N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile - 30 ottobre 1997

                                N. 794
  Ordinanza  emessa  il  16  aprile   1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  30  ottobre  1997)  dal  consiglio  di  giustizia
 amministrativa regione Sicilia sul ricorso proposto dal consiglio  di
 presidenza della Corte dei conti contro Petrocelli Giuseppe ed altri.
 Corte  dei  conti  -  Regione siciliana - Collegi di revisori di enti
    pubblici regionali (nella specie: Ente siciliano per la promozione
    industriale e Istituto regionale per il credito alla cooperazione)
    - Previsione dell'obbligatoria presenza  di  un  magistrato  della
    Corte dei conti delle sezioni regionali siciliane - Ingiustificato
    trattamento   di  privilegio  dei  detti  magistrati  rispetto  ai
    colleghi  del  restante  territorio  nazionale  -  Incidenza   sui
    principi   di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.,  di
    autonomia e indipendenza del giudice contabile,  di  riserva  alla
    legislazione  statale della disciplina dello status dei magistrati
    della Corte dei conti - Esorbitanza dei  limiti  della  competenza
    regionale.
 (Legge regione Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, art. 15).
 (Cost.,  artt.  3,  97,  100,  104,  107,  108 e 116; statuto regione
    Sicilia, artt. 14, 17 e 23).
(GU n.47 del 19-11-1997 )
               IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  in  appello  n.
 505/1994,  proposto dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti
 in  persona  del  presidente  pro-tempore,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di Palermo, presso i cui
 uffici dornicilia ex lege in Palermo, via De Gasperi, n.  81;  contro
 Petrocelli  Giuseppe, Graffeo Maurizio, Cozzo Giuseppe, Carlino Guido
 e Cultrera Salvatore, non costituiti in giudizio; e nei confronti  di
 Belli  Maurizio  e  Serino  Felice,  non  costituiti in giudizio; per
 l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo  regionale
 della  Sicilia,  sede  di Palermo, sez. I, 23 settembre 1993, n. 904,
 non notificata;
   Visto il ricorso, notificato l'11, 14 e 15 aprile 1994 e depositato
 il 29 aprile 1994, con i relativi allegati;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile  1997  il  consigliere
 Carmine  Volpe  e  udito  altresi'  l'avvocato dello Stato Tutino per
 l'appellante;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                               F a t t o
   I dottori Petrocelli Giuseppe  e  gli  altri  quattro  in  epigrafe
 indicati,  tutti  magistrati della Corte dei conti in servizio presso
 le sezioni per la regione siciliana, proponevano ricorso al tribunale
 amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, impugnando i
 seguenti atti del Consiglio di presidenza della medesima Corte:
     a)  circolare  28  aprile  1989,  n.  37,  nella  parte in cui si
 invitavano tutti i magistrati della Corte dei conti a  dare  la  loro
 eventuale disponibilita' in ordine al conferimento degli incarichi di
 presidente  del  Collegio  dei revisori dei conti dell'Ente siciliano
 per la promozione industriale (E.S.P.I.)  e  dell'Istituto  regionale
 per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.);
     b)  deliberazione  26-27  giugno  1989,  nella  parte  in  cui si
 conferivano i predetti  incarichi,  rispettivamente,  ai  consiglieri
 Belli Maurizio e Serino Felice.
   I  ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 22 legge regionale
 della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 e l'eccesso di potere sotto i
 profili dello sviamento dell'interesse  pubblico  e  dell'illogicita'
 manifesta,   nonche'   della   disparita'   di  trattamento  e  della
 contraddittorieta' con precedenti manifestazioni.
   Sostenevano, in primo luogo, che, in applicazione del  citato  art.
 22,  gli  incarichi  di  cui trattasi si sarebbero dovuti conferire a
 magistrati della Corte dei conti in  servizio  nel  territorio  della
 regione  siciliana.  Aggiungevano  poi  che non vi sarebbe ragione di
 attribuire incarichi in luoghi lontani dalla propria sede di servizio
 e che il Consiglio di presidenza si sarebbe  diversamente  orientato,
 sia  relativamente  agli  incarichi nella regione Trentino-Alto Adige
 (riservati ai magistrati della Corte dei  conti  in  servizio  presso
 detta  regione)  sia a precedenti incarichi relativi ad enti pubblici
 siciliani (sempre attribuiti a magistrati  con  sede  di  servizio  a
 Palermo).
   La  sez.  I  del detto tribunale amministrativo, con la sentenza in
 epigrafe indicata, ha accolto il ricorso  ritenendolo  fondato  sulla
 base  degli  assorbenti  profili  della violazione dell'art. 22 legge
 regionale della Sicilia n. 212/1979  e  dell'eccesso  di  potere  per
 sviamento  dell'interesse  pubblico ed illogicita' manifesta, dedotti
 con i primi due motivi. Gli argomenti addotti dal primo giudice  sono
 stati i seguenti:
     a)  ai  sensi  dell'art.  15  legge  regionale  della  Sicilia n.
 212/1979 i Collegi dei revisori dei conti degli enti suindicati  sono
 presieduti da un magistrato della Corte dei conti;
     b)   ai   sensi   del   successivo   art.  22  "i  dipendenti  di
 amministrazioni o enti  pubblici  chiamati  a  far  parte  di  organi
 collegiali  di  controllo  di  enti pubblici regionali debbono essere
 nominati ... tra  il  personale  in  servizio  nel  territorio  della
 regione";
     c)  il  detto  art. 22 si applica anche ai magistrati della Corte
 dei conti;
     d) illegittimita'  dei  provvedimenti  impugnati  dato  che  essi
 consentono,  a  magistrati  della  Corte  dei conti in servizio al di
 fuori della Sicilia, di far parte dei Collegi dei revisori dei  conti
 degli enti suindicati, con sede in Palermo.
   La detta sentenza viene appellata dal Consiglio di presidenza della
 Corte dei conti per i seguenti motivi:
     1)   la   legge   13   aprile   1988,  n.  117  avrebbe  abrogato
 implicitamente la preesistente  normativa  regionale  concernente  la
 riserva  invocata  dai  ricorrenti.  Infatti, sulla base dell'attuale
 disciplina degli incarichi  estranei  alle  funzioni  dei  magistrati
 della  Corte  dei  conti  -  combinato disposto degli artt. 7 r.d. 12
 luglio 1934, n. 1214, 10, comma 10, legge n. 117/1988 e 13, comma  2,
 n. 3), legge 27 aprile 1982, n. 186 - il conferimento degli incarichi
 stessi spetta alla competenza esclusiva del Consiglio di presidenza;
     2)  un'interpretazione diversa da quella prospettata nell'appello
 contrasterebbe con gli artt. 100 e 108 della Costituzione,  sotto  il
 profilo della violazione del principio di indipendenza dei magistrati
 della  Corte  dei  conti e della riserva di competenza dell'organo di
 autogoverno che tale indipendenza e' chiamato a garantire, con l'art.
 116 della Costituzione, non rientrando nelle competenze della regione
 siciliana  la  disciplina  di  materie  attinenti  allo  status   dei
 magistrati  contabili,  nonche'  con l'art. 3 della Costituzione, per
 l'evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento in favore  dei
 medesimi magistrati in servizio in Sicilia;
     3)  infondatezza delle censure di eccesso di potere per sviamento
 ed  illogicita'  manifesta,  contraddittorieta'   e   disparita'   di
 trattamento dedotte con il ricorso di primo grado.
   Gli   appellati,  sebbene  intimati,  non  si  sono  costituiti  in
 giudizio.
                             D i r i t t o
   1.  -  Gli  appellati,  ricorrenti  in  primo  grado,  sono   tutti
 magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni per la
 regione siciliana.
   La legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 prevede,
 all'art.  15,  che  i  Collegi  dei revisori dei conti di alcuni enti
 regionali siano presieduti da un magistrato della  Corte  dei  conti.
 In applicazione di tale disposizione il Consiglio di presidenza della
 Corte  dei  conti,  ha dapprima interpellato tutti i magistrati della
 Corte e poi ha conferito gli incarichi di presidente del Collegio dei
 revisori dei conti dell'Ente siciliano per la promozione  industriale
 (E.S.P.I.) e dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione
 (I.R.C.A.C.)  a  due magistrati non in servizio presso le sezioni per
 la regione siciliana. Cio' nonostante che l'art.  22  della  medesima
 legge  regionale disponga che "i dipendenti di amministrazioni o enti
 pubblici chiamati a far parte di organi collegiali  di  controllo  di
 enti  pubblici regionali debbono essere nominati ... tra il personale
 in servizio nel territorio della regione".
   2. - La controversia per cui e' causa  concerne  specificamente  il
 conferimento dei detti incarichi (estranei alle funzioni di istituto)
 a tutti i magistrati della Corte dei conti anziche' soltanto a quelli
 in servizio presso le sezioni per la regione siciliana.
   3.  -  Il  Collegio deve premettere che le disposizioni di cui agli
 artt.  15 e 22 legge regionale della Sicilia n. 212/1979 non appaiono
 essere state implicitamente abrogate dalla legge 13 aprile  1988,  n.
 117.  Quest'ultima, anche se ha innovato profondamente lo status e le
 garanzie dei magistrati della Corte dei conti, istituendo  un  organo
 di   autogoverno  (il  Consiglio  di  presidenza)  cui  e'  conferita
 competenza esclusiva in materia di provvedimenti relativi allo status
 dei magistrati stessi, puo' aver comportato l'esclusione di qualsiasi
 altra diversa competenza eventualmente prevista in precedenza. Ma non
 puo'  aver  causato  l'implicita   abrogazione   delle   disposizioni
 legislative  regionali  che  riservano  incarichi  presso  la regione
 siciliana o enti regionali a magistrati  della  Corte  dei  conti  in
 servizio  in  Sicilia. Cio' anche in forza del rilievo costituzionale
 conferito alle sezioni della  Corte  dei  conti  dall'art.  23  dello
 statuto della regione siciliana (approvato con d.lgs. 15 maggio 1946,
 n.  455 che, per effetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
 n. 2, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e
 per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione).
   Dal  che  consegue  come, ai sensi del rinvio operato dall'art. 10,
 comma 10, legge n. 117/1988 all'art. 13, comma 2,  n.  3),  legge  27
 aprile  1982, n. 186 - secondo cui, "fino all'entrata in vigore della
 legge di riforma della Corte dei conti" il  Consiglio  di  presidenza
 delibera,  tra  l'altro,  "sul  conferimento  ai magistrati stessi di
 incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare  un'equa
 ripartizione  sia  degli  incarichi,  sia  dei relativi compensi" - i
 detti  incarichi  dovrebbero  essere  conferiti  dal   Consiglio   di
 presidenza  ai magistrati della Corte dei conti in servizio presso le
 sezioni per la regione siciliana.  Al  riguardo  potrebbero  rilevare
 esigenze   di  buon  andamento  amministrativo  (principio  affermato
 dall'art. 97 della Costituzione) che inducono  a  preferire,  per  il
 conferimento  di  incarichi presso la regione, magistrati in servizio
 in Sicilia.
   4. - Il Collegio ritiene non manifestamente  infondata  l'eccezione
 di  illegittimita' costituzionale dell'art. 15, legge regionale della
 Sicilia n. 212/1979 con riferimento agli artt.  3,  100,  108  e  116
 della  Costituzione.  La  questione  va  d'ufficio  estesa  anche con
 riguardo agli artt. 97, 104 e 107 della  Costituzione,  nonche'  agli
 artt.  14,  17  e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato
 con decreto legislativo n. 455/1946). Il  citato  art.  15,  infatti,
 prevedendo  Io  svolgimento  da  parte  di  magistrati di un incarico
 obbligatorio   presso   enti    regionali,    viene    ad    incidere
 sull'indipendenza  dei  magistrati  stessi e sul loro status oltre ad
 eccedere le attribuzioni legislative della regione siciliana.
   L'art. 23 dello statuto della regione siciliana prevede,  al  comma
 1,  che  "gli  organi  giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le
 rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione" e, al comma
 2, che "le sezioni del Consiglio di Stato e  della  Corte  dei  conti
 svolgeranno  altresi'  le  funzioni, rispettivamente, consultive e di
 controllo amministrativo e contabile". In attuazione  di  tale  norma
 costituzionale  il  d.lgs.  6  maggio  1948,  n.  655 ha istituito le
 sezioni (una di controllo e una giurisdizionale, con sede in Palermo)
 della Corte dei conti per la regione siciliana (allo stesso  modo  il
 d.lgs.   6 maggio 1948, n. 654 ha istituito il Consiglio di giustizia
 amministrativa per la regione siciliana, con  funzioni  consultive  e
 giurisdizionali).    Le  sezioni della Corte dei conti, cosi' come la
 Corte stessa, costituiscono  un  organo  dello  Stato-ordinamento  e,
 nell'esercizio  della  funzione di controllo, rappresentano un potere
 dello Stato, cosi' come ritenuto dalla Corte costituzionale in ambito
 di conflitti di attribuzione.
   Cosi' che le sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana
 non sembrano potere essere destinatarie  della  potesta'  legislativa
 della  regione.  Quest'ultima difetta in radice del potere di imporre
 alle dette sezioni, o ai suoi singoli componenti, obblighi  di  alcun
 genere,  cosi' come l'obbligo di rivestire incarichi presso organi di
 enti  regionali.  Cio'  alla  luce  dell'affermazione  costituzionale
 dell'indipendenza  della Corte dei conti e dei suoi componenti (arrt.
 100, comma 3, e  108,  comma  2,  della  Costituzione),  nonche'  dei
 principi  di  autonomia  della magistratura (art. 104, comma 1, della
 Costituzione), di necessario consenso per  l'assunzione  di  funzioni
 diverse da quelle di istituto (art. 107, comma 1, della Costituzione)
 e di riserva assoluta di legge sull'ordinamento giudiziario e su ogni
 magistratura  (art. 108, comma 1, della Costituzione). D'altronde, se
 tale riserva non avesse anche carattere statale si  consentirebbe  al
 legislatore regionale di disporre variamente in materia, a detrimento
 di  principi  di  uniformita'  e di uguaglianza di garanzie a livello
 nazionale.
   Il Collegio dubita, quindi, che una legge regionale  possa  imporre
 incarichi a magistrati della Corte dei conti. La materia dello status
 dei magistrati appartenenti alle sezioni della Corte dei conti per la
 regione  siciliana, cosi' come di tutti i magistrati, non rientra tra
 quelle  attribuite  dallo  statuto  della   regione   siciliana,   in
 conformita'   all'art.   116   della  Costituzione,  alla  competenza
 legislativa esclusiva o concorrente dell'Assemblea (artt.  14  e  17,
 decreto legislativo n. 455/1946).
   L'attribuzione  ad  un  magistrato  della  Corte  dei  conti  di un
 incarico  presso  un  ente  regionale  verrebbe   ad   incidere   sia
 sull'indipendenza  dei  magistrati  della  Corte,  potendo  ritenersi
 inopportuno che un magistrato  rivesta  incarichi  nell'ambito  della
 regione  presso di cui esercita le sue funzioni, sia sulla competenza
 del Consiglio di presidenza della stessa. Non e' vero,  infatti,  che
 la   nomina   resta   comunque  subordinata  alle  determinazioni  di
 quest'ultimo, considerato che si tratta di incarichi  previsti  dalla
 legge  regionale  come obbligatori, con la conseguente inoperativita'
 dell'organo in caso di mancata nomina (o  di  mancato  consenso)  del
 magistrato  che  ne  deve  essere  componente; cio' in violazione del
 principio   di   buon   andamento   dell'attivita'   della   pubblica
 amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione).
   La  denunciata disposizione regionale, inoltre, appare contraria ai
 principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di cui  all'art.  3  della
 Costituzione,  a  causa dell'evidente ed ingiustificata disparita' di
 trattamento che si verifica a favore dei magistrati della  Corte  dei
 conti  in  servizio  in  Sicilia  rispetto  agli altri colleghi. Tale
 profilo di incostituzionalita'  non  puo'  ritenersi  superato  dalla
 circoscritta  portata  della  norma  regionale  (con  riguardo sia al
 limitato numero degli incarichi previsti che ai  relativi  compensi):
 una  volta  ammessa  la  possibilita' per la Regione di legiferare in
 materia di incarichi ai magistrati si  consentono,  conseguentemente,
 situazioni  differenziate  in  ambito di incarichi conseguibili dagli
 stessi.
   Anche siffatto profilo di legittimita'  costituzionale  non  sembra
 manifestamente  infondato  malgrado  la problematica concerna, ancora
 piu' a monte, la possibilita'  stessa  per  una  legge  regionale  di
 prevedere incarichi a favore di magistrati.
   5.  - La rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale
 e' evidente, dato che il Consiglio  di  presidenza  della  Corte  dei
 conti  ha  emesso i provvedimenti impugnati in primo grado al fine di
 conferire, a livello nazionale, gli incarichi previsti dall'art.  15,
 legge regionale della Sicilia n. 212/1979. L'eventuale  dichiarazione
 di incostituzionalita' comporterebbe l'infondatezza e/o il difetto di
 interesse  della  pretesa  fatta  valere  in primo grado, in quanto i
 ricorrenti in quella  sede  (attuali  appellati)  ritengono  che  gli
 incarichi  di  cui  trattasi  vadano conferiti solo ai magistrati con
 sede di servizio in Sicilia.
   6.  -  Va  quindi rimessa alla Corte costituzionale la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art.  15,  legge  regionale  della
 Sicilia  n. 212/1979 con riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107,
 108 e 116 della Costituzione, nonche' 14, 17 e 23 dello statuto della
 regione siciliana (approvato con decreto  legislativo  n.  455/1946),
 nella  parte  in  cui  vengono  attribuiti  i  previsti  incarichi  a
 magistrati della Corte dei conti.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 15 della legge regionale della
 Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 con riferimento agli artt.  3,  97,
 100,  104,  107,  108  e  116 della Costituzione, nonche' 14, 17 e 23
 dello statuto della regione  siciliana  (approvato  con  d.lgs.    15
 maggio  1946,  n.  455),  nella parte in cui attribuiscono i previsti
 incarichi a magistrati della Corte dei conti;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina,  altresi',  che,  a  cura  della  segreteria,  copia  della
 presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente
 della   regione   siciliana,   nonche'   comunicata   al   presidente
 dell'Assemblea regionale siciliana.
   Cosi' deciso in Palermo il 16 aprile 1997.
                        Il presidente: Trovato
                                                    L'estensore: Volpe
 97C1261