Legge 18 novembre 1995, n. 596 - Ratifica della Convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - Chiarimenti.(GU n.34 del 11-2-1999)
Vigente al: 11-2-1999
Ai Ministeri Alle camere di commercio Alla Confindustria Alla Confapi Alle associazioni di categoria Sono giunti a questa direzione generale alcuni quesiti in ordine agli adempimenti che le aziende coinvolte sono tenute ad osservare in base alla legge n. 496/1995, cosi' come modificata dalla successiva legge n. 93/1997, recante la ratifica della Convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. Al riguardo, richiamando le precedenti circolari di questa amministrazione n. 37877 del 4 aprile 1997, n. 358420 del 30 luglio 1997 e n. 775036 del 22 gennaio 1998, si precisa quanto segue: 1. Il termine "importazione" "esportazione" e "trasferimento", quali indicati nella circolare n. 37877 del 4 aprile 1997, si riferiscono ai flussi di sostanze chimiche rispettivamente da e verso i paesi non facenti parte della Convenzione e da e verso i paesi facenti parte della Convenzione. In pratica le due definizioni abbracciano tutti i flussi di sostanze chimiche in entrata ed in uscita dall'Italia e, come tali, rientrano nella piu' ampia definizione che commercialmente viene data ai termini "importazione" ed "esportazione". Lo spazio per collocare i dati relativi a tali voci e' indicato nei moduli di dichiarazione predisposti da questo Ministero contraddistinti dalle sigle: Mini/In/ie2, Mini/in/ie3 nella circolare n. 37877; Mini/prev/ie2, Mini/prev/ie3, nella circolare numero 358420; Ie/1, Ie/2, Ie3 nella vigente modulistica riportata nella circolare n. 775036. 2. Ogni eventuale cessazione, o variazione entro limiti di non dichiarabilita', di attivita' gia' assoggettate agli obblighi della Convenzione, e riguardanti esclusivamente la produzione e/o lavorazione e/o trasformazione di prodotti di tabella 2, comporta comunque l'obbligo di inoltrare dichiarazioni consuntive nulle per i successivi tre anni dall'avvenuta cessazione, o non dichiarabilita', dei composti indicizzati. Tale disposizione e' contenuta nell'art. 3 del par. A della parte VII dell'annesso alla Convenzione di Parigi. 3. Ogni eventuale cessazione, o variazione entro limiti di non dichiarabilita', di attivita' gia' assoggettate agli obblighi della Convenzione, e riguardanti esclusivamente la produzione di prodotti di tabella 3, comporta comunque l'obbligo di inoltrare dichiarazioni consuntive nulle per l'anno successivo a quello dell'avvenuta cessazione, o non dichiarabilita', dei composti indicizzati. Tale disposizione e' contenuta nell'art. 3 del par. A della parte VIII dell'annesso alla Convenzione di Parigi. Per quanto riguarda le modalita' di compilazione delle dichiarazioni consuntive, la cui scadenza, si ricorda, e' fissata al prossimo 28 febbraio, si fa riferimento, ove non in contrasto con i precedenti punti 1, 2, 3 alla modulistica ed alle linee guida contenute nella circolare n. 775036 del 22 gennaio 1998, integrate dalle modifiche ed indicazioni nella stessa richiamate. Si precisa infine che la documentazione riguardante la legge n. 496/1995, comprensiva di tutte le circolari diramate, e' riportata sul sito internet del Ministero dell'industria all'indirizzo: http: //www.minindustria.it/; voce: "indice per argomenti"; titolo "Armi chimiche - legge 496". Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Visconti