N. 392 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1988- 5 giugno 1990
N. 392 Ordinanza emessa il 16 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990) dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Cerutti Mirella e il comune di Genova Regione Liguria - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provvedimento del comune, dichiarativo della decadenza dell'assegnazione, ricorribile al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio - Attribuzione con legge regionale (28 febbraio 1983, n. 6) sia pure mediante rinvio alla legge statale (d.P.R. n. 1035/1972 che disciplina il ricorso al pretore contro i decreti del presidente dell'I.A.C.P.) di una nuova competenza all'autorita' giudiziaria - Violazione del principio della riserva della legge statale, per le norme in materia di ordinamento giudiziario ed eccesso dei limiti delle competenze regionali. Altra questione - Morosita' dell'assegnatario dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia accertata dall'ente gestore, che procurino una impossibilita' o grave difficolta' di pagamento - Esclusione della decadenza nel caso che dette situazioni non abbiano durata superiore a sei mesi - Disciplina con leggi regionali di rapporti di natura privatistica. (Legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, art. 11, quarto e settimo comma). (Cost., artt. 108 e 117).(GU n.26 del 27-6-1990 )
IL PRETORE Visti gli atti, osserva quanto appresso. 1. - Questo pretore e' stato adito a norma della legge della regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, la quale, al settimo comma dell'art. 46, cosi' stabilisce: "Tutti gli atti del comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione comportano la inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo; ad essi si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, come modificato ai sensi della presente legge". Gli ultimi tre commi del citato art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972 cosi' stabiliscono: "Contro il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari l'interessato puo' proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito ha facolta' di sospendere l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso". Dal confronto fra i due testi normativi sopra riportati emerge che una legge regionale attribuisce la risoluzione di un determinato tipo di controversie all'autorita' giudiziaria, e cioe' attribuisce a tale autorita' una competenza nuova rispetto a quelle ad essa affidate dalla legge statale. Ne' varrebbe opporre che la legge regionale si limita ad operare un mero rinvio alla legge statale, giacche' la fonte della nuova competenza, sia pure attraverso il meccanismo del rinvio, rimane tuttavia la legge regionale. Il che si pone in contrasto con la riserva di legge statale di cui all'art. 108 della Costituzione ed esorbita dalle competenze regionali di cui all'art. 117 della Costituzione. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la riserva della legge statale ora menzionata assurge a principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, escludendo radicalmente il settore giudiziario dal sistema del decentramento regionale e cosi' dalle competenze dell'ente regione. Di conseguenza, la norma regionale testualmente riportata all'inizio non si sottrae al sospetto di incostituzionalita' e va rimessa alla Corte costituzionale per il relativo giudizio. 2. - La presente controversia trae origine dall'applicazione, che il comune di Genova ha fatto, della norma di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge regionale sopra citata, secondo la quale: "Non e' causa di decadenza la morosita' dovuta a stato di disoccupazione o di grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilita' o la grave difficolta' accertata dall'ente gestore ad effettuare il regolare pagamento del canone convenzionato di locazione. Tale impossibilita' o grave difficolta' non possono comunque valere per piu' di sei mesi". Premesso che l'assegnazione di un alloggio popolare da' vita ad un rapporto locativo di diritto privato, appare chiaramente come la norma regionale sopra riportata disciplini autonomamente le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione per impossibilita' sopravvenuta e introduca un limite legale alla valutazione dell'impossibilita' ("non possono comunque valere per piu' di sei mesi"), incidendo in tal modo su rapporti intersoggettivi di natura privatistica. Tale disciplina pero' appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, risultando inconciliabile con l'esclusiva potesta' legislativa statuale una sia pur settoriale competenza regionale, anche se l'interferenza della Regione sia cagionata dalla connessione con interessi pubblici attribuiti alla sua competenza. Anche la norma sopra riportata e' percio' sospetta di incostituzionalita', per violazione dell'art. 117 della Costituzione, e va rimessa al giudizio della Corte costituzionale. 3. - La rilevanza delle questioni di costituzionalita' sopra indicate e' evidente: senza la prima delle due indicate norme, infatti, questo pretore non potrebbe neppure giudicare e la seconda norma contiene precisamente la disciplina sostanziale che il giudicante e' chiamato ad applicare. Ne discende che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida della legittimita' costituzionale delle norme di cui ai commi quarto e settimo dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1983, n. 6, della regione Liguria, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale e sia comunicata al Presidente del consiglio regionale della Liguria; Sospende il giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale. Genova, addi' 16 marzo 1988 Il consigliere dirigente: BELFIORE 90C0755