N. 232 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Istallazione o modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20 Watt - Pubblicazione della denuncia di inizio attivita' - Mancata previsione - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza per la diversita' di disciplina prevista per gli impianti di potenza superiore e dedotta preclusione agli abitanti della zona alla partecipazione al procedimento autorizzativo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.25 del 27-6-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promosso con ordinanza del 20 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto dalla Telecom Italia S.p.a. contro il comune di Griffa ed altra, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza del 20 luglio 2006, nel corso di un procedimento promosso dalla Telecom Italia s.p.a. contro il comune di Griffa e nei confronti di T. C. L., ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; che il rimettente, in punto di fatto, riferisce di essere investito dell'impugnazione del provvedimento emesso dal comune di Griffa, con il quale e' stato annullato il silenzio assenso formatosi - ex art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 - sulla denuncia di inizio attivita' presentata dalla societa' ricorrente per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile; che il giudice a quo osserva di non poter condividere le motivazioni poste a fondamento dell'atto impugnato, secondo cui il procedimento autorizzatorio era viziato dalla circostanza che la denuncia di inizio attivita' non era stata pubblicizzata secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e dall'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003; che, a parere del rimettente, le norme sopra cennate, diversamente da quanto ritenuto dagli organi comunali, non prescrivono alcun onere di pubblicita' per il procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti radioelettrici di potenza inferiore a 20 Watt, come quello richiesto, per i quali e' sufficiente la denuncia di inizio attivita'; che, in ragione di cio', secondo il rimettente, l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, nel prevedere la pubblicazione della sola istanza relativa all'installazione e modifica di impianti radioelettrici di potenza superiore a 20 Watt e non anche della denuncia di inizio attivita' per l'installazione e modifica di impianti di potenza uguale o inferiore a quella indicata, violerebbe i parametri costituzionali evocati; che, in particolare, secondo il giudice a quo, non sarebbe idonea a giustificare tale regime differenziato la diversa potenza dell'impianto, dovendosi sempre garantire, tramite apposita pubblicita', la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata; che, in via preliminare, la difesa erariale rileva che la censura formulata in riferimento all'art. 3 della Costituzione non risulta adeguatamente motivata, non essendo a tal fine sufficiente l'affermazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la diversa potenza degli impianti non giustificherebbe la differente disciplina prevista dalla norma censurata; che la questione, a parere dell'Avvocatura, sarebbe comunque infondata, ponendosi l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 nell'ambito di una piu' vasta disciplina che, nel rispetto della normativa comunitaria, tende ad incoraggiare l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche e la semplificazione delle procedure necessarie alla realizzazione dei relativi impianti; che la previsione di due diverse modalita' di rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti tiene conto, da un lato, degli indirizzi della normativa comunitaria sopra indicati e, dall'altro, del maggior impatto ambientale e del maggior campo magnetico prodotto dagli impianti di potenza superiore ai 20 Watt; che, pertanto, non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiche' la diversita' dei procedimenti autorizzatori trova la sua giustificazione nella diversa potenza degli impianti, risultando inconferente il richiamo all'art 97 della Costituzione, in quanto la norma censurata risulterebbe estranea alla sfera dell'organizzazione dei pubblici uffici. Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui «non prevede che anche le denunce di inizio attivita' per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 Watt siano soggette alle stesse forme di pubblicita' previste per le autorizzazioni all'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza superiore a tale valore»; che l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione alla installazione e modifica di impianti radioelettrici prevede, al comma 4, la pubblicazione della sola istanza di autorizzazione relativa ad impianti di potenza superiore a 20 Watt, e non anche della denuncia di inizio attivita', richiesta per gli impianti di potenza uguale o inferiore a quella indicata; che il rimettente evoca congiuntamente, quali parametri asseritamente lesi dalla norma censurata, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, dovendosi in tal modo intendere la censura riferita alla presunta irragionevolezza della norma nella parte in cui prevede due diversi procedimenti per il rilascio all'autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti radioelettrici; che, in particolare, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati, in quanto la mancata previsione di adeguata pubblicita' per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti con potenza uguale o inferiore a 20 Watt, precluderebbe ai soggetti interessati alla costruzione dell'opera e sottoposti al futuro campo magnetico di partecipare ai suddetti procedimenti; che la questione e' manifestamente infondata; che, come ripetutamente affermato da questa Corte (sent. n. 265 del 2006, n. 129 del 2006), l'art 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), stabilisce moduli di definizione del procedimento informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita', espressivi, in quanto tali, di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2002/21/CE); che la scelta compiuta dal legislatore, in relazione ad un diverso onere di pubblicita', a seconda della potenza, del tipo e della portata dell'impianto da realizzare, non risulta irragionevole poiche', oltre a costituire un criterio oggettivo ai fini della individuazione della disciplina applicabile, tiene conto della tutela degli eventuali interessi coinvolti, la cui soddisfazione e' appunto piu' efficacemente garantita attraverso la diversificazione delle forme di pubblicita' in ragione dei parametri sopraindicati. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Saulle Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0856