Nautica da diporto. Articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996 convertito in legge n. 647 del 23 dicembre 1996.(GU n.135 del 12-6-1997)
Vigente al: 12-6-1997
A tutte le Compamare A tutti i Circomare A tutte le Locamare e, per conoscenza: Alla Direzione generale della M.C.T.C. - S.A.N.I. Al Comando generale delle capitanerie di porto A tutte le direzioni marittime La Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996, ha pubblicato la legge n. 647 del 23 dicembre 1996 che ha convertito il decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale. Gli articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del provvedimento dettano disposizioni in materia di nautica da diporto, per le quali si forniscono, per uniformita' di indirizzo, i criteri di applicazione di carattere generale che seguono. A) L'art. 6, comma 1, recita "A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, le unita' da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato, esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso. In assenza di una normativa che disciplini espressamente l'attivita' del volontariato, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unita' di cui trattasi. 1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere iscritti presso gli organismi provinciali della protezione civile che provvedono a rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate specificatamente le unita' da diporto che l'ente o associazione pone a disposizione dell'organo provinciale ai fini della prevenzione degli incidenti nelle acque marittime o in quelle interne, nonche' per l'assistenza a persone o al loro soccorso. 2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare dette unita', sia in caso di emergenza sia per esercitazioni, nell'ambito della provincia nella quale sono iscritte. Gli enti medesimi possono utilizzare dette unita' anche in province diverse previa autorizzazione dell'organismo della protezione civile di iscrizione. La dichiarazione di cui al punto 1), nonche' le autorizzazioni di cui al punto 2), rilasciate dall'organismo provinciale per operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente autorita' marittima o a quella delle acque interne, nella cui circoscrizione l'unita' normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza o per le esercitazioni. B) Il medesimo art. 6, comma 2, recita "In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio". La norma in questione supera il disposto dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 gennaio 1991, n. 77, che e', quindi, da ritenersi tacitamente abrogato. Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative per violazione alle norme che disciplinano la tassa di stazionamento sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalita' stabilite per le altre sanzioni previste dal codice della navigazione e dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto concerne la riscossione coattiva. C) L'art. 10 prevede la "Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da porto adibite a noleggio per le acque marittime ed interne". Il titolo si aggiunge agli altri titoli professionali marittimi e della navigazione interna gia' previsti dagli articoli 123 e 130 del codice della navigazione, ed abilita esclusivamente alla assunzione del comando e della condotta delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio. I commi da 2 a 5 definiscono i requisiti necessari per il conseguimento del titolo di conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio per il personale della navigazione marittima e per quello della navigazione nelle acque interne. Al riguardo si precisa che per conseguire il titolo professionale di conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio e' richiesto il possesso di entrambe le abilitazioni (a motore ed a vela - senza limiti ovvero entro sei miglia) di cui all'art. 20 della legge n. 50 del 1971 e successive modificazioni, a seconda che trattasi di navigazione marittima o di quella nelle acque interne. Al fine di superare talune incertezze in passato manifestate, sulla applicazione della precedente normativa, il comma 6 dell'art. 10 chiarisce definitivamente che anche coloro che sono in possesso di altri titoli professionali marittimi di cui ai ricordati articoli 123 e 130 del codice della navigazione, possono comandare imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nei limiti di navigazione stabiliti da ciascun titolo. Applicati al settore del diporto, i limiti di navigazione di ciascun titolo professionale per assumere il comando delle unita' da diporto in noleggio, sono i seguenti: capitano di lungo corso e aspirante C.L.C., navigazione illimitata; padrone marittimo, entro il Mediterraneo; marinaio autorizzato, lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo; capo barca per il traffico nello Stato, lungo le coste continentali ed insulari dell'Italia e comunque entro il limite del mare territoriale; capo barca per il traffico locale, navigazione all'interno della giurisdizione del compartimento di iscrizione dell'unita' e dei due compartimenti limitrofi: coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 130 del C.N. possono comandare le imbarcazioni da diporto in noleggio solo nelle acque interne. Il comma 7 dell'art. 10 individua le autorita' marittime o quelle della navigazione interna competenti al rilascio del titolo professionale di cui trattasi. Il modello di attestato per il conferimento del titolo professionale e' quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1997. Il comma 8 dell'art. 10 nel definire il contenuto dei contratti di locazione e di noleggio di unita' da diporto, alla lettera b), stabilisce che le unita' da diporto utilizzate nell'esercizio del noleggio non possono trasportare piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio. Il ricordato limite dei dodici passeggeri costituisce anticipata attuazione di quanto previsto dalla direttiva del Consiglio della Unione europea in materia di sicurezza per il trasporto passeggeri, con la quale, al fine di un piu' elevato grado di sicurezza in mare dei cittadini dell'Unione, si e' previsto quale discrimine per l'applicabilita' o meno della normativa di cui alla convenzione S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) proprio il numero dei passeggeri trasportati (superiore o inferiore a dodici), qualsivoglia siano le dimensioni dell'unita' o la classificazione amministrativa della stessa (da diporto o da traffico). Con il recepimento di tale disposizione vengono cosi del tutto superati i dubbi e le incertezze in passato sollevate sulla distinzione tra time charter di unita' per trasporto passeggeri, e noleggio di unita' da diporto; il dato oggettivo oggi fornito dalla norma da' garanzia di chiara distinzione tra le due categorie di attivita' quanto mai importante sia per la sicurezza dei trasportati, sia per una corretta concorrenza commerciale tra operatori. Le unita' da diporto, impiegate nell'attivita' di noleggio, per poter trasportare un numero di passeggeri superiore a quello stabilito devono essere preventivamente trasferite nei registri delle navi minori e galleggianti di cui all'art. 146 del codice della navigazione, non potendosi piu' ad esse applicare la speciale normativa sul diporto. Secondo il chiaro dettato della norma di cui alla ricordata lettera b) del comma 8 la limitazione dei dodici passeggeri trova applicazione per le sole unita' da diporto in noleggio. Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 37 della legge n. 50 del 1971, e successive modificazioni, per le navi da diporto, la competente autorita' marittima provvede al rilascio del "ruolino di equipaggio" nel quale devono essere annotati i membri dell'equipaggio, aventi titoli professionali marittimi, e le relative qualifiche rivestite a bordo; naturalmente la disposizione trova applicazione anche per le imbarcazioni da diporto in noleggio per quanto concerne i soggetti in possesso del titolo professionale di cui all'art. 10 in esame. Per il rilascio ed il rinnovo del ruolino di equipaggio alle unita' in questione si osservano le norme in materia previste per l'armamento delle navi minori e galleggianti. Il comma 10 del medesimo art. 10, prevede: "l'utilizzazione dei natanti da diporto per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalita' ricreative nonche' per gli usi turistici di carattere locale e' disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorita' marittime o locali". La norma e' volta a consentire una disciplina necessariamente piu' flessibile e maggiormente aderente alle realta' e agli usi locali, per l'utilizzazione di piccoli mezzi nautici finalizzata allo svolgimento di attivita' turistiche locali. A titolo esemplificativo e di orientamento, si ricordano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni (c.d. banane - boat), le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste (grotte marine, ecc.) o di fondali marini anche con il trasporto di sportivi. In relazione a quanto sopra, le autorita' marittime (Compamare e Circomare) d'intesa con gli enti locali (regione, comune, aziende di soggiorno, operatori turistici del settore, ecc.) provvederanno ad individuare quelle micro attivita' di carattere stagionale che vengono svolte nella zona con l'impiego dei natanti da diporto. Le ordinanze di cui trattasi dovranno essenzialmente preoccuparsi di dettare la disciplina dell'utilizzo dei mezzi stessi con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla incolumita' degli utenti di detti servizi ed infine alla salvaguardia delle persone impegnate in attivita' balneari o ricreative. Si evidenzia con l'occasione che la norma stessa conferisce all'autorita' marittima il potere - dovere di stabilire una disciplina differenziata che tenga conto delle caratteristiche meteo - marine della zona, del concreto utilizzo dei mezzi per lo svolgimento delle attivita' di cui trattasi, stabilendo al riguardo i limiti dalla costa dalla quale i mezzi possono allontanarsi o entro i quali non debbono avvicinarsi alla riva le dotazioni di sicurezza per tutti i trasportati, i requisiti di coloro che assumono il comando o la condotta delle unita' da diporto interessate, le autorizzazioni di polizia e di commercio di cui devono essere muniti i soggetti che svolgono le attivita' in questione, le polizze assicurative necessarie a garanzia dei clienti di dette attivita', nonche' per responsabilita' civile verso terzi. Il comma 11 del medesimo art. 10 ha sostituito l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171. Il provvedimento in esame, innovando la precedente normativa, consente l'utilizzazione mediante contratti di locazione o di noleggio oltre che delle imbarcazioni e dei natanti anche delle navi da diporto. Per l'esercizio dell'attivita' non e' richiesta una specifica autorizzazione. Le societa' o ditte individuali, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, per poter esercitare l'attivita' di locazione o di noleggio con le unita' da diporto, devono essere iscritte presso la competente camera di commercio. Il certificato di iscrizione ovvero una dichiarazione sostitutiva di notorieta' contenente gli estremi della iscrizione dell'impresa per tale attivita' unitamente alla domanda ed alla licenza di navigazione, devono essere presentati all'Ufficio marittimo di iscrizione (per le navi e le imbarcazioni). Il predetto ufficio provvede ad apporre nel registro e sulla licenza di navigazione la seguente annotazione: "L'unita' e' impiegata nell'attivita' di locazione/noleggio dalla soc./ditta ................ con sede in ....... iscritta al n. ...... del registro delle imprese della Camera di commercio di ............. La medesima e' autorizzata a trasportare fino a 12 passeggeri, escluso l'equipaggio" (quest'ultima annotazione solo in caso di noleggio dell'unita'). Per le unita' abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 12, il numero delle persone trasportabili e' quello annotato sulla licenza di navigazione. Le successive variazioni o cancellazioni possono essere effettuate solo dall'ufficio di iscrizione. A tale scopo gli uffici marittimi periferici, anche in relazione ad eventuali indagini conoscitive sullo sviluppo del fenomeno in esame, devono istituire un apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, in cui dovranno essere annotate le unita' da diporto iscritte nei propri registri (navi e imbarcazioni) impiegate nell'attivita' di locazione e/lo di noleggio. In attesa della emanazione del regolamento per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unita' da diporto impiegate nell'attivita' di noleggio, annunciato al successivo comma 13, alle unita' in questione devono essere strettamente applicate le norme regolamentari e di sicurezza attualmente vigente (decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232) con particolare riferimento ai mezzi di salvataggio ed alle dotazioni di sicurezza nonche' al numero massimo delle persone che possono essere trasportate. D) L'art. 11 della legge fissa definitivamente il limite della potenza massima del motore e le relative cilindrate oltre le quali e' richiesto il possesso della patente nautica. Si ritiene opportuno evidenziare - onde prevenire ulteriori quesiti in merito - che il comma 4 del medesimo articolo 11, il quale ha introdotto il divieto di procedere alla omologazione dei motori, da installare a bordo delle unita' da diporto, in grado di sviluppare potenze superiori al 30% a quelle per le quali l'omologazione e' stata richiesta, e' diretto agli enti tecnici che devono procedere al collaudo dei motori ed al rilascio del relativo certificato di omologazione. E) L'art. 15 della citata legge, nell'apportare alcune semplificazioni relative alla procedura a osservare all'arrivo ed alla partenza delle navi dal porto, al quarto comma prevede che gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unita' da diporto. La norma in esame, chiarisce definitivanente alcune incertezze riguardanti le formalita' richieste all'arrivo o alla partenza delle unita' da diporto. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo, per tutte le unita' da diporto, comprese le navi da diporto, resta definitivamente confermato che non trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 380 del regolamento al codice della navigazione, ne' conseguentemente sono dovuti i tributi previsti dalla legge n. 255/1991. F) L'art. 17 della legge reca la sanatoria per quei diportisti che, erroneamente, negli anni 1992 e 1993, avevano effettuato compensazione tra somme in eccedenza versate e quelle invece dovute negli anni stessi per tassa di stazionamento di cui alla legge n. 202/1991. Come e' noto tale ultima legge prevedeva la possibilita' di compensazione solamente tra importi dovuti nell'anno 1992 e quelli versati in eccedenza nel 1991. I comandi in indirizzo sono invitati a rappresentare a questo Ministero eventuali problematiche che dovessero insorgere in sede di applicazione delle disposizioni di cui sopra o ad inoltrare richiesta di ulteriori chiarimenti ritenuti necessari o utili ai fini di una corretta applicazione della normativa di cui trattasi. Si pregano infine i medesimi comandi di estendere le direttive di cui sopra alle dipendenti Delemare autorizzate alla tenuta dei registri delle imbarcazioni da diporto. Il Ministro: Burlando Registrata alla Corte dei conti il 23 maggio 1997 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 353