N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2014

Ordinanza del 13 gennaio 2014 della Commissione tributaria  regionale
per la Lombardia sul ricorso proposto  da  Agenzia  delle  entrate  -
Direzione provinciale di Brescia contro Brixia Finanziaria srl. 
 
Imposte e tasse  -  Imposta  sul  reddito  delle  societa'  (IRES)  -
  Addizionale a carico dei soggetti operanti nei settori petrolifero,
  energetico e del gas, che abbiano conseguito ricavi superiori a  25
  milioni di euro nel periodo d'imposta precedente «c.d. Robin tax» -
  Applicazione ai soggetti operanti anche in settori diversi  qualora
  i ricavi riconducibili  ai  settori  considerati  siano  prevalenti
  rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. 
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo
  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
  stabilizzazione  della   finanza   pubblica   e   la   perequazione
  tributaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  6  agosto
  2008, n. 133, art. 81, commi da 16 a 18. 
(GU n.35 del 5-9-2018 )
 
            LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO 
                      Sez. staccata di Brescia 
 
    Riunita con l'intervento dei Signori: 
        Palestra Battista, Presidente e Relatore 
        Locatelli Giuseppe, Giudice 
        Sacchi Maurizio, Giudice 
    ha emesso la seguente ordinanza 
        - sull'appello n. 5891/12 depositato il 21/11/2012 
        - avverso la sentenza n. 46/7/12 
    emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia 
    proposto dall'ufficio: AG Entrate Direzione Provinciale Brescia 
    controparte: 
        Brixia Finanziaria Srl 
        Via Cefalonia n. 70 25124 Brescia BS 
    difeso da: 
        Fogazzi dott. Giorgio 
        Via XX Settembre, 48 25124 Brescia BS 
    Atti impugnati: 
        SIL.RIF.IST.RIM IRES-ALTRO 2008 
    Brixia Finanziaria srl impugna il silenzio rifiuto opposto  dalla
Agenzia delle Entrate di Brescia  sulla  istanza  di  rimborso  della
addizionale IRES  pagata  per  l'anno  2008  con  in  riferimento  al
disposto dell'art. 81 commi da 16 a 18 del D.L. 112/08  (ricordandosi
che il comma 16 introduce una addizionale del 5,5% , poi  elevata  al
del 6,5%, per i soggetti economici che realizzino un volume di ricavi
superiori ad euro 25.000.000 annui operando in tre specifici  settori
di attivita', tra cui appunto - come nel caso di Brixia finanziaria -
la  attivita'  petrolifera),  nel  contesto  di  quella  popolarmente
indicata come «Robin tax», in quanto volta - almeno nelle  intenzioni
dichiarate - ad incidere su settori  imprenditoriali  beneficiati  da
una  situazione  di  extra  profitti,  a  vantaggio  delle  rimanenti
attivita' «povere»); con la legge di conversione  133/08,  viene  poi
precisato che - nel caso di soggetti operanti anche in ambiti diversi
da quelli che , per semplicita' espositiva, denomineremo «Robin» - la
addizionale  si  applichi  ogni  qualvolta  i  «ricavi  Robin»  siano
prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei  ricavi  conseguiti
nella diversa attivita'; nello specifico di Brixia srl, l'importo dei
ricavi 2008, che ha fatto scattare l'addizionale per euro 675.725 del
cui rimborso di controverte, e' di  euro  37.538.77,  5  distinti  in
19.672.600 «Robin» e 17.866.175 «non Robin». 
    Disattendendo  le  argomentazioni  opposte  dalla  Agenzia  delle
entrate, la Commissione tributaria provinciale di Brescia accoglie il
ricorso,  limitatamente  alla  quota   di   imposta   addizionale   -
identificata nel 47,59% - corrispondente alla quota  percentuale  dei
ricavi «non petroliferi» rispetto a quelli «petroliferi». 
    L'Ufficio   propone   appello,   contestando    l'interpretazione
«salomonicamente»  compromissoria  dei  giudici  di  primo  grado,  e
contrapponendovi  l'insuperabilita'  della   indicazione   normativa,
secondo cui l'obbligo del pagamento  della  addizionale  (sull'intera
IRES) scatta alla mera condizione che  il  monte  ricavi  complessivo
superi la  somma  di  25.000  di  euro,  e  che  detti  ricavi  siano
totalmente o anche solo prevalentemente riconducibili  ad  «attivita'
Robin». 
    Brixia finanziaria si costituisce a  sua  volta  in  giudizio,  e
dispiega  appello   incidentale,   sostanzialmente   motivato   sulla
necessita' di interpretare la normativa nel senso di ritenere che  il
presupposto della addizionale sia che il «ricavo  Robin»  superi  «da
solo» la soglia dei 25.000.000 di euro. 
    Questa Commissione ritiene francamente impraticabile - al di  la'
dell'apprezzamento per gli ...sforzi equitativi - l'  interpretazione
adottata dai primi giudici, del tutto insostenibile  a  fronte  della
cogenza del disposto normativo;  e  cio',  a  prescindere  poi  dalla
assoluta arbitrarieta' di ritenere che il  rapporto  percentuale  tra
«redditi Robin» e «redditi non Robin»  corrisponda  a  quello  tra  i
rispettivi ricavi, o comunque dalla difficolta'  (impossibilita?)  di
scorporare i redditi riconducibili all'uno  a  all'altro  settore  di
attivita'. 
    E dunque, ritiene che il combinato normativo -  non  suscettibile
di diversa interpretazione per una questione di «vincoli» letterali e
logici insuperabili - resti  quello  sostenuto  dalla  Agenzia  delle
entrate, con l'art. 16 del D.L. 112/2008 che introduce l'applicazione
dell'addizionale IRES  «per i  soggetti  che  abbiano  realizzato  un
volume di  ricavi  superiore  ad €  25.000  nel  periodo  di  imposta
precedente a quello considerato e che operino nei  seguenti  settori:
a) omissis b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione
di benzine  petroli  e  gasoli  per  usi  vari,  oli  lubrificanti  e
residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale  c)  omissis,  e
con la legge di conversione 133/2008  che  aggiunge  la  precisazione
«che nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli
di cui alle lettere a) b) e c) la disposizione del primo  periodo  si
applica qualora i  ricavi  relativi  ad  attivita'  riconducibili  ai
predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare  complessivo
dei ricavi conseguiti». 
    L'applicazione di questo principio porta tuttavia  a  distorsioni
impressionanti, forse neppure ipotizzate dal  legislatore:  per  fare
una prima esemplificazione semplicissima, avremmo che un soggetto con
euro 25.000.000 di ricavi tutti  «energetici»  non  sarebbe  soggetto
alla  addizionale,  che  sarebbe  invece  applicabile  -  sull'intero
ammontare dei profitti - a  carico  del  soggetto  ne  consegua  euro
25.000.001 di ricavi, di cui soltanto 12.501  «energetici»  e  12.500
«diversi». 
    Ma l'assurdo non avrebbe limite, perche' troveremmo  curiosamente
esonerato  dalla  addizionale  il  contribuente  con  ricavi  -   per
«sparare» una cifra qualunque - di' euro 2.000.000.001, di cui ben un
miliardo «energetico» ma - «annullato» dal miliardo  e  un  euro  per
ricavi  diversi  le  considerazioni  appena  spese,  e   con   esempi
moltiplicabili ad libitum, consentono di  dubitare  ampiamente  della
compatibilita' di questo sistema normativo  con  gli  artt.  3  e  53
Cost., sotto un profilo che si aggiunge a quello -  piu'  generale  -
gia' sollevato con  l'ordinanza  26/3/2011  n.  9  -  sez.  IV  della
Commissione Tributaria  Provinciale  di  Reggio  Emilia  (non  ancora
esaminata dalla Corte Costituzionale). 
    Di qui, l'inevitabile rimessione della  questione  alla  medesima
Corte, per la valutazione di questi ulteriori  profili  di  manifesta
irragionevolezza, e di  lesione  del  principio  del  rispetto  della
capacita' contributiva. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto  l'art.  23  Legge  87/53,   dichiara   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 81 commi da 16 a 18 del DL 25/6/2008 n. 112 convertito  con
modificazioni dalla legge 6/8/2008 n. 133, per violazione degli artt.
3 e 53 Cost. 
    Sospende dunque  il  giudizio  in  corso,  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti  alla  Corte  Costituzionale,  mandando  alla
segreteria per la notificazione della presente ordinanza  alle  parti
in  causa  e  al  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   con
comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e   al
Presidente della Camera dei Deputati. 
    Brescia, 21 ottobre 2013 
 
                  Il Presidente estensore: Palestra