 febbraio 2007 Prof. avv. Giovanni Guzzetta - Prof. avv. Francesco Saverio Marini 07C0248