N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile - 30 ottobre 1997
N. 794 Ordinanza emessa il 16 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 1997) dal consiglio di giustizia amministrativa regione Sicilia sul ricorso proposto dal consiglio di presidenza della Corte dei conti contro Petrocelli Giuseppe ed altri. Corte dei conti - Regione siciliana - Collegi di revisori di enti pubblici regionali (nella specie: Ente siciliano per la promozione industriale e Istituto regionale per il credito alla cooperazione) - Previsione dell'obbligatoria presenza di un magistrato della Corte dei conti delle sezioni regionali siciliane - Ingiustificato trattamento di privilegio dei detti magistrati rispetto ai colleghi del restante territorio nazionale - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a., di autonomia e indipendenza del giudice contabile, di riserva alla legislazione statale della disciplina dello status dei magistrati della Corte dei conti - Esorbitanza dei limiti della competenza regionale. (Legge regione Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, art. 15). (Cost., artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116; statuto regione Sicilia, artt. 14, 17 e 23).(GU n.47 del 19-11-1997 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 505/1994, proposto dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici dornicilia ex lege in Palermo, via De Gasperi, n. 81; contro Petrocelli Giuseppe, Graffeo Maurizio, Cozzo Giuseppe, Carlino Guido e Cultrera Salvatore, non costituiti in giudizio; e nei confronti di Belli Maurizio e Serino Felice, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. I, 23 settembre 1993, n. 904, non notificata; Visto il ricorso, notificato l'11, 14 e 15 aprile 1994 e depositato il 29 aprile 1994, con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 1997 il consigliere Carmine Volpe e udito altresi' l'avvocato dello Stato Tutino per l'appellante; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o I dottori Petrocelli Giuseppe e gli altri quattro in epigrafe indicati, tutti magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni per la regione siciliana, proponevano ricorso al tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, impugnando i seguenti atti del Consiglio di presidenza della medesima Corte: a) circolare 28 aprile 1989, n. 37, nella parte in cui si invitavano tutti i magistrati della Corte dei conti a dare la loro eventuale disponibilita' in ordine al conferimento degli incarichi di presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) e dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.); b) deliberazione 26-27 giugno 1989, nella parte in cui si conferivano i predetti incarichi, rispettivamente, ai consiglieri Belli Maurizio e Serino Felice. I ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 22 legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 e l'eccesso di potere sotto i profili dello sviamento dell'interesse pubblico e dell'illogicita' manifesta, nonche' della disparita' di trattamento e della contraddittorieta' con precedenti manifestazioni. Sostenevano, in primo luogo, che, in applicazione del citato art. 22, gli incarichi di cui trattasi si sarebbero dovuti conferire a magistrati della Corte dei conti in servizio nel territorio della regione siciliana. Aggiungevano poi che non vi sarebbe ragione di attribuire incarichi in luoghi lontani dalla propria sede di servizio e che il Consiglio di presidenza si sarebbe diversamente orientato, sia relativamente agli incarichi nella regione Trentino-Alto Adige (riservati ai magistrati della Corte dei conti in servizio presso detta regione) sia a precedenti incarichi relativi ad enti pubblici siciliani (sempre attribuiti a magistrati con sede di servizio a Palermo). La sez. I del detto tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sulla base degli assorbenti profili della violazione dell'art. 22 legge regionale della Sicilia n. 212/1979 e dell'eccesso di potere per sviamento dell'interesse pubblico ed illogicita' manifesta, dedotti con i primi due motivi. Gli argomenti addotti dal primo giudice sono stati i seguenti: a) ai sensi dell'art. 15 legge regionale della Sicilia n. 212/1979 i Collegi dei revisori dei conti degli enti suindicati sono presieduti da un magistrato della Corte dei conti; b) ai sensi del successivo art. 22 "i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati ... tra il personale in servizio nel territorio della regione"; c) il detto art. 22 si applica anche ai magistrati della Corte dei conti; d) illegittimita' dei provvedimenti impugnati dato che essi consentono, a magistrati della Corte dei conti in servizio al di fuori della Sicilia, di far parte dei Collegi dei revisori dei conti degli enti suindicati, con sede in Palermo. La detta sentenza viene appellata dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti per i seguenti motivi: 1) la legge 13 aprile 1988, n. 117 avrebbe abrogato implicitamente la preesistente normativa regionale concernente la riserva invocata dai ricorrenti. Infatti, sulla base dell'attuale disciplina degli incarichi estranei alle funzioni dei magistrati della Corte dei conti - combinato disposto degli artt. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 10, comma 10, legge n. 117/1988 e 13, comma 2, n. 3), legge 27 aprile 1982, n. 186 - il conferimento degli incarichi stessi spetta alla competenza esclusiva del Consiglio di presidenza; 2) un'interpretazione diversa da quella prospettata nell'appello contrasterebbe con gli artt. 100 e 108 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di indipendenza dei magistrati della Corte dei conti e della riserva di competenza dell'organo di autogoverno che tale indipendenza e' chiamato a garantire, con l'art. 116 della Costituzione, non rientrando nelle competenze della regione siciliana la disciplina di materie attinenti allo status dei magistrati contabili, nonche' con l'art. 3 della Costituzione, per l'evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento in favore dei medesimi magistrati in servizio in Sicilia; 3) infondatezza delle censure di eccesso di potere per sviamento ed illogicita' manifesta, contraddittorieta' e disparita' di trattamento dedotte con il ricorso di primo grado. Gli appellati, sebbene intimati, non si sono costituiti in giudizio. D i r i t t o 1. - Gli appellati, ricorrenti in primo grado, sono tutti magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni per la regione siciliana. La legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 prevede, all'art. 15, che i Collegi dei revisori dei conti di alcuni enti regionali siano presieduti da un magistrato della Corte dei conti. In applicazione di tale disposizione il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ha dapprima interpellato tutti i magistrati della Corte e poi ha conferito gli incarichi di presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) e dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) a due magistrati non in servizio presso le sezioni per la regione siciliana. Cio' nonostante che l'art. 22 della medesima legge regionale disponga che "i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati ... tra il personale in servizio nel territorio della regione". 2. - La controversia per cui e' causa concerne specificamente il conferimento dei detti incarichi (estranei alle funzioni di istituto) a tutti i magistrati della Corte dei conti anziche' soltanto a quelli in servizio presso le sezioni per la regione siciliana. 3. - Il Collegio deve premettere che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 22 legge regionale della Sicilia n. 212/1979 non appaiono essere state implicitamente abrogate dalla legge 13 aprile 1988, n. 117. Quest'ultima, anche se ha innovato profondamente lo status e le garanzie dei magistrati della Corte dei conti, istituendo un organo di autogoverno (il Consiglio di presidenza) cui e' conferita competenza esclusiva in materia di provvedimenti relativi allo status dei magistrati stessi, puo' aver comportato l'esclusione di qualsiasi altra diversa competenza eventualmente prevista in precedenza. Ma non puo' aver causato l'implicita abrogazione delle disposizioni legislative regionali che riservano incarichi presso la regione siciliana o enti regionali a magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia. Cio' anche in forza del rilievo costituzionale conferito alle sezioni della Corte dei conti dall'art. 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 che, per effetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione). Dal che consegue come, ai sensi del rinvio operato dall'art. 10, comma 10, legge n. 117/1988 all'art. 13, comma 2, n. 3), legge 27 aprile 1982, n. 186 - secondo cui, "fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti" il Consiglio di presidenza delibera, tra l'altro, "sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi" - i detti incarichi dovrebbero essere conferiti dal Consiglio di presidenza ai magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni per la regione siciliana. Al riguardo potrebbero rilevare esigenze di buon andamento amministrativo (principio affermato dall'art. 97 della Costituzione) che inducono a preferire, per il conferimento di incarichi presso la regione, magistrati in servizio in Sicilia. 4. - Il Collegio ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15, legge regionale della Sicilia n. 212/1979 con riferimento agli artt. 3, 100, 108 e 116 della Costituzione. La questione va d'ufficio estesa anche con riguardo agli artt. 97, 104 e 107 della Costituzione, nonche' agli artt. 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con decreto legislativo n. 455/1946). Il citato art. 15, infatti, prevedendo Io svolgimento da parte di magistrati di un incarico obbligatorio presso enti regionali, viene ad incidere sull'indipendenza dei magistrati stessi e sul loro status oltre ad eccedere le attribuzioni legislative della regione siciliana. L'art. 23 dello statuto della regione siciliana prevede, al comma 1, che "gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione" e, al comma 2, che "le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile". In attuazione di tale norma costituzionale il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 ha istituito le sezioni (una di controllo e una giurisdizionale, con sede in Palermo) della Corte dei conti per la regione siciliana (allo stesso modo il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 ha istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con funzioni consultive e giurisdizionali). Le sezioni della Corte dei conti, cosi' come la Corte stessa, costituiscono un organo dello Stato-ordinamento e, nell'esercizio della funzione di controllo, rappresentano un potere dello Stato, cosi' come ritenuto dalla Corte costituzionale in ambito di conflitti di attribuzione. Cosi' che le sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana non sembrano potere essere destinatarie della potesta' legislativa della regione. Quest'ultima difetta in radice del potere di imporre alle dette sezioni, o ai suoi singoli componenti, obblighi di alcun genere, cosi' come l'obbligo di rivestire incarichi presso organi di enti regionali. Cio' alla luce dell'affermazione costituzionale dell'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti (arrt. 100, comma 3, e 108, comma 2, della Costituzione), nonche' dei principi di autonomia della magistratura (art. 104, comma 1, della Costituzione), di necessario consenso per l'assunzione di funzioni diverse da quelle di istituto (art. 107, comma 1, della Costituzione) e di riserva assoluta di legge sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura (art. 108, comma 1, della Costituzione). D'altronde, se tale riserva non avesse anche carattere statale si consentirebbe al legislatore regionale di disporre variamente in materia, a detrimento di principi di uniformita' e di uguaglianza di garanzie a livello nazionale. Il Collegio dubita, quindi, che una legge regionale possa imporre incarichi a magistrati della Corte dei conti. La materia dello status dei magistrati appartenenti alle sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana, cosi' come di tutti i magistrati, non rientra tra quelle attribuite dallo statuto della regione siciliana, in conformita' all'art. 116 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dell'Assemblea (artt. 14 e 17, decreto legislativo n. 455/1946). L'attribuzione ad un magistrato della Corte dei conti di un incarico presso un ente regionale verrebbe ad incidere sia sull'indipendenza dei magistrati della Corte, potendo ritenersi inopportuno che un magistrato rivesta incarichi nell'ambito della regione presso di cui esercita le sue funzioni, sia sulla competenza del Consiglio di presidenza della stessa. Non e' vero, infatti, che la nomina resta comunque subordinata alle determinazioni di quest'ultimo, considerato che si tratta di incarichi previsti dalla legge regionale come obbligatori, con la conseguente inoperativita' dell'organo in caso di mancata nomina (o di mancato consenso) del magistrato che ne deve essere componente; cio' in violazione del principio di buon andamento dell'attivita' della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). La denunciata disposizione regionale, inoltre, appare contraria ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, a causa dell'evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento che si verifica a favore dei magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia rispetto agli altri colleghi. Tale profilo di incostituzionalita' non puo' ritenersi superato dalla circoscritta portata della norma regionale (con riguardo sia al limitato numero degli incarichi previsti che ai relativi compensi): una volta ammessa la possibilita' per la Regione di legiferare in materia di incarichi ai magistrati si consentono, conseguentemente, situazioni differenziate in ambito di incarichi conseguibili dagli stessi. Anche siffatto profilo di legittimita' costituzionale non sembra manifestamente infondato malgrado la problematica concerna, ancora piu' a monte, la possibilita' stessa per una legge regionale di prevedere incarichi a favore di magistrati. 5. - La rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale e' evidente, dato che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha emesso i provvedimenti impugnati in primo grado al fine di conferire, a livello nazionale, gli incarichi previsti dall'art. 15, legge regionale della Sicilia n. 212/1979. L'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' comporterebbe l'infondatezza e/o il difetto di interesse della pretesa fatta valere in primo grado, in quanto i ricorrenti in quella sede (attuali appellati) ritengono che gli incarichi di cui trattasi vadano conferiti solo ai magistrati con sede di servizio in Sicilia. 6. - Va quindi rimessa alla Corte costituzionale la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15, legge regionale della Sicilia n. 212/1979 con riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonche' 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con decreto legislativo n. 455/1946), nella parte in cui vengono attribuiti i previsti incarichi a magistrati della Corte dei conti.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212 con riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonche' 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana (approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nella parte in cui attribuiscono i previsti incarichi a magistrati della Corte dei conti; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, altresi', che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della regione siciliana, nonche' comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Palermo il 16 aprile 1997. Il presidente: Trovato L'estensore: Volpe 97C1261