Regolamento concernente "Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 recante disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria".(GU n.13 del 1-4-2000)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7021 di data 22 ottobre 1999, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente "Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 recante Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relativa al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria"; Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento; Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia, Emana il seguente regolamento concernente "Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 recante Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria". Art. 1. Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 1. Il secondo trattino del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 e' sostituito dal seguente: "i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'art. 188 e i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 189 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12". 2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999 Registro n. 1, foglio n. 14