Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.59 del 12-3-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giungo 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinaridegli insegnamenti universitari e il decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1994 integrativo del predetto; Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 maggio 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: L'art. 410 del titolo XXIII, relativo al corso di diploma universitario in produzioni vegetali (Orientamento: tecnica vivaistica ortoflorofrutticola) - Sede di Foggia, e' soppresso e sostituito nella parte relativa ai seguenti sottoarticoli: Art. 1. Il contenuto della lettera b) viene cosi' riscritto: " b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico;". Le parole "raggruppamenti disciplinari", dove presenti, vengono sostituite con le seguenti "settori scientifico-disciplinari". I raggruppamenti indicati nelle aree disciplinari vengono sostituiti dai seguenti settori scientifico-disciplinari: Area 1 - Matematica (100 ore): A02A; A02B; A04A; A04B; K05A; S01A; S01B. Area 2 - Fisica (50 ore): B01A. Area 3 - Chimica (100 ore): C01A; C02X; C03X; C05X; G07A; G07B. Area 4 - Biochimica applicata (50 ore): E01E; E04B; E05A; G07A; G07B; G08A; G08B. Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore): E01A; E01B; E01C; E01D; E01E; E02C; E03A; E11X; E04B; E05A; G02A; G02B; G02C; G04X. Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore): G01X; P01A. Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore): G02A; G02B; G02C. Area 8 - Genetica agraria (50 ore): G04X. Area 9 - Difesa delle colture (50 ore): G06A; G06B. Area 10 - Chimica agraria (50 ore): G07A; G07B. Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore): G08A; G08B. Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore): G05A; G05B; G05C. Area 13 - Fisiologia dei materiali di propagazione (100 ore): E01A; E01B; E01C; E01D; E01E; G02B; G02C; G03A; G07A; G07B. Area 14 - Propagazione (200 ore): E01A; E01B; E01C; E01D; E01E; G02B; G02C; G04X. Area 15 - Tecnica vivaistica (250 ore): G02A; G02B; G02C; G03A. Area 16 - Aspetti fitosanitari del vivaismo (50 ore): G06A; G06B. Area 17 - Ambienti protetti e meccanizzazione vivaistica (50 ore): G02C; G05B; G05C. Area 18 - Marketing e legislazione vivaistica (50 ore): G01X; N03X; N04X. Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 30 ottobre 1996 Il rettore